Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilita' dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il Consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova e' di tre anni. Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.

Testo vigente dal 1 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-05-10;336~art2 · fonte del testo

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