Art. 16 — Stati che assicurano la reciprocità
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
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3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1985 al 20 dicembre 1994. 187 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai fini della presente legge possono essere riconosciuti come Stati che assicurano la reciprocita' gli Stati in cui e' in vigore una normativa che:
tolto: a) disciplini l'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini in modo equivalente nei fini e nei risultati a quello previsto dalla presente legge;
tolto: b) riconosca i permessi conferiti ai sensi della presente legge;
tolto: c) escluda il rilascio di permessi su aree oggetto in tutto o in parte di permessi rilasciati ai sensi della presente legge. La qualita' di Stato che assicura la reciprocita' e' riconosciuta dal Ministro degli affari esteri sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile a seguito delle necessarie intese con lo Stato interessato, a condizione che questo riconosca all'Italia la medesima qualita'. Nelle intese di cui al precedente comma sara' perseguito il fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, primo e secondo comma, anche nei casi contemplati negli articoli 5 e 6. I permessi di esplorazione e di coltivazione rilasciati da uno Stato che assicura la reciprocita' sono considerati equipollenti a quelli rilasciati ai sensi della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art16 · fonte del testo
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