Art. 4 — Limitazioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2022
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2022 al 31 dicembre 2023. 302 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' fatto divieto di:
tolto: a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
tolto: b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
tolto: c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
tolto: d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu' categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
tolto: e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o piu' categorie di personale, specialita', Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
tolto: f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
tolto: g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
tolto: h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
tolto: i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:2022-04-28;46~art4 · fonte del testo
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