Art. 6 — Partecipazione di nazionali in enti stranieri
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. 71 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'obbligo di registrazione di cui all'articolo precedente vale anche per i nazionali italiani che detengano una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, in societa', associazioni od altri enti stranieri. Le attivita' svolte in relazione alla partecipazione di cui al precedente comma sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta alla societa', associazione od ente dallo Stato estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art6 · fonte del testo
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