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La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile esclusivamente con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche. La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e' riservata al prodotto, ottenuto da olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato, reso commestibile mediante neutralizzazione esclusivamente con alcali e manipolazioni fisiche. Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non piu' dello 0,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico. Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da altri metodi diversi da quelli della neutralizzazione con alcali.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1960 al 4 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-11-13;1407~art2 · fonte del testo

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