Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1965

Altra decisione · depositata il 14/04/1965 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

5 marzo 1963, n. 322, recante norme transitorie in tema di accertamento

dei contributi unificati in agricoltura, promosso con ordinanza emessa

il 18 giugno 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile

vertente tra Cannone Riccardo ed altri ed il Servizio dei contributi

agricoli unificati, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 282 del 14

novembre 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Cannone Riccardo ed

altri e del Servizio dei contributi agricoli unificati;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Giuseppe

Perrone Capano, per Cannone ed altri, l'avv. Antonio Sorrentino, per il

Servizio dei contributi agricoli, ed il vice avvocato generale dello

Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5

marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 136 della

Costituzione, rilevandosi come la norma impugnata abbia nuovamente

introdotto il sistema di accertamento presuntivo, già dichiarato

incostituzionale dalla sentenza 26 giugno 1962, n. 65, con l'effetto di

determinare disparità di trattamento fra soggetti versanti in

condizioni uguali, e ciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

che sancisce il principio dell'eguaglianza, con l'art. 53 della

Costituzione nella parte in cui stabilisce che il sistema tributario

deve essere informato a criteri di progressività e con l'art. 136

della Costituzione in ciò che attiene al giudicato delle sentenze

della Corte costituzionale che, nella specie, sarebbe stato violato.

Inoltre l'ultima parte del cennato art. 2, nel fissare l'ammontare

della prestazione provvisoria con riferimento ai dati dell'accertamento

presuntivo, non consente l'immediata tutela del diritto del

contribuente all'accertamento reale del debito giacché non stabilisce,

come avrebbe dovuto, termini né modalità né rimedi giuridici per la

determinazione della prestazione definitiva e del relativo conguaglio,

e ciò in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 23 della

Costituzione;

Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte

costituzionale è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, n. 1412,

alcune disposizioni della quale potrebbero avere influenza sulla

questione prospettata;

che occorre, pertanto, che il giudice del merito emetta un nuovo

giudizio sulla rilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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