((La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni piu' profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali. La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente. Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono, avere non piu' dello 0,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico. Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni piu' profonde di quelle del procedimento agli alcali. I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanita', delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri. Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati)).

Testo vigente dal 4 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1961

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1960 al 4 agosto 1961. 29 parole tolte, 96 parole aggiunte.

La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile tolto: esclusivamente con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche aggiunto: con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni piu' profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali. La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e' riservata al prodottotolto: , ottenuto da aggiunto: ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavatotolto: , reso commestibile mediante neutralizzazione esclusivamente con alcali e manipolazioni fisiche aggiunto: reso commestibile come al comma precedente. Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devonoaggiunto: , avere non piu' dello 0,5 per cento in peso di acidita' espressa come … commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da tolto: altri metodi diversi da quelli della neutralizzazione con alcali aggiunto: metodi che inducano sull'olio modificazioni piu' profonde di quelle del procedimento agli alcali. I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanita', delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri. Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-11-13;1407~art2 · fonte del testo

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