Corte costituzionale

Sentenza n. 4/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/01/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4,

della legge regionale siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la

protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la

regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore

agricolo e forestale), nonché dei seguenti altri articoli della

stessa legge: combinato disposto degli artt. 19, comma 1, come

modificato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n. 15 del

1998, e 18, comma 1; degli artt. 17, comma 6; 18, comma 3; 19, commi

1 e 2, come modificato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n.

15 del 1998; 22, come modificato dall'art. 8 della legge regionale

siciliana n. 15 del 1998, e 26, comma 4, come modificato dall'art. 11

della legge regionale siciliana n. 15 del 1998, promossi con

ordinanze emesse il 27 novembre 1997 ed il 16 dicembre 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata

di Catania, sui ricorsi proposti da Legambiente - comitato regionale

siciliano ed altri contro l'Assessorato per l'agricoltura e le

foreste della Regione Siciliana, iscritte al n. 312 del registro

ordinanze 1998 e al n. 298 del registro ordinanze 1999 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1998 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visti gli atti di costituzione di Legambiente - comitato regionale

siciliano ed altri nonché l'atto di intervento della Regione

Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Girolamo Calandra e Alessio Petretti per

Legambiente - comitato regionale siciliano ed altri e gli avvocati

Giovanni Lo Bue e Silvana Oddo per la Regione Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 27 novembre 1997 (r.o. n. 312 del 1998),

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

staccata di Catania, ha sollevato, nel corso di un giudizio fra

Legambiente - comitato regionale siciliano e Associazione Italiana

per il World Wildlife Found (WWF) - Delegazione Sicilia contro

l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione Siciliana,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della

legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la

tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione

del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e

forestale), denunciando violazione dell'art. 14 dello statuto della

Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455 e dell'art. 10 della

Costituzione, in relazione alla legge statale 11 febbraio 1992, n.

157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio).

1.2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che il

giudizio principale ha ad oggetto il decreto dell'Assessore regionale

per l'agricoltura e le foreste del 2 settembre 1997, con il quale si

è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio

nella Regione, per la stagione 1997-1998. Atteso che il gravame

proposto dalle parti ricorrenti si fonda, in modo esclusivo, sulla

asserita incostituzionalità della norma denunciata, di cui il

decreto assessoriale costituisce puntuale applicazione, il giudice

rimettente richiama quella giurisprudenza della Corte costituzionale

secondo la quale "la dedotta incostituzionalità di una norma può

costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi

l'impugnazione di un atto amministrativo e la richiesta di

un'eventuale pronuncia cautelare" (sentenze n. 444 del 1990 e n. 367

del 1991).

Si conclude, pertanto, per la sussistenza della rilevanza, dato che

soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale consentirà

al Collegio di pronunciarsi definitivamente e positivamente sia sulla

domanda cautelare (che nella specie risulta temporaneamente accolta,

con separata ordinanza, sino alla prima Camera di consiglio utile

dopo la restituzione degli atti del presente giudizio), sia sul

merito del ricorso.

1.3. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

rammenta che la legge statale n. 157 del 1992 contiene prescrizioni

che comportano per la Regione l'obbligo:

1) di realizzare la pianificazione faunistico-venatoria del

territorio, delimitando le zone da destinare alla protezione della

fauna selvatica ed alla gestione privata della caccia, nonché le

aree in cui la Regione medesima può promuovere forme di gestione

programmata della stessa caccia (art. 10);

2) di approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il

relativo regolamento di attuazione, ripartendo il territorio

destinato alla caccia programmata in ambiti "di dimensione

sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini

naturali" (art. 14, commi 1 e 7, della stessa legge).

L'ordinanza ricorda, altresì, che il già menzionato art. 14 della

legge n. 157 del 1992 stabilisce, al comma 16, che, a partire dalla

stagione 1995-1996, i calendari venatori devono indicare le aree

nelle quali l'attività di caccia è consentita in forma programmata

ovvero è riservata alla gestione privata, oppure non è consentita.

Rilevato che non solo tale pianificazione non è avvenuta, ma non

sono stati neppure istituiti quegli organismi tecnici previsti dalla

predetta normativa, il cui apporto è necessario per l'attuazione dei

piani, l'ordinanza osserva che la legge regionale n. 33 del 1997,

mentre "non ha sostanzialmente recepito alcuna prescrizione del

legislatore statale" ha, invece, con la disposizione denunciata,

autorizzato l'Assessore regionale ad applicare il calendario e le

modalità venatorie dell'anno precedente, con relativo ampliamento

dell'arco temporale della stagione faunistica. E ciò apportando i

necessari aggiornamenti, "nelle more dell'adozione del piano

regionale faunistico-venatorio" e "prescindendo dal parere del

comitato regionale faunistico venatorio".

Nel sottolineare la violazione operata dal legislatore siciliano

del termine perentorio ("a partire dalla stagione venatoria

1995-1996") posto dalla legge n. 157 del 1992 per l'indicazione, da

parte dei calendari venatori, delle zone nelle quali ammettere, in

forme diverse, l'attività venatoria nonché di quelle nelle quali

tale attività è da considerare vietata, il rimettente osserva che

la legge statale viene a caratterizzarsi come legge di riforma

economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme

fondamentali che in essa è dato identificare, la legislazione

esclusiva delle Regioni e delle Province a speciale autonomia. Donde

la lamentata violazione dell'art. 14 dello statuto speciale, non

superabile in virtù della qualificazione di disposizione transitoria

data alla norma impugnata.

Quest'ultima si porrebbe in contrasto anche con l'art. 10 della

Costituzione, sotto il profilo della violazione degli obblighi

internazionali, atteso che l'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del

1992, recepisce integralmente le direttive CEE concernenti la

conservazione degli uccelli selvatici e costituisce adeguamento

dell'ordinamento italiano agli obblighi posti dalla Convenzione di

Parigi del 18 ottobre 1950 e dalla Convenzione di Berna del 19

settembre 1979.

1.4. - Si è costituito in giudizio il comitato regionale siciliano

della Legambiente, unitamente all'Associazione Italiana per il World

Wildlife Found (WWF), chiedendo che la questione sia dichiarata

fondata.

Sotto il profilo della rilevanza, la memoria, ricordata la

giurisprudenza costituzionale secondo la quale la rilevanza stessa va

valutata in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo

della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale,

afferma che le parti sono non solo titolari di un preciso interesse

morale alla salvaguardia ed integrità del patrimonio faunistico, ma

anche di un interesse dalle evidenti connotazioni patrimoniali e

materiali alla pronunzia di merito, alla luce della possibilità di

agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ambientale,

secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 349 del 1986.

Anche il fatto che la legge n. 157 del 1992 costituisca ricezione

di diverse direttive CEE in tema di prelievo venatorio rafforzerebbe

- secondo le prospettazioni della memoria di costituzione -

l'interesse patrimoniale delle associazioni deducenti ad ottenere una

pronuncia dal TAR.

Nel merito, le associazioni sostengono "l'evidente

incompatibilità" tra quanto previsto nella norma denunciata e

l'intero complesso normativo statale, relativamente alla gestione

programmata della caccia, di cui agli artt. 10 e seguenti della legge

n. 157 del 1992.

Ci si troverebbe in presenza, secondo le parti costituite, di una

vanificazione dell'intero impianto di detta legge da parte del

legislatore siciliano ed, in particolare, delle finalità di

bilanciamento tra interessi legati all'attività venatoria ed

interessi legati alla protezione della fauna che, proprio nella

pianificazione, devono trovare adeguata composizione e soddisfacente

punto di equilibrio (cfr. sentenza n. 448 del 1997).

Né si può giungere a conclusioni diverse, considerando

"transitoria" la previsione dell'art. 50, comma 4, della legge della

Regione Siciliana n. 33 del 1997. Al riguardo, viene fatto osservare

come non uno degli adempimenti previsti dall'art. 36 della legge n.

157 del 1992 sia stato realizzato dalla Regione Siciliana, che si è

limitata a porre in essere la criticata norma "transitoria", senza

considerare che il rispetto dei termini previsti dal predetto art.

36, per l'adeguamento della legislazione regionale, esigeva che si

provvedesse, anteriormente all'emanazione del calendario venatorio,

non solo ad effettuare l'attività pianificatoria, ma anche a

predisporre le strutture a ciò deputate. Quanto poi all'art. 10

della Costituzione, tale ulteriore profilo di illegittimità,

secondo la memoria, si impone in tutta la sua evidenza, ove si

consideri la particolare natura della legge n. 157 del 1992, quale

espresso atto di recepimento e di attuazione delle direttive

comunitarie, specificamente indicate al comma 4 dell'art. 1 della

stessa legge.

2.1. - Con ordinanza emessa il 16 dicembre 1998 (r.o.

n. 298 del 1999), lo stesso TAR ha sollevato, nel corso di un

giudizio promosso da Legambiente - comitato regionale siciliano,

dall'Associazione Italiana per il World Wildlife Found (WWF) -

Delegazione Sicilia e dalla Lega Anti Vivisezione (LAV), questione di

legittimità costituzionale di altre varie disposizioni della già

menzionata legge regionale.

2.2. - In punto di rilevanza, il

collegio rimettente, nel sottolineare come il ricorso introduttivo

del giudizio principale (richiesta di annullamento dei seguenti

decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:

decreto del 15 giugno 1998, avente ad oggetto il calendario venatorio

1998-1999; decreto 7 agosto 1998, recante modifiche allo stesso

calendario venatorio e, ove occorra, decreto 30 aprile 1998, con il

quale si sono stabiliti l'indice massimo di densità venatoria ed il

numero di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di

caccia per la stagione venatoria 1998-1999) sia esclusivamente

affidato alla dedotta incostituzionalità di alcune disposizioni

della legge impugnata, svolge argomenti analoghi a quelli contenuti

nell'ordinanza di promovimento del primo giudizio in epigrafe (R.O n.

312 del 1998), osservando, anche in questo caso, che soltanto la

declaratoria di illegittimità delle disposizioni denunciate

consentirà al collegio di pronunziarsi definitivamente e

positivamente sulla domanda di sospensiva (temporaneamente accolta

fino alla restituzione degli atti da parte della Corte) e sul merito

del giudizio.

2.3. - Sulla non manifesta infondatezza, il

rimettente, nell'affermare che la competenza legislativa esclusiva o

primaria del legislatore siciliano va esercitata "nei limiti

derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico statale, dalla

riserva di legge statale (in campo penale, processuale e nella

regolamentazione dei rapporti interprivati)" come pure dal "rispetto

delle c.d. grandi riforme introdotte con leggi statali", nonché dal

"rispetto degli obblighi internazionali", osserva che l'art. 36,

ultimo comma, della legge n. 157 del 1992 imponeva alle Regioni a

statuto speciale di adeguare - entro un anno dall'entrata in vigore

della medesima legge - la propria legislazione ai principi ed alle

norme in essa contenuti, sia pure nei limiti della Costituzione e dei

rispettivi statuti. Ad avviso del rimettente, la formula dell'art.

36 - confermata dall'art. 14, comma 17, della stessa legge - porrebbe

limiti particolarmente stringenti all'autonomia legislativa della

Regione, prevedendo un adeguamento non solo ai principi ma anche alle

norme poste dalla legge statale, con esclusione soltanto di quelle

c.d. di dettaglio, da intendersi come "quelle che riguardano aspetti

veramente marginali della disciplina considerata".

2.4. - Quanto ai

singoli articoli della legge denunciata, l'ordinanza censura, in

primo luogo, le disposizioni che disciplinano la formazione del

calendario venatorio, omettendo di prevedere la necessaria

acquisizione del parere dell'organo tecnico-scientifico a carattere

nazionale (Istituto nazionale per la fauna selvatica), individuato

dall'art. 7, comma 3, della legge statale n. 157 del 1992 come

consulente istituzionale dello Stato e di tutte le Regioni e Province

autonome; organo che dovrebbe essere sentito dalle Regioni prima

della pubblicazione del calendario medesimo, ai sensi dell'art. 18,

comma 4, della predetta legge-quadro. Secondo il rimettente, alla

norma che contempla la partecipazione del menzionato Istituto al

procedimento di emanazione del calendario deve essere riconosciuta la

qualificazione di norma di grande riforma economico-sociale, in grado

di vincolare anche il legislatore di autonomia speciale. Viene,

pertanto, considerata non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della menzionata

legge regionale n. 33 del 1997 (come modificato dall'art. 6 della

legge regionale n. 15 del 1998) e dell'art. 18, comma 1, della stessa

legge, per violazione dell'art. 14 dello statuto speciale e per

contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge statale n. 157 del

1992.

2.5. - La seconda questione riguarda la disciplina regionale

degli ambiti territoriali di caccia nonché del diritto di accesso

dei cacciatori agli ambiti stessi, contenuta nell'art. 22 della legge

censurata, come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 15

del 1998, in relazione all'art. 14 dello statuto speciale, nonché

alle disposizioni degli artt. 10 e 14 della legge n. 157, alle quali

andrebbe riconosciuto il carattere di grande riforma

economico-sociale. Sotto tale profilo, il rimettente censura la

mancata adozione dei piani faunistico-venatori ed, al tempo stesso,

la scelta del legislatore regionale di: identificare gli ambiti

territoriali di caccia con le Province; consentire ai cacciatori il

diritto di accesso non soltanto nell'ambito territoriale coincidente

con la Provincia di residenza, ma anche in due diversi ambiti ed, a

partire da un certo momento della stagione venatoria, in tutti gli

ambiti; consentire l'accesso anche ai cacciatori provenienti da altre

Regioni, senza subordinarlo al consenso degli organi di gestione

degli ambiti territoriali di caccia.

2.6. - La terza questione ha ad

oggetto l'art. 19, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 6 della

legge regionale n. 15 del 1998, per violazione dell'art. 14 dello

statuto speciale e per contrasto con l'art. 18 della legge n. 157 del

1992; nonché per violazione dell'art. 25, secondo comma, della

Costituzione. Sarebbe, in particolare, incostituzionale l'inclusione

tra le specie cacciabili elencate all'art. 19 predetto, della lepre

comune, in quanto surrettiziamente idonea, anche in conseguenza della

confusione che si può ingenerare, a fungere da copertura per

l'abbattimento della lepre appenninica, specie protetta per la quale

è esclusa la caccia, con grave interferenza della Regione nella

materia penale.

2.7. - La quarta questione di legittimità

costituzionale concerne gli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4,

quest'ultimo come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 15

del 1998. Quanto alla prima disposizione, il rimettente ritiene

contrastanti con i principi e con le norme di grande riforma

economico-sociale contenute negli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge

n. 157 del 1992 l'omissione di limiti temporali all'attività di

abbattimento nelle aziende agro-venatorie, come pure l'esonero di

coloro che esercitano la caccia in dette aziende dall'obbligo di

rispettare i limiti di abbattimento - giornalieri e stagionali - che

normalmente valgono per il prelievo venatorio. Tale soluzione

legislativa, contrastante con le norme della legge-quadro, che non

distinguono l'attività venatoria svolta nelle aziende sopra

ricordate da quella svolta in altri luoghi, realizzerebbe, altresì,

una "deroga" al divieto penalmente sanzionato di cacciare al di fuori

dei periodi fissati dalla legge, sì da invadere la sfera riservata

alla legge statale in materia penale, con violazione dell'art. 25,

secondo comma, della Costituzione. Del pari incostituzionale sarebbe

la "delega in bianco" conferita, dall'art. 26, comma 4, alle

ripartizioni faunistico-venatorie per la regolamentazione delle

modalità di esercizio della caccia nelle suddette aziende e per la

fissazione del numero massimo di capi da abbattere; delega che

verrebbe non solo a violare i principi della legge-quadro, ma a

rendere impossibile l'adozione di criteri omogenei ed uniformi in

tutto il territorio regionale.

2.8. - Viene denunciato, infine,

l'art. 18, comma 3, per violazione dell'art. 14 dello statuto

speciale, in relazione agli artt. 13 e 30 della legge n. 157 del

1992; nonché per violazione dell'art. 25, secondo comma, della

Costituzione.

Il rimettente ritiene che l'aver ammesso la caccia con il furetto

leda la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione

tassativa dei mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività

venatoria; competenza che si impone anche al legislatore delle

Regioni speciali. Risulterebbe violata anche la riserva di legge

statale in materia penale, essendo prevista dall'art 30, lettera h),

della legge n. 157 del 1992 una sanzione penale per l'utilizzazione

di mezzi diversi da quelli elencati dall'art. 13 della stessa legge

(e tra i quali il furetto non è compreso).

2.9. - Si è costituito

in giudizio il comitato regionale siciliano della Legambiente,

unitamente alla Delegazione Sicilia dell'Associazione Italiana per il

World Wildlife Found (WWF), concludendo per l'accoglimento delle

questioni.

2.10. - Sotto il profilo della rilevanza, vengono svolte

considerazioni analoghe a quelle di cui alla memoria depositata

nell'altro giudizio (r.o. n. 312 del 1998).

2.11. - Nel merito, la

memoria, soffermandosi, in primo luogo, sull'art. 19, comma 1,

denunciato dal TAR in combinato disposto con l'art. 18, comma 1,

osserva che ulteriore riprova della illegittimità della soluzione

adottata dal legislatore siciliano, in tema di emanazione del

calendario venatorio, senza prevedere l'acquisizione del parere

dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è data dalla

circostanza che il denunciato art. 19, comma 1, era stato omesso in

sede di promulgazione della legge, in quanto impugnato dal

Commissario dello Stato. È evidente, pertanto, che, attraverso la

norma di cui si lamenta l'incostituzionalità, il legislatore

regionale ha di fatto reiterato le proprie precedenti illegittime

determinazioni. Quanto all'art. 22, si osserva come il principio

ispiratore della legge-quadro sia quello di stabilire - attraverso la

dimensione data agli ambiti territoriali di caccia e la disciplina

dell'accesso agli stessi - un preciso legame del cacciatore con il

proprio territorio di residenza, fissando, al tempo stesso, limiti di

circolazione, sì da evitare il massiccio depauperamento della fauna

selvatica, provocato dal c.d. nomadismo venatorio. Tali obiettivi

vengono perseguiti, tra l'altro, statuendo che gli ambiti

territoriali di caccia (ATC) siano di estensione sub-provinciale, in

aderenza al criterio secondo cui "quanto più si fraziona un

territorio, tanto più diminuisce e diventa omogenea la pressione

venatoria" (cfr. art. 14 legge n. 157 del 1992). In merito alla

disciplina della caccia alla lepre comune, le parti richiamano,

aderendovi, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione. A

proposito delle norme poste dall'art. 17, comma 6 e dall'art. 26,

comma 4, si osserva, invece, che anche l'attività esercitata

all'interno delle aziende agro-venatorie, costituisce, ai sensi e per

gli effetti della legge-quadro, "prelievo venatorio", con conseguente

assoggettamento alla disciplina prevista per la caccia dalla

legge-quadro stessa. Quanto, infine, all'art. 18, comma 3, che

attribuisce all'Assessore regionale il potere di disciplinare l'uso

del furetto, come strumento per la caccia al coniglio selvatico, si

osserva che la norma regionale - oltre ad istituzionalizzare l'uso di

un mezzo dotato di elevatissima capacità distruttiva - si pone in

contrasto con il principio, posto dall'art. 13 della legge n. 157 del

1992, in tema di tassativa elencazione dei mezzi di caccia

consentiti.

2.12. - È intervenuta nel giudizio anche la Regione

Siciliana, sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale per mancanza di

incidentalità. La Regione sostiene, infatti, che l'eventuale

pronunzia di accoglimento coinciderebbe con la tutela richiesta

innanzi al giudice amministrativo (cfr. sentenza n. 127 del 1998).

2.13. - Nel merito, viene in primo luogo, precisato come, in materia

di caccia, il limite delle "norme fondamentali delle riforme

economico-sociali" comporti che la disciplina statale (legge n. 157

del 1992) vincoli il legislatore siciliano "solo nella parte in cui

delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica nel

quale deve includersi - accanto alla elencazione delle specie

cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia". Tra queste

modalità, sono da annoverare la delimitazione del periodo venatorio

(cfr. sentenze n. 323 del 1998, n. 272 del 1996, n. 35 del 1995, n.

577 del 1990 e n. 1002 del 1988) e la determinazione delle deroghe al

generale regime di protezione (cfr. sentenza n. 168 del 1999). La

Regione interveniente nega, invece, che possa attribuirsi il

carattere di principio ovvero di norma fondamentale di riforma

economico-sociale alla disciplina del procedimento di adozione del

calendario venatorio (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992).

Identiche considerazioni vengono svolte con riferimento agli artt.

10 e 14 della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui disciplinano

gli ambiti territoriali di caccia e regolamentano il diritto di

accesso dei cacciatori. Ne conseguirebbe l'infondatezza della censura

rivolta all'art. 22 della legge regionale n. 33 del 1997. Infondata

viene considerata anche la censura sollevata in ordine all'art. 19,

comma 1, relativo all'inclusione della lepre tra le specie

cacciabili.

La Regione contesta, in primo luogo, le argomentazioni, svolte

nell'ordinanza, circa "supposte intenzioni occulte del legislatore"

volte a consentire l'abbattimento della lepre appenninica, non senza

rilevare che, ai sensi della normativa vigente, tale attività,

essendo vietata, comporterebbe comunque l'applicazione delle previste

sanzioni. Del pari infondata sarebbe la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4, essendo la

disposizione contenuta nel primo articolo analoga a quella contenuta

nell'art. 12, comma 7, della legge n. 157 del 1992 ed essendo,

altresì, la disposizione contenuta nel secondo articolo conforme ai

principi scaturenti dall'art. 16, comma 1, lettera b), della legge

n. 157 del 1992. In ordine all'ultima censura, relativa all'art. 18,

comma 3, della legge regionale, in tema di mezzi utilizzabili per

l'esercizio dell'attività venatoria, la Regione non ritiene che il

principio espresso nell'art. 13 della legge n. 157 del 1992 vincoli

il legislatore siciliano.

2.14. - Con memoria 28 settembre 1999,

relativa sempre al giudizio iscritto al r.o. n. 298 del 1999, la

Regione Siciliana, oltre a ribadire le considerazioni già svolte, ha

rappresentato quanto segue. Quanto all'art. 19, comma 1, la Regione

torna a ribadire che non sussiste per la Regione l'obbligo di sentire

l'Istituto nazionale per la fauna selvatica anche sui contenuti

complessivi del calendario venatorio. A proposito dell'art. 22 della

legge censurata, si sostiene che il legislatore regionale -

nell'esercizio dell'autonomia in materia riconosciuta dall'art. 14,

comma 17, della legge n. 157 del 1992 - ha ritenuto omogenea la

dimensione provinciale degli ambiti territoriali di caccia (ATC),

prevedendo, comunque, il potere dell'Assessore regionale di

riorganizzare l'estensione dei suddetti ambiti, allorché si presenti

l'esigenza di un riequilibrio della gestione faunistica e

dell'esercizio venatorio sul territorio regionale. Per quanto

riguarda i criteri adottati per disciplinare il diritto di accesso

dei cacciatori agli ATC, la Regione sottolinea l'avvenuta definizione

di un indice molto basso di densità venatoria, per il quadriennio

1998-2002 (un cacciatore per 34,53 ettari, da confrontare con

l'indice fissato, con decreto ministeriale, per le Regioni ordinarie,

di un cacciatore per ogni 19,10 ettari, per il quinquennio

1993-1998). Si osserva, inoltre, che la possibilità di ammettere

cacciatori aventi residenza in Province diverse da quella coincidente

con l'ATC è possibile solo nel numero consentito dall'indice massimo

di densità venatoria. La Regione difende, poi, la scelta operata

con l'art. 19, comma 1, di includere la lepre comune tra le specie

cacciabili, richiamando i risultati di una ricerca recentemente

condotta dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica sulla

sistematica del genere Lepus, a seguito della quale è stato

richiesto al Presidente del Consiglio l'emanazione di un

provvedimento di modifica dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992,

con l'inserimento della lepre italica nell'elenco delle specie

cacciabili, limitatamente alla Sicilia. Quanto agli artt. 17, comma

6, e 26, comma 4, la Regione assume la legittimità della norma che

non considera esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai

fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola, nei limiti

previsti dalla normativa regionale. Nel precisare, inoltre, che il

prelievo da effettuare nelle aziende agricole è limitato alle specie

del fagiano e della quaglia di allevamento, alle quali, trattandosi

di specie riprodotte e cresciute in allevamento, non può attribuirsi

connotazione di fauna selvatica, si conclude osservando che si tratta

di una disposizione che opera un ragionevole bilanciamento di

interessi diversi (ambiente, libertà di iniziativa imprenditoriale,

diritto al lavoro dei dipendenti delle aziende agricole), tutti di

rilevanza costituzionale. Infine, a proposito dell'art. 18, comma 3,

la Regione sottolinea come il furetto munito di museruola non sia, di

per sé, riconducibile alla nozione di mezzo per l'esercizio

dell'attività venatoria, potendosi ritenere, viceversa, un aiuto del

cacciatore alla stessa stregua del cane. Considerato in diritto

1. - Con le due ordinanze in epigrafe, il Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva

questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della

legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 (parzialmente modificata

dalla successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15), il cui capo

I contiene norme relative alla salvaguardia della fauna selvatica ed

alla disciplina dell'attività venatoria. Comune a entrambe le

ordinanze è la denuncia del contrasto delle predette disposizioni

con lo statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto

legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (in particolare, con l'art. 14) e,

in taluni casi, anche con gli artt. 10 e 25 della Costituzione. E

questo, segnatamente, a cagione del mancato rispetto delle

prescrizioni della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), la quale, considerato il carattere unitario degli

interessi ad essa sottesi, sarebbe, secondo il rimettente,

suscettibile di vincolare anche la legislazione esclusiva delle

Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in virtù di

diverse sue disposizioni qualificabili come principi ovvero come

norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. - I due giudizi, avendo ad oggetto questioni tra loro connesse,

possono essere riuniti per essere decisi con una unica sentenza.

2.1. - Preliminarmente, deve osservarsi che non osta alla trattazione

del merito delle questioni la circostanza che le stesse siano state

sollevate in sede di esame delle domande di sospensiva dei

provvedimenti impugnati, alla luce dell'orientamento della Corte

secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso

in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione,

abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensiva stessa, in

via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio

cautelare (sentenze n. 444 del 1990 e n. 367 del 1991).

2.2. - Anche

la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme

legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice

a quo non impedisce - contrariamente a quanto assume la difesa della

Regione - di considerare sussistente il requisito della rilevanza,

ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum

separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di

legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia

chiamato a pronunciarsi (cfr. sentenze n. 263 del 1994 e n. 128 del

1998); ipotesi, questa, senz'altro ricorrente nei casi in esame, nei

quali si chiede al TAR per la Sicilia di pronunciare l'annullamento

dei provvedimenti assunti dall'Assessore regionale per l'agricoltura

e le foreste, in tema di disciplina venatoria.

3. - Con la prima ordinanza (r.o. n. 312 del 1998) emessa il 27

novembre 1997, il rimettente censura l'art. 50, comma 4, della legge

regionale, il quale prevede che, "in sede di prima applicazione"

della legge stessa e nelle more dell'adozione del piano regionale

faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le

foreste sia autorizzato ad applicare, per la stagione venatoria

1997-1998, "il calendario e le modalità venatorie dell'anno

precedente e la disciplina in esso prevista, apportando i necessari

aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale

faunistico venatorio". Nel richiamare il generale quadro normativo

della predetta legge n. 157 del 1992 (con particolare riguardo agli

artt. 1, commi 1 e 4; 10; 14, commi 1, 7 e 16; 18, commi 1 e 2; 36),

l'ordinanza si sofferma sull'obbligo per la Regione: 1) di procedere

alla pianificazione faunistico-venatoria del territorio, delimitando

le zone da destinare alla protezione della fauna selvatica ed alla

gestione privata della caccia, nonché le aree in cui promuovere

forme di gestione programmata della stessa caccia (art. 10); 2) di

approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il relativo

regolamento di attuazione, definendo ambiti di dimensione

sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini

naturali, delle aree destinate all'attività venatoria (art. 14,

commi 1 e 7); 3) di indicare, a partire dalla stagione 1995-1996, nei

calendari venatori, le aree nelle quali l'attività di caccia è

consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione

venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è

consentito (art. 14, comma 16). Facendo riferimento a detto contesto

legislativo, il rimettente sostiene che la mancata rispondenza ad

esso dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 33 del 1997, ne

determina l'illegittimità costituzionale, senza che possa giungersi

a diversa conclusione in considerazione dell'asserita natura

transitoria della norma emanata dal legislatore regionale, non avendo

quest'ultimo "alcun potere di ritardare l'attuazione delle norme

fondamentali poste dal legislatore statale". Donde la violazione, in

particolare, dell'art. 14 dello statuto speciale ed, al tempo stesso,

anche dell'art. 10 (rectius: 11) della Costituzione, sotto il

profilo del mancato adeguamento agli obblighi internazionali

derivanti dalle direttive comunitarie in materia.

3.1. - La

questione non è fondata. Va premesso, in linea generale, con

riferimento alla prospettata violazione dell'art. 11 della

Costituzione, come l'ordinanza non specifichi quali disposizioni

comunitarie sarebbero state di volta in volta disattese,

soffermandosi, invece, in modo esclusivo, sulle norme della legge n.

157 del 1992, da considerare - quali norme fondamentali di riforma

economico-sociale - interposte rispetto a quelle costituzionali. Di

talché la generica censura relativa alla violazione del diritto

comunitario, a tacer del problema dei limiti in cui, alla luce della

giurisprudenza di questa Corte, possono reputarsi ammissibili

questioni aventi ad oggetto il contrasto fra norme appartenenti al

diritto comunitario stesso e quelle di diritto interno, deve

ritenersi assorbita nell'altro profilo di denuncia. Quanto, poi,

all'evocato vincolo derivante dalle norme di grande riforma

economico-sociale, non è dubbio che esse si impongano, secondo la

giurisprudenza costituzionale, anche alla competenza legislativa

primaria delle Regioni e Province autonome (vedi, per una delle tante

applicazioni, sentenza n. 153 del 1995). Senonché, nel caso in

esame, il suddetto vincolo non è stato violato. Infatti, il quadro

normativo in cui si inscrivono gli adempimenti gravanti, secondo

l'ordinanza, sulla Regione, non porta assolutamente a ritenere che

quest'ultima, per il solo fatto di avere autorizzato con l'art. 50,

comma 4, l'adozione di un calendario venatorio transitoriamente

ispirato alle vecchie regole, abbia disatteso norme della

legislazione statale qualificabili nei termini sopra precisati. A

fronte dell'articolata disciplina della materia contenuta nella legge

statale n. 157 del 1992, quel che occorre, in particolare, stabilire

è il carattere tassativo o meno della previsione dell'art. 14,

comma 16, circa le indicazioni che, a partire dalla stagione

1995-1996, dovevano essere inserite nei calendari venatori.

Trattandosi di adempimento il cui presupposto era l'avvenuto

esercizio, da parte della Regione, dei propri poteri normativi in

tema, tra l'altro, di pianificazione faunistico-venatoria, non può

trascurarsi che la legge-quadro aveva fissato, per l'adeguamento

della legislazione anche delle Regioni a statuto speciale, un termine

(vedi, in particolare, art. 36, commi 6 e 7, della legge n. 157 del

1992) che, originariamente stabilito in un anno a partire

dall'entrata in vigore della medesima legge, è stato successivamente

differito al 31 luglio 1997, per effetto dell'art. 11-bis del d.-l.

23 ottobre 1996, n. 542 (convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.

659). Non essendosi contestualmente provveduto alla necessaria

conseguente modificazione della disposizione concernente il contenuto

dei calendari venatori, si è in presenza, dunque, di un mancato

coordinamento tra le disposizioni dello stesso atto normativo, dal

quale non può che inferirsi l'esclusione della tassatività, sotto

il profilo temporale, della prescrizione di cui all'art. 14, comma

16.

4. - Con la seconda ordinanza (r.o. n. 298 del 1999) emessa il 16

dicembre 1998, il medesimo TAR sottopone a scrutinio di

costituzionalità molteplici altre disposizioni della stessa legge

regionale, a partire dall'art. 19, comma 1, che viene denunciato in

combinato disposto con l'art. 18, comma 1, con il quale concorre a

regolare gli aspetti sostanziali e procedimentali del calendario

venatorio. In particolare, mentre la prima disposizione (nel testo di

cui all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 1998) affida

all'Assessore regionale il compito di determinare le date di apertura

e di chiusura dell'attività venatoria, indicando nel contempo le

specie ed i relativi periodi di caccia, la seconda dispone che il

calendario stesso, con i contenuti di cui al predetto art. 19, è

emanato, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, sentito il

comitato regionale faunistico-venatorio.

4.1. - Secondo il

rimettente, il legislatore siciliano, violando l'art. 14 dello

statuto nonché la norma di grande riforma economico-sociale

contenuta nell'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, avrebbe

omesso di contemplare la necessaria acquisizione, in sede di

emanazione del calendario venatorio, del parere dell'Istituto

nazionale della fauna selvatica, organo chiamato a fornire, in virtù

della sua alta specializzazione, le speciali conoscenze tecniche

necessarie, alle Regioni e alle Province, per operare scelte conformi

alle finalità protettive cui si ispira tutta la produzione

normativa, statale e non statale, riferita all'ambiente.

4.2. - La

censura, per i termini in cui è formulata, investe, in realtà, il

solo art. 18, comma 1, della legge regionale - nel quale risulta

disciplinato il profilo procedimentale che viene qui in

considerazione - e non anche l'art. 19, comma 1, che attiene, invece,

alla disciplina sostanziale del calendario. In ordine a quest'ultima

disposizione - denunciata, oltretutto, in un testo, e cioè quello di

cui all'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 (in

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 1 settembre

1998), successivo ai provvedimenti amministrativi oggetto di

impugnazione innanzi al TAR - la censura stessa è da ritenere,

pertanto, inammissibile, non avendo il rimettente argomentato in

alcun modo e sotto alcun profilo in punto sia di non manifesta

infondatezza che di rilevanza ai fini del decidere.

4.3. - Quanto

all'art. 18, comma 1, della legge regionale, la questione è da

ritenere, invece, fondata, alla stregua dell'espressa previsione

contenuta nel comma 4 dell'art. 18 della legge-quadro statale n. 157

del 1992, secondo il quale il calendario venatorio va emanato

"sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica"; previsione

significativa di una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante

a detto Istituto, qualificato dal precedente art. 7 della stessa

legge-quadro, come "organo scientifico e tecnico di ricerca e

consulenza" non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle

Province. Va, quindi, rilevata l'illegittimità costituzionale della

soluzione normativa prescelta dal legislatore siciliano, che

omettendo la previsione dell'intervento dell'Istituto anzidetto,

viene a violare una prescrizione di grande riforma economico-sociale.

5. - Denunciando violazione dell'art. 14 dello statuto e degli

artt. 10 e 14 della legge statale n. 157 del 1992, l'ordinanza

dubita, poi, della legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge regionale, nel testo modificato dall'art. 8 della successiva

legge 31 agosto 1998, n. 15. Secondo il rimettente, la disciplina

contenuta in detto art. 22 sarebbe incostituzionale, anzitutto,

perché non risulterebbero osservate le prescrizioni dell'art. 10

della legge statale in tema di adozione del piano faunistico

venatorio. Altre ragioni di incostituzionalità andrebbero, poi,

ravvisate nel contrasto fra l'art. 14 della predetta legge statale n.

157 del 1992 e le scelte del legislatore regionale, in ordine alla

coincidenza dell'estensione degli ambiti territoriali di caccia con

il territorio delle Province, come pure in ordine ai criteri dettati

in tema di accesso a tali ambiti, sia dei cacciatori residenti in

Sicilia sia di quelli provenienti da altre Regioni.

5.1. - Per una

compiuta valutazione delle riferite censure, giova premettere che la

disposizione denunciata, dopo aver definito gli ambiti territoriali

di caccia (ATC) quali "unità territoriali di gestione e di prelievo

venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche",

corrispondenti "a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro

fondamentalmente omogenee" (comma 1), stabilisce che dette zone

"hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della

provincia" (comma 2). Si precisa, altresì (comma 7), che, ai fini

di cui sopra, "le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica

fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della Provincia cui

esse appartengono". La stessa disposizione, in vista di una

equilibrata regolazione della pressione venatoria, assegna, poi,

all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste (comma 3) il

compito di verificare periodicamente, sulla base dei dati censuari,

l'indice medio di densità venatoria regionale - costituito dal

rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia e il

territorio agro-silvo-pastorale regionale - definendo, sulla base di

questo, "l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in

relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di

omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali" della

Regione. Il medesimo articolo conferisce, inoltre, all'Assessore la

facoltà di procedere alla riorganizzazione dell'estensione degli

ambiti territoriali, "al fine di garantire parità di condizioni

nell'esercizio venatorio" presso gli stessi (ultima parte del già

citato comma 3). In ordine al diritto di accesso, il comma 5,

lettera a), della disposizione in esame prevede che il cacciatore

possa esercitare l'attività venatoria, oltre che nell'ambito

ricadente nella Provincia di residenza, in altri due ambiti della

Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle

relative istanze, nel caso in cui non sia raggiunta in essi la

densità massima di cui al precedente comma 3. L'ammissione negli

ulteriori ambiti avviene sulla base di una delibera assunta dalle

competenti ripartizioni faunitisco-venatorie, "previo parere dei

comitati di gestione degli ambiti territoriali" (art. 8, comma 2,

lettera s della legge regionale). Il già menzionato art. 22, comma

5, lettera a), autorizza, inoltre, a partire dalla prima domenica del

mese di novembre, l'esercizio della caccia alla selvaggina

migratoria, non solo all'interno dell'ambito territoriale di

residenza e di quelli prescelti, ma anche in tutti gli altri ambiti

della Regione. Quanto al numero massimo di cacciatori ammissibili in

ciascun ambito, esso - in base al comma 5, lettera b) - viene

determinato e reso noto, periodicamente, dall'Assessorato regionale

alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle Province, con

"una riserva del 10 per cento, a favore dei cacciatori provenienti da

altre Regioni", nel rispetto del principio di reciprocità.

L'ammissione di questi ultimi, in uno degli ambiti territoriali di

caccia, è disposta dall'Assessorato stesso, secondo l'ordine

cronologico di presentazione delle istanze (comma 5, lettera d).

5.2. - Così descritta, in breve sintesi, la disciplina portata

all'esame di questa Corte, va, anzitutto, precisato che non osta

all'ammissibilità delle sollevate questioni il fatto che l'ordinanza

denunzi l'art. 22 nel testo risultante dalle modifiche ad esso

addotte dall'art. 8 della legge regionale n. 15 del 1998. Tali

modifiche concernono, infatti, una parte di detto articolo che rimane

estranea al promosso giudizio di costituzionalità, riguardando le

modalità attraverso le quali l'amministrazione dà seguito alle

richieste, da parte dei cacciatori, di ammissione all'esercizio

dell'attività venatoria negli ambiti diversi da quello di residenza

(lettera b penultimo periodo, del comma 5).

5.3. - Nel merito, le

censure sono parzialmente fondate. Quanto a quella concernente la

dimensione data dal legislatore regionale agli ambiti territoriali di

caccia, è evidente, anzitutto, che non spetta in alcun modo alla

Corte occuparsi del problema, segnalato dal rimettente, della mancata

adozione da parte della Regione dei piani faunistico-venatori;

problema che, riguardando atti presupposti rispetto a quelli

impugnati innanzi al TAR, potrà eventualmente assumere rilievo

nell'ambito di quest'ultimo giudizio. Ne risulta, perciò,

l'inconferenza dell'evocazione, a parametro della dedotta censura di

incostituzionalità, delle prescrizioni poste dall'art. 10 (piani

faunistico-venatori) della legge n. 157 del 1992, restando, invece,

da esaminare se la dimensione data, con il comma 2 dell'art. 22 della

legge regionale, agli ambiti territoriali di caccia, accorpando, tra

l'altro, alle rispettive Province le isole (comma 7), collida o meno

con le prescrizioni dell'art. 14 della medesima legge n. 157 del

1992. Ciò posto, occorre osservare che il legislatore statale, con

quest'ultima legge, ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra

il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio

faunistico nazionale e l'interesse - pure considerato lecito e

meritevole di tutela - all'esercizio dell'attività venatoria,

attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione

dell'attività di caccia. Momento qualificante di tale disciplina

programmatoria è la valorizzazione - ogni qualvolta possibile -

delle caratteristiche di omogeneità (anche da un punto di vista

naturalistico) dei territori nei quali si esercita la caccia. Tali

caratteristiche devono, infatti, essere adeguatamente considerate

dalle Regioni, in vista della delimitazione degli ambiti territoriali

di caccia, giusta l'art. 14, comma 1, della medesima legge, il quale

dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il

territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in

ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali,

possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Come è

dato evincere da quest'ultima previsione, aspetto rilevante, nel

disegno del legislatore statale, è, perciò, quello della

realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il

territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività

venatoria. Di qui, la configurazione in via legislativa di

ripartizioni territoriali quanto più vicine possibile agli

interessati, in ragione, per l'appunto, della prevista dimensione

sub-provinciale degli ambiti di caccia, valorizzando, al tempo

stesso, il ruolo della comunità che, in quel territorio, è

insediata e che è primariamente chiamata, attraverso gli organi

direttivi degli ambiti, nella composizione di cui al comma 10 del

medesimo art. 14, a gestire le risorse faunistiche. Ora, gli aspetti

di cui sopra non sono adeguatamente considerati dalla legislazione

regionale. Vero è che la disposizione censurata non ignora, come

risulta dal comma 1 dell'art. 22, l'esigenza di far corrispondere gli

ambiti territoriali a "zone del territorio agro-silvo-pastorale tra

loro fondamentalmente omogenee" e che l'opzione operata verso la

dimensione provinciale degli ambiti (comma 2) non si presenta come

rigida e definitiva, prevedendosi - come sopra ricordato - la

possibilità, per l'Assessore regionale di riorganizzarne

l'estensione, "al fine di garantire parità di condizioni

nell'esercizio venatorio" (comma 3). Ciò non vale, tuttavia, a

superare l'evidente contrasto con il modello desumibile dall'art. 14

della legge n. 157 del 1992, posto che l'intervento affidato

all'Assessore regionale, allo scopo di rendere omogenei gli ambiti,

si presenta come futuro ed incerto, e ciò che più conta,

finalizzato ad obiettivi che non sembrano puntualmente coincidere con

quelli del legislatore statale, il quale non solo ha voluto,

attraverso la più ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire

ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio,

ma ha inteso, altresì, attraverso il richiamo ai confini naturali,

conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della

comunità locale, in chiave di gestione, responsabilità e controllo

del corretto svolgimento dell'attività venatoria. Ne consegue,

pertanto, l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 7 del

predetto art. 22.

5.4. - Non fondata è, invece, la questione di

legittimità costituzionale nella parte in cui investe la previsione

del diritto di accesso del cacciatore, oltre che nell'ambito

territoriale corrispondente alla Provincia di residenza, in altri due

ambiti (art. 22, comma 5, lettera a). A parte il fatto che la stessa

legge statale (art. 14, comma 5) non esclude la possibilità, per il

cacciatore, di avere "accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori,

anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi

organi di gestione", la previsione censurata non si pone, comunque,

in contrasto con le esigenze di programmazione dell'attività

venatoria e di salvaguardia della fauna selvatica, attesa la presenza

di un preciso - e ragionevole - limite all'ammissione, consistente

nel mancato raggiungimento, negli ambiti ospitanti, della densità

venatoria massima di cui al comma 3.

5.5. - Del pari, non fondata è

la censura di violazione, da parte del medesimo art. 22 (vedi, in

particolare, comma 5, lettera d), del criterio della legge statale

che subordina l'accesso dei cacciatori non residenti al consenso

degli organi di gestione dell'ambito territoriale. Non è dato, in

realtà, comprendere quali sarebbero i principi di grande riforma

economico-sociale che verrebbero lesi dall'avvenuta attribuzione

all'Assessorato regionale, anziché agli organi di gestione degli

ambiti territoriali di caccia, del potere di adozione dei

provvedimenti di ammissione dei cacciatori non residenti. È

decisiva, invece, la circostanza che si tratta di competenza

rigorosamente delimitata, in virtù delle prescrizioni contenute

nell'art. 22, comma 5, lettera b).

5.6. - È, per contro,

incostituzionale la disposizione contenuta nella seconda parte della

lettera a) del comma 5 dell'art. 22, la quale, a partire dalla prima

domenica del mese di novembre, consente l'indiscriminato esercizio

della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti. È

evidente, infatti, che tale norma non garantisce minimamente quella

equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio

dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi

fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente

dell'art. 14 della legge n. 157 del 1992.

6. - Assumendo a parametro, oltre all'art. 14 dello statuto, le

norme interposte di cui all'art. 18 della legge statale ed, altresì,

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, viene censurato, poi,

l'art. 19, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 6 della legge

regionale n. 15 del 1998, che annovera fra le specie, di cui è

consentita la caccia dal 1 ottobre al 30 novembre, la lepre comune

(lepus europaeus). Secondo il rimettente, l'inclusione, fra le

specie cacciabili, della lepre comune (che non esiste in Sicilia)

sarebbe incostituzionale, in quanto surrettiziamente idonea a fungere

da copertura per l'abbattimento di una specie protetta quale la lepre

appenninica (lepus corsicanus). La questione - da ritenere più

esattamente riferita al solo comma 1, giacché il comma 2 ha

tutt'altro oggetto - va dichiarata inammissibile, in quanto il

rimettente, nel denunciare una norma contenuta in un testo

legislativo emanato successivamente all'adozione dei provvedimenti

amministrativi impugnati, non adduce alcun cenno di motivazione in

punto di rilevanza della proposta censura.

7. - Il TAR per la Sicilia dubita, inoltre, della legittimità

costituzionale degli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4, della legge

regionale, ritenendo violati l'art. 14 dello statuto, nonché gli

artt. 12, 16, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992 ed, altresì,

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La prima delle

disposizioni denunciate stabilisce testualmente che "non costituisce

esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini

dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla

presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli

animali e alle specie oggetto di allevamento". La seconda

disposizione, aggiunta al precedente testo normativo dall'art. 11

della legge regionale n. 15 del 1998, consente, invece, alle aziende

agro-venatorie di utilizzare "le specie di fauna indicate

all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di

abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione

faunistico-venatoria competente per territorio". Ad avviso del

rimettente, la qualificazione data dall'art. 17 al prelievo di fauna

selvatica, come attività non riconducibile all'esercizio venatorio,

non solo consentirebbe, nell'ambito delle aziende agro-venatorie, di

disattendere i limiti temporali e quantitativi di abbattimento della

selvaggina - giornalieri e stagionali - fissati dalla legge-quadro,

ma si risolverebbe in una indebita interferenza del legislatore

regionale in materia sanzionata penalmente, con violazione, quindi,

anche dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Nell'art.

26, comma 4, sarebbe, invece, ravvisabile, in contrasto sempre con le

disposizioni sopra menzionate, una non consentita delega in bianco a

favore delle ripartizioni faunistico-venatorie, con l'aggravante

della mancanza di criteri omogenei ed uniformi validi per tutto il

territorio regionale.

7.1. - Le censure sono l'una fondata e l'altra

inammissibile. Quanto alla prima, è da considerare che, nell'ambito

delle differenziate destinazioni del territorio agro-silvo-pastorale

previste dalla legge statale, vengono in rilievo, anche ai fini dei

limiti all'attività venatoria, vari tipi di strutture: i centri

privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale,

organizzati in forma d'azienda agricola (art. 10, comma 8, lettera d

della legge n. 157 del 1992); le aziende faunistico-venatorie, senza

fini di lucro, in cui "la caccia è consentita nelle giornate

indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e

d'abbattimento" (art. 16, comma 1, lettera a della legge n. 157 del

1992) e le aziende agri-turistico-venatorie, a fini di impresa

agricola, "nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento

per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento"

(art. 16, comma 1, lettera b della stessa legge n. 157 del 1992).

La legge n. 157 del 1992 prevede, altresì, "l'allevamento di fauna

selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed

amatoriale", autorizzato e disciplinato dalle Regioni (art. 17, comma

1). In ordine ai centri privati di riproduzione, il legislatore

statale ha stabilito (art. 12, comma 7), che "non costituisce

esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa

agricola", nei limiti di cui all'art. 10, comma 8, lettera d), e

cioè il "prelievo di animali allevati appartenenti a specie

cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti

della stessa e di persone nominativamente indicate". Ha disposto,

altresì (art. 16, comma 4), che, nelle aziende faunistico-venatorie,

senza fini di lucro e nelle aziende agri-turistico-venatorie, a fini

di impresa agricola, l'esercizio della caccia "è consentito nel

rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei

limiti di cui all'art. 12, comma 5". Quanto, infine, all'esercizio

"dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di

azienda agricola", si prevede (art. 17, comma 4) che le Regioni

possano "consentire al titolare, nel rispetto delle norme della

presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di

cattività con i mezzi di caccia contemplati all'art. 13". A tale

normativa statale, fa riscontro, non senza talune peculiarità di

disciplina, la legge regionale, la quale prevede, a sua volta, oltre

ai centri privati di produzione di selvaggina ed agli allevamenti di

fauna selvatica a scopo di ripopolamento (art. 38), le aziende

faunistico-venatorie, di cui all'art. 25, e le aziende

agro-venatorie, di cui all'art. 26.

7.2. - Ciò posto, è evidente

che una previsione quale quella denunciata, considerando in modo del

tutto indifferenziato, come attività non riconducibile all'esercizio

venatorio, "il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio di

attività di impresa agricola", finisce per infrangere il quadro di

riferimento posto dalla legge statale, improntato a puntuali

distinzioni circa i limiti di liceità dell'esercizio venatorio

stesso, a seconda delle diverse strutture di volta in volta

considerate. Tale disposizione è da ritenere, pertanto,

incostituzionale, perché attraverso la definizione ivi accolta, si

presta ad una sostanziale elusione dei vincoli posti dalla

legislazione statale e, in specie, così come prospettato

dall'ordinanza di rimessione, di quelli concernenti la caccia nelle

aziende agro-venatorie.

7.3. - Per le ragioni già indicate sub 6,

è, invece, inammissibile, per difetto di motivazione sulla

rilevanza, la questione concernente l'art. 26, comma 4, così come

aggiunto dall'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1998.

8. - Viene censurato, infine, l'art. 18, comma 3, per violazione

dell'art. 14 dello statuto nonché degli artt. 13 e 30 della legge n.

157 del 1992 ed altresì dell'art. 25, secondo comma, della

Costituzione.

8.1. - Ad avviso del rimettente, la disposizione di

cui trattasi - prevedendo che "in sede di emissione del calendario

venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

regolamenta l'uso del furetto munito di museruola" - si porrebbe in

contrasto con l'elenco tassativo dei "mezzi per l'esercizio

dell'attività venatoria" previsto dall'art. 13 della legge n. 157

del 1992 (vedi, in particolare, comma 5), non senza realizzare,

altresì, una indebita interferenza in materia riservata alla legge

statale, per il fatto di rendere sostanzialmente lecita una condotta

sanzionata penalmente.

8.2. - La questione non è fondata. Occorre

considerare, infatti, che l'uso del furetto nell'attività venatoria

viene consentito dalla normativa regionale a condizione che l'animale

sia fornito di museruola (art. 18, comma 3, legge regionale n. 33 del

1997). L'adozione di tale precauzione lo rende, infatti,

configurabile come strumento che si può considerare ausiliario del

cacciatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1

settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e

l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del

prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e

forestale), nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale

per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio

regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale

della fauna selvatica; dell'art. 17, comma 6, della medesima legge;

dell'art. 22, commi 2 e 7, della medesima legge; dell'art. 22, comma

5, lettera a), della medesima legge, nella parte in cui dispone che

"a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è

altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina

migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia

di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della

Regione senza obblighi di partecipazione economica"; Dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate

dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

staccata di Catania, con l'ordinanza del 16 dicembre 1998 di cui in

epigrafe (r.o. n. 298 del 1999), concernenti le seguenti disposizioni

della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33: art.

19, comma 1, come modificato dall'art. 6 della legge della Regione

Siciliana 31 agosto 1998, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 1

settembre 1997, n. 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed

esercizio venatorio), per violazione dell'art. 14 dello statuto della

Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455, nonché dell'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio

1992, n. 157; del medesimo art. 19, comma 1, come modificato

dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana 31 agosto 1998, n.

15, per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, dell'art. 18

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione; art. 26, comma 4, come modificato

dall'art. 11 della legge della Regione Siciliana 31 agosto 1998, n.

15, per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, degli artt.

12, 16, 18 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 50, comma 4, della medesima legge, sollevata dal sopra

richiamato Tribunale amministrativo regionale con l'ordinanza del 27

novembre 1997 (r.o. n. 312 del 1998) di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 11 della Costituzione e 14 dello statuto

siciliano; Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal sopra richiamato Tribunale

amministrativo regionale con l'ordinanza del 16 dicembre 1998 di cui

in epigrafe (r.o. n. 298 del 1999), concernenti le seguenti altre

disposizioni della già menzionata legge regionale 1 settembre 1997,

n. 33: art. 18, comma 3, per violazione dell'art. 14 dello statuto

siciliano, degli artt. 13 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

nonché dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; art. 22,

comma 5, lettera a), nella parte in cui prevede che il cacciatore ha

diritto di accesso "ad altri due ambiti della Regione, secondo il

criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso

che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3",

per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano, nonché degli

artt. 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; art. 22, comma 5,

lettera d), per violazione dell'art. 14 dello statuto siciliano,

nonché degli artt. 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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