Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La presente legge disciplina le attivita' di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o societa' aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli "nazionali italiani". La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha carattere transitorio in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art1 · fonte del testo
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