Articolo abrogato dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 2022
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. 357 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Rappresentativita' Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attivita' e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovra' avere una rappresentativita' non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentativita' del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa e' rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non puo' aderire alle associazioni sindacali. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:
tolto: a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
tolto: b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articoloaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2022-04-28;46~art13 · fonte del testo
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