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Miscellanea
Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva
Legge 13 novembre 1960, n. 1407
- Aggiornato al
- 6 marzo 2011
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non piu' del 4 per cento in…
- Art. 2La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio…
- Art. 3E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini…
- Art. 4Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di "olio di oliva rettificato" e di "olio…
- Art. 5E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il…
- Art. 6Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli olii che si trovano nei…
- Art. 7Fatti salvi gli accordi internazionali, e' vietata, l'importazione degli olii di oliva…
- Art. 8Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si…
- Art. 9senza rubrica
- Art. 10Chiunque viola, le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge e' punito con…
- Art. 11Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, la merce e'…
- Art. 12Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli oli di oliva commestibili…
- Art. 13Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme…
