Art. 15 — Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. 168 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La richiesta di permesso di cui all'articolo 7 deve essere accompagnata dal pagamento di un diritto, da versare alla entrata del bilancio dello Stato, il cui ammontare e le relative modalita' di versamento sono stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 21. Ai fini del contributo italiano ai Paesi in via di sviluppo, il titolare del permesso di coltivazione ottenuto ai sensi della presente legge e' tenuto a corrispondere allo Stato il 3,75 per cento del valore medio di mercato del minerale estratto dai fondi marini. Per i minerali per cui manchi un valore di mercato, con le norme di attuazione di cui al successivo articolo 21 si determinano i criteri per stabilire un prelievo di valore equivalente. Le somme relative ai versamenti effettuati ai sensi del disposto di cui al precedente comma affluiscono ad apposito conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, dal quale verranno poi prelevate per essere destinate secondo le determinazioni da assumere annualmente in sede di legge finanziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art15 · fonte del testo
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