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Rappresentativita' Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attivita' e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovra' avere una rappresentativita' non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. 4 Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentativita' del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa e' rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non puo' aderire alle associazioni sindacali. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:

  • a)di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • b)di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 settembre 2023, n. 132

4

Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e' prorogato al 31 gennaio 2024".

Testo in vigore dal 30 settembre 2023 al 29 novembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2022 al 30 settembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 settembre 2023, n. 132

    Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e' prorogato al 31 gennaio 2024".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2022-04-28;46~art13 · fonte del testo

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