I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta'. Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di eta'.

Testo vigente dal 1 giugno 1964

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 631/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata non fondata che non presenta nuovi e diversi profili di illegittimita` costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta` dei farmacisti ospedalieri di ruolo che, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero privi di qualifica apicale; questione gia` dichiarata non fondata con sentenza n. 134/1986).

    Art. 1 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 6 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 632/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata non fondata e che non presenta nuovi o diversi profili di illegittimita` costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 5 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627 nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta` solo dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo; questione gia` dichiarata non fondata con sentenza n. 134/1986).

    Art. 1 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 6 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 307/1987

    Questione infondata
    30 settembre 1987

    Intervenuta pronuncia di infondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni rimesse alla Corte con ordinanze che non prospettino profili ulteriori o diversi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e gia` dichiarate infondate con sent. n. 134/1986 - degli artt. 1 e 6, L. 10 maggio 1964, n. 336, e 5, D.L. 2 luglio 1982 n. 402, come convertito con modifiche nella L. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte concernente il mancato riconoscimento ad alcune categorie di sanitari ospedalieri del beneficio del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta`).

    Art. 1 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 6 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-05-10;336~art1 · fonte del testo

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