Corte costituzionale

Ordinanza n. 631/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della

legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del

personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,

n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla

legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza

emessa il 4 dicembre 1985 dal T.A.R. del Piemonte, iscritta al n. 194

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il

Piemonte, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985, ha sollevato, in

relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336

(Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali),

66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.

402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982

n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al

compimento del settantesimo anno di età dei farmacisti ospedalieri

di ruolo, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero

privi di qualifica apicale;

che identica questione è già stata dichiarata non fondata da

questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella ordinanza

in epigrafe non si rinvengono nuovi e diversi profili di

illegittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336;

66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.

402, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n.

627, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale

Amministrativo Regionale per il Piemonte, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:631 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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