Art. 5 — Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. 66 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocita' ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda. Le attivita' svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art5 · fonte del testo
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