Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4 sono stabilite:

  • a)la denominazione di origine dell'olio;
  • b)la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive;
  • c)le seguenti condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varieta' degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalita' di oleificazione;
  • d)la resa massima di olive e di olio;
  • e)le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio prodotto nella zona di cui alla lettera b), rispondenti ai regolamenti (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio l991. I disciplinari di produzione contengono inoltre:
  • a)l'indicazione degli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona delimitata ai sensi del comma 1, lettera b), tra i quali, in particolare, le certificazioni o altra documentazione delle associazioni riconosciute dei produttori, le quali provino che le olive provengono dalla zona medesima;
  • b)disposizioni circa i tipi e la capacita' dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonche' norme per la designazione e la presentazione del prodotto, ivi comprese quelle concernenti indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;
  • c)disposizioni circa le modalita' di uso di indicazioni geografiche, aventi caratteristiche di tipicita', aggiuntive alla denominazione di origine;
  • d)le modalita', rispondenti a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento, che deve essere effettuata ad opera di assaggiatore iscritto all'albo di cui all'articolo 17. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e di tipicita' che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art5 · fonte del testo

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