La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' abolita. Qualora la retribuzione da considerare per la determinazione dell'importo del singolo contributo assicurativo base superi il limite massimo retributivo della penultima classe di contribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il predetto importo si calcola computando tante volte il valore del contributo base di tale penultima classe quante volte il relativo limite massimo retributivo e' contenuto nella retribuzione sopra considerata e computando, inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del contributo base della classe in cui detta eccedenza si colloca. Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui la rilevazione della retribuzione pensionabile sia effettuata in base alla contribuzione versata ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, modificato dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino, nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia ed i superstiti secondo il sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Ai fini della determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, non e' presa in considerazione, per la parte eccedente, la retribuzione settimanale media che superi il limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione ai versamenti volontari. Agli stessi fini non e' preso in considerazione, per la parte eccedente, il valore medio dei contributi che superi l'importo base - maggiorato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari. I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per la determinazione della media dei contributi prevista dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 143/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    È manifestamente infondata - in quanto gia` decisa con sentenza dichiarativa di infondatezza e con ordinanza di manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975 n. 160, della tabella A e B allegate al r.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni, dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo. - S. n. 173/1986; O. nn. 254/1986; 21/1987.

    Art. 27 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/1987

    Questione infondata
    22 gennaio 1987

    È manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata con sentenza e riproposta con argomentazioni e sotto profili sostanzialmente identici a quelli gia` disattesi - la questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 38, e 53, cui si aggiunge, a titolo di mera indicazione, l'art. 35 Cost. - degli artt. 27 della legge 3 giugno 1975 n. 160, 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parti in cui vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione eccedenti un determinato limite massimo. - S. n. 173/1986

    Art. 27 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 254/1986

    Questione infondata
    28 novembre 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità - per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost. - degli artt. 14, comma sesto, della l. 30 aprile 1969, n. 153 nel testo originario, e comma quinto, nel testo sostituito dall'art. 26 della l. 3 giugno 1975, n. 160; 27 di tale ultima legge; 19 della l. 23 aprile 1981, n. 155; e 3, comma tredicesimo, della l. 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono un determinato limite massimo. Atteso che, con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., identica questione è già stata decisa, nel senso della non fondatezza, mentre con riguardo all'ulteriore parametro dell'art. 42 Cost., è manifesta l'arbitrarietà del correlativo richiamo, non ricorrendo, nella specie, gli estremi del fenomeno espropriativo, per la particolare natura del prelievo contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce il connotato precipuo del sistema previdenziale. - S. n. 173/1986.

    Art. 14 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 26 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art27 · fonte del testo

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