Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della

legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del

personale sanitario degli ospedali) e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n.

402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria) nel

testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627,

promossi con le seguenti ordinanze: 1) due ordinanze emesse il 29

gennaio 1986 dal pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra

Macioce Mario c/ Congr. delle Figlie dell'Immacolata Concezione e

Gentili Biagio c/ Congreg. delle Suore di S. Carlo di Nancy, iscritte

ai

numeri 573 e 574 del r.o. 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; 2) due

ordinanze emesse il 13 novembre 1985 dal TAR per l'Abruzzo sui

ricorsi proposti da Paolantonio Angelino c/ U.L.S. di Sulmona e da De

Sanctis Bruno c/ U.L.S. di Teramo, iscritte ai nn. 683 e 684 del

registro ordinanze 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Macioce Mario, di Gentili

Biagio, di De Sanctis Bruno, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che con due ordinanze emesse entrambe il 13 novembre 1985

il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale "degli artt. 1 e 6 della l. 10 maggio 1964, n. 336, e

5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di

conversione 3 settembre 1982, n. 627", nella parte in cui operano una

distinzione, non sorretta da accettabili ragioni oggettive, "dei

sanitari ospedalieri in categorie differenziate, a talune delle quali

solamente è riconosciuto il beneficio della permanenza in servizio

fino a settanta anni";

che l'art. 6 della l. n. 336 del 1964 "nel testo modificato

dall'art. 5 del d.l. n. 402 del 1982 e della relativa legge di

conversione n. 627 del 1982 è stato altresì denunciato dal Pretore

di Roma, in riferimento al medesimo parametro costituzionale di

raffronto, con due identiche ordinanze emesse il 29 gennaio 1986,

nella parte in cui, in materia di pensionamento dei medici

ospedalieri, concede "soltanto per alcune qualifiche e con incongruo

riferimento alle funzioni apicali esercitate nel 1964, il beneficio

del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, che

invece è previsto in via ordinaria e generale per intere altre

categorie di pubblici impiegati";

Considerato che entrambe le questioni di legittimità

costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 134

del 1986 e che le citate ordinanze non prospettano profili diversi o

ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336

(norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali),

e 5 del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in

materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di

conversione 3 settembre 1982, n. 627, sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Abruzzo e dal Pretore di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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