Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo

comma, e 8 legge 13 novembre 1960 n. 1407 (Norme per la classificazione

e la vendita degli olii di oliva) in relazione all'art. 13 legge 30

aprile 1962 n. 283, modificato dall'art. 10 della legge 26 febbraio

1963 n. 441, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1977 dal

Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Rollo Carmelo ed

altro, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un processo penale contro Carmelo Rollo ed Italo

Proti, imputati del delitto di cui agli artt. 5, comma terzo e 8 legge

13 novembre 1960 n. 1407, il pretore di Lecce, con ord. 29 dicembre

1977, sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme

predette in riferimento all'art. 3 Cost.. I due imputati dovevano

rispondere rispettivamente di avere detenuto per la vendita, e di avere

prodotto e messo in commercio, olio d'oliva denominato "olio vergine

d'oliva di frantoio": denominazione diversa da quella prescritta negli

artt. 1, 2 e 3 della stessa legge. Rilevava in proposito l'ordinanza

che la previsione come delitto della fattispecie di cui all'art. 8

della legge impugnata, e la sanzione congiunta di pena detentiva e pena

pecuniaria proporzionale, determinavano palese disparità di

trattamento nei confronti dell'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n.

283 che commina la sola pena dell'ammenda nei confronti di situazione

che il pretore giudica analoga. In realtà, l'art. 13 citato prevede il

fatto di chi offre in vendita o propaganda sostanze alimentari,

adottando denominazioni e nomi impropri o, in genere, mezzi tali da

sorprendere la buona fede ed indurre gli acquirenti in errore circa la

natura, sostanza, qualità delle sostanze stesse.

Secondo il rimettente, ambo le disposizioni si riferiscono alla

circolazione di alimenti con denominazioni improprie, ambo mirano a

salvaguardare la buona fede del consumatore, e non ci sarebbe, perciò,

ragione che giustifichi un trattamento così diverso. Per di più, poi,

l'art. 8 denunziato sottopone allo stesso trattamento sanzionatorio

tanto chi metta in commercio olii rispondenti a tutte le

caratteristiche organolettiche prescritte dalla legge, ma portanti

denominazione non conforme a quella dalla legge indicata, e chi,

invece, ponga in commercio una sostanza alterata nelle proprietà

organolettiche (anche se fedele alla denominazione prescritta).

Interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che

chiedeva dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

Osservava in proposito l'interveniente che le situazioni poste a

raffronto sono obiettivamente diverse. L'una, infatti, si riferisce a

sostanze alimentari in genere, mentre l'altra ne disciplina uno

specifico settore: quello degli olii d'oliva.

L'una tende genericamente ad impedire denominazioni che possono

trarre in inganno, l'altra, quella denunziata, sanziona la violazione

di una specifica prescrizione nella quale il legislatore ha indicato

categoricamente le denominazioni consentite, vietandone ogni altra

diversa.

All'udienza odierna il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato

insisteva nelle conclusioni prese nell'atto di intervento. Considerato in diritto :

La prospettazione del giudice a quo è molto suggestiva, ma non

supera i punti fermi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte. In

prima approssimazione, la divergenza che l'ordinanza sottolinea fra il

grave trattamento sanzionatorio previsto dalle norme impugnate (rectius

dall'art. 8 della legge) e quello disposto dall'art. 13 della legge 30

aprile 1962 n. 283, può effettivamente indurre l'impressione di una

inspiegabile disparità.

Ma non appena si consideri che la legge 283/1962 rappresenta un

complesso di norme a carattere generale, che s'inserisce nel T. U.

delle leggi sanitarie di cui modifica quattro articoli,

quell'impressione si dilegua.

Infatti, mentre con la detta legge si è inteso dettare nuove norme

in materia di produzione e commercio delle sostanze alimentari in

genere, la legge impugnata disciplina invece, in modo particolare, uno

specifico e delicato settore di quelle sostanze, qual è quello degli

olii d'oliva; settore dove più facili e più frequenti si sono

dimostrate nell'esperienza le frodi perpetrate ai danni tanto dei

produttori quanto dei consumatori. Il legislatore, perciò, ha inteso

assumere una rigorosa posizione, tutelando non soltanto i modi di

produzione e le proprietà organolettiche dei prodotti, ma altresì, e

con lo stesso rigore, ogni possibile fraudolenta escogitazione nelle

denominazioni e nelle indicazioni d'origine. A tal fine, ha predisposto

d'autorità una serie di denominazioni ufficiali corrispondenti alle

varie categorie del prodotto, singolarmente precisate per metodo di

lavorazione e contenuto di acidità oleica. Sembra evidente allora che

la trasgressione al divieto di usare una denominazione diversa da

quella rigorosamente indicata è considerata dal legislatore come

indicativa di uno specifico intento criminoso, ben più grave di una

semplice "improprietà" di denominazioni, su cui la legge ha lasciato

agli interessati ampia libertà: salvo ovviamente il limite della

idoneità a trarre in errore l'acquirente.

Fra le due situazioni, pertanto, lungi dal verificarsi le identità

segnalate dall'ordinanza, corrono invece notevoli differenze sia in

ordine all'ampiezza degl'interessi tutelati (anche quello dei

produttori nelle norme impugnate, prevalentemente quello dei

consumatori nel tertium comparationis), sia in relazione alla loro

qualità (generica nell'una, specifica nell'altra), sia infine con

riguardo alla condotta criminosa, sicuramente più grave da parte di

chi si pone in contraddizione con un espresso e categorico divieto

specifico della norma.

In difetto, pertanto, del presupposto su cui l'ordinanza fondava il

sospetto d'illegittimità costituzionale di un trattamento

sanzionatorio asseritamente ingiustificato, la lamentata violazione

dell'art. 3 Cost. non sussiste.

Tuttavia, richiamandosi al pertinente rilievo conclusivo contenuto

nella sent. 22 febbraio 1974 n. 57 concernente analoghe situazioni,

questa Corte ribadisce che spetta al giudice di merito stabilire nel

caso di specie se, avuto riguardo alla ratio legis, la denominazione in

concreto usata assuma effettivamente rilevanza giuridica agli effetti

penali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 comma terzo, e 8 legge 13 novembre 1960 n. 1407,

sollevata dal pretore di Lecce, con ord. 29 dicembre 1977, in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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