Art. 13 — Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. 9 E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. ((2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, e' consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185)) I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

9

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40. "

Testo vigente dal 14 luglio 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/1995

    Questione infondata
    30 marzo 1995

    L'uso dei cani nell'esercizio della caccia non è vietato: infatti - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - la sua liceità è chiaramente desumibile sia dalla legge quadro n. 157 del 1992 (in quanto essa prevede l' individuazione di zone e periodi per l'addestramento dei cani, vieta l'uso dei segugi soltanto per la caccia al camoscio ed esclude la possibilità di sequestro del cane, al pari dei richiami vivi autorizzati) sia dalla legge regionale veneta n. 50 del 1993 (applicabile al fatto oggetto del giudizio 'a quò), il cui art. 14 espressamente prevede che "il cacciatore può servirsi come ausilio di cani...". Ne' a diversa conclusione può indurre il divieto di usare mezzi diretti all'abbattimento non elencati nell'art. 13 della suddetta legge quadro, non essendo tale divieto estensibile ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 30, comma primo, lett. h), e dell'art. 13, l. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui - secondo l'interpretazione del giudice rimettente - vieterebbero e sanzionerebbero penalmente l'impiego dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 30 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 13 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 25 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Rinviano a questo articolo

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… armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. aggiunto: 2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, e' consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art13 · fonte del testo

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