E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terra' sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi. E altresi' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.

Testo vigente dal 2 dicembre 1960

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 290/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    Dalla circostanza che gli artt. 5, comma terzo, e 8 l. 13 novembre 1960, n. 1407, nel prevedere, riguardo al reato di produzione e messa in commercio di olii d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta, un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per la vendita o propaganda di sostanze alimentari, in genere, con denominazioni improprie, dall'art. 13 l. 30 aprile 1962, n. 283, non può farsi discendere una violazione del principio di uguaglianza da parte dei primi, in quanto la legge impugnata disciplina uno specifico settore delle sostanze alimentari, quale è quello degli olii d'oliva, ove più facili e frequenti si sono dimostrate, nell'esperienza, le frodi perpetrate ai danni dei consumatori, e quindi, fra le due situazioni corrono notevoli differenze, sia in ordine all'ampiezza degli interessi tutelati, sia in relazione alla loro qualità, sia, infine, riguardo alla stessa condotta criminosa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma terzo, e 8 della l. 13 novembre 1960, n. 1407, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. 57/1974.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 8 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 13 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-11-13;1407~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari