Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
tolto: 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella A;
tolto: 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilita', norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14.
tolto: 3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorita' statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e), dell'articolo 2 e della voce e) dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art12 · fonte del testo
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