Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo

comma, lett. h), e dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

(norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio), promosso con la ordinanza emessa il 18 marzo

1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Bassano del Grappa negli atti relativi ad esposto di Rigoni Rinaldo,

iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento dell'Unione Italiana delle

Associazioni Venatorie, e della Federazione Italiana della caccia e

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Bassano del Grappa, dovendo decidere sulla richiesta di

archiviazione del pubblico ministero in ordine al procedimento

relativo all'esposto presentato da Rigoni Rinaldo - quale

rappresentante del gruppo locale del W.W.F. - con ordinanza del 18

marzo 1994 (R.O. n. 285 del 1994) ha sollevato, in riferimento agli

artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e

dell'art. 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio) nella parte in cui vietano e sanzionano penalmente l'uso

dei cani nell'esercizio della caccia; che il giudice remittente

premette che nell'esposto veniva denunciato lo svolgimento

dell'attività di allenamento e di addestramento di cani da caccia,

nonché il successivo impiego nell'esercizio dell'attività

venatoria, ipotizzando l'illiceità di tale attività secondo la

legge n. 157 del 1992, mentre il pubblico ministero, non ravvisando

ipotesi di reato nell'impiego di cani nell'esercizio venatorio, ha

chiesto l'archiviazione del procedimento;

che, ad avviso del giudice remittente, dalle disposizioni della

legge n. 157 del 1992 non sarebbe possibile desumere la liceità

dell'uso dei cani per l'esercizio venatorio, mentre tale uso, non

essendo esplicitamente consentito, risulterebbe vietato in generale

dall'art. 13 della stessa legge, così rientrando nella fattispecie

di cui all'art. 30, primo comma, lett. h), che punisce l'esercizio

della caccia con mezzi vietati;

che, secondo il giudice a quo, la fattispecie penale così

individuata contrasterebbe con l'art. 25 Cost., non assicurando la

certezza della legge, e, attraverso di essa, la possibilità di

conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente vietato, nonché

con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto ad

altre forme consentite di attività venatoria, e in particolare

rispetto alla caccia esercitata con richiami vivi;

che nel giudizio davanti alla Corte sono intervenuti il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, l'Unione italiana delle

associazioni venatorie e la Federazione italiana della caccia, per

chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

Considerato che deve essere preliminarmente dichiarata

l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dell'Unione Italiana

delle Associazioni Venatorie e della Federazione Italiana della

Caccia, dal momento che tali enti associativi non hanno assunto la

qualità di parte nel giudizio a quo;

che il presupposto interpretativo sul quale il giudice

remittente basa la questione di costituzionalità si presenta

palesemente infondato in quanto, sia dalle disposizioni della legge

n. 157 del 1992 sia da quelle della legge regionale del Veneto 9

dicembre 1993, n. 50, può chiaramente desumersi la liceità dell'uso

dei cani nell'esercizio venatorio;

che, in particolare, con riferimento alla legge n. 157 del 1992,

l'art. 10, ottavo comma, prevede che i piani faunistico-venatori

individuino le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e

le gare di cani, presupponendo la preparazione del cane in vista

della stagione venatoria; l'art. 21 lett. ff) vieta l'uso dei segugi

soltanto per la caccia al camoscio, confermando implicitamente la

generale liceità dell'impiego dei cani; l'art. 28, secondo comma, in

caso di condotte penalmente rilevanti, esclude dalla possibilità di

sequestro il cane al pari di altri mezzi consentiti, quali i richiami

vivi autorizzati;

che l'art. 13 della legge n. 157 del 1992 individua quali sono i

mezzi diretti all'abbattimento consentiti, con la conseguenza che

l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5,

deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso

ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia;

che, inoltre, l'art. 14, secondo comma, della legge regionale

del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (emanata in attuazione della legge

quadro n. 157 del 1992) prevede espressamente che "il cacciatore può

servirsi come ausili di cani ..";

che, di conseguenza, non può essere ricompreso tra i mezzi

vietati per l'esercizio dell'attività venatoria l'utilizzo di cani;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma e

3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso

la pretura di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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