Art. 14 — Vigilanza e controllo
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La vigilanza e il controllo sulle attivita' previste dalla presente legge sono esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero della marina mercantile in relazione alle rispettive competenze. Le spese per l'esercizio della vigilanza e del controllo sono a carico dei titolari dei permessi. Gli ingegneri del Corpo delle miniere, nonche' i funzionari del Ministero della marina mercantile che siano incaricati con decreto del Ministro ad esercitare la vigilanza e il controllo di cui al primo comma, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai fini della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art14 · fonte del testo
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