Art. 5 — Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civile e militare»;
  • b)alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le licenze»;
  • c)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati».

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2022 al 31 dicembre 2023. 346 parole tolte, 40 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

tolto: a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

tolto: b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

tolto: c) all'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

tolto: d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;

tolto: e) alle pari opportunita';

tolto: f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

tolto: g) agli spazi e alle attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. E' comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

tolto: b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

tolto: c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militareaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2022-04-28;46~art5 · fonte del testo

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