Art. 14 — Tutela e diritti
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
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2 versioni dal 2022
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2022 al 31 dicembre 2023. 312 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:
tolto: a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
tolto: b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilita' ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessita' e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
tolto: c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza;
tolto: d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
tolto: e) possono inviare comnicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competentiaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2022-04-28;46~art14 · fonte del testo
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