Corte costituzionale

Ordinanza n. 456/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/11/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 della

legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18

(Ordinamento dei parchi naturali), e 8, comma 1, della legge della

Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la

protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia),

come modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di

Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale

9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica e per l'esercizio della caccia"), promosso con ordinanza

emessa il 4 dicembre 1999 dal tribunale di Trento, sezione distaccata

di Cles, nel procedimento penale a carico di Valentini Romano ed

altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento dell'associazione PAN E.P.P.A.A.

nonché l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles -

con ordinanza del 4 dicembre 1999, emessa nel giudizio di opposizione

proposto da due imputati avverso il decreto penale con il quale gli

stessi venivano condannati per violazione degli artt. 13, 21 e 30

della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della

legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18

(Ordinamento dei parchi naturali) e dell'art. 8, comma 1, della legge

della stessa provincia 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la

protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia),

come modificato dall'art. 5 della successiva legge provinciale

26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre

1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e

per l'esercizio della caccia"), "nella parte in cui consentono

l'esercizio della caccia nell'ambito dei parchi naturali

provinciali", per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il

giudice a quo osserva che, applicando le disposizioni censurate, la

condotta degli imputati, considerata nella sua materialità, non

costituirebbe reato, mentre, nell'ipotesi in cui venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, che

consentono, nella Provincia autonoma di Trento, una condotta

penalmente sanzionata dalla legge statale, difetterebbe, in capo alle

persone sottoposte a giudizio, l'elemento psicologico del reato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice

rimettente osserva che le denunciate disposizioni si pongono in

contrasto, anzitutto, con l'art. 25 della Costituzione, sottraendo al

regime sanzionatorio penale condotte che - in base alle leggi statali

e, segnatamente, agli artt. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

(Legge quadro sulle aree protette) nonché 21 e 30 della legge

11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) - costituiscono

reato;

che, ad avviso del rimettente, sarebbe in pari tempo leso

l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'ingiustificata disparità

di trattamento tra i cittadini, i quali, per una medesima condotta,

sono assoggettati a sanzione penale in tutto il territorio dello

Stato, compreso il territorio della Provincia autonoma di Trento

destinato a parco nazionale, mentre non lo sono nel territorio della

stessa provincia destinato a parco provinciale;

che è intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di

Trento, concludendo per l'infondatezza e per l'inammissibilità della

questione;

che è intervenuta, altresì, l'associazione PAN E.P.P.A.A.

(Ente provinciale protezione animali e ambiente), che ha concluso per

la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni

denunciate.

Considerato che, preliminarmente, va dichiarata

l'inammissibilità dell'intervento della predetta associazione PAN

E.P.P.A.A., in quanto titolare di un generico interesse di fatto a

vedere accolta la questione, non sufficiente a legittimare

l'intervento stesso, il quale, come la Corte ha già avuto occasione

di affermare, deve basarsi sulla configurabilità di una situazione

individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di

costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una

posizione giuridica propria della parte intervenuta (vedi ordinanza

n. 129 del 1998 e sentenza n. 421 del 1995);

che, sempre in via preliminare, occorre considerare che la

seconda delle censurate disposizioni - e cioè l'art. 8, comma 1,

della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come modificato

dall'art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2 - ha subito

una successiva modifica, non considerata dal rimettente, e cioè

quella ad essa apportata dall'art. 30 della legge provinciale

12 settembre 1994, n. 4 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e

la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre

disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento

del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia

autonoma di Trento);

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,

il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i

motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora,

anteriormente alla proposizione della stessa, la norma censurata sia

stata abrogata o modificata (ex plurimis, ordinanze n. 216 del 2000;

n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999);

che il giudice a quo non ha assolto siffatto onere, in quanto

l'ordinanza di rimessione non contiene nessuna valutazione in ordine

all'influenza sul giudizio principale della legge sopravvenuta

(ancorché anteriore al suo provvedimento), sicché la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia

autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi

naturali) e dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia

autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione

della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come

modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento

26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre

1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e

per l'esercizio della caccia"), sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Trento, sezione

distaccata di Cles, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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