Art. 4 — Esame dei testimoni - Dovere di esibizione

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Ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente e dalla Corte Costituzionale si applicano le disposizioni dell'articolo 449 del codice di procedura penale. Ad assi non si applicano le disposizioni degli articoli 352 e 356 del codice stesso. I pubblici ufficiali e impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono rifiutare l'esibizione prevista dall'articolo 342 del codice medesimo adducendo il segreto politico, militare o di ufficio.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art4 · fonte del testo

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