Art. 11 — (L) Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi dell'articolo 16. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art11 · fonte del testo

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