Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della

legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del

personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,

n. 132 (Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), e 5, del d.l. 2

luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge 3 settembre

1982, n. 627 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza

sanitaria), promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal

Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo il 23 luglio 1985

dal pretore di Pisticci, il 24 gennaio 1985 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria, il 7 giugno 1985 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il 24 gennaio

1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria ed il 24

ottobre 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,

rispettivamente iscritte ai nn. 545, 636, 803, 813 e 861 del registro

ordinanze 1985 e n. 152 del registro ordinanze 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 10, 20, 21, 23 e 26

1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emesse tra il 24

gennaio ed il 24 ottobre 1985, sono state sollevate questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli

artt. 1 e 6, l. 10 maggio 1964, n. 336, 66, l.12 febbraio 1968, n.

132, 5, d.l. 2 luglio 1982, n. 402 nel testo modificato dalla legge

di conversione 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui

consentono di permanere in servizio fino al settantesimo (anziché

sessantacinquesimo) anno di età solo ai sanitari che alla data di

entrata in vigore della legge n. 336 del 1964 occupassero un posto di

ruolo con qualifiche apicali;

Considerato che questioni identiche, sollevate sotto gli stessi

profili, sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 134 del 4

giugno 1986 e che non vengono in questa sede prospettati motivi

diversi ed ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati

dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 6, legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme

sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali);

dell'art. 5, decreto legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni

urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato

dalla legge di conversione 3 settembre 1982,

n. 627; dell'art. 66, legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti

ospedalieri e assistenza ospedaliera), sollevate, in riferimento

all'articolo 3 Cost., con le ordinanze di cui in epigrafe (reg. ord.

nn. 545, 636, 803, 861 del 1985 e 152 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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