Art. 3 — Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
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2 versioni dal 2022
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2022 al 31 dicembre 2023. 375 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone l'iscrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attivita' previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o piu' Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento e' svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attivita' sindacali ne' la raccolta dei contributi sindacali. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Con le medesime modalita' il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformita' ai requisiti previsti. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non puo' esercitare alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2022-04-28;46~art3 · fonte del testo
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