E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purche' non contenga piu' del 2 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico. E denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purche' non contenga piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

Testo vigente dal 2 dicembre 1960

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-11-13;1407~art3 · fonte del testo

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