Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, sesto

comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), modif.

dall'art. 27 legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei

trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica

salariale), art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni

e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica) e art. 3, tredicesimo comma, legge 29

maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme

in materia pensionistica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 giugno 1984 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Salvarezza Carlo e I.N.P.S., iscritta

al n. 587 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1985 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Scasciafratta Giancarlo ed altri e

I.N.P.S., iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1 s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1984 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Modena Piero e I.N.P.S., iscritta al

n. 672 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9/1 s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Mannucci Benincasa Mannuccio e

I.N.P.S., iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Mannucci

Benincasa Mannuccio, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986, il Giudice

relatore Francesco Greco;

ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma sesto,

della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo originario e comma quinto

nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160,27

di tale ultima legge, 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, 3, comma

tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; nelle parti in cui

vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di

prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento

pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a

contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

che identica questione è stata già decisa da questa Corte con

sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986;

che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi

profili di illegittimità costituzionale, eccezione fatta per

l'ordinanza del pretore di Bologna il quale, nel censurare gli artt. 19

della legge 23 aprile 1981 n. 155 e 3, comma tredicesimo, della legge

29 maggio 1982 n. 297, ritiene altresì violato (oltre gli artt. 3,

primo comma, 38 secondo comma, 36, primo comma, e 53, primo e secondo

comma, Cost., con riferimento ai quali la questione di legittimità

costituzionale dei così detti "tetti pensionistici" è già stata

esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 173/86) l'art.

42, terzo comma, Cost., osservando al riguardo che i contributi

assicurativi - siano essi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro

- costituiscono, comunque, frutto del lavoro dell'assicurato, del quale

devono, pertanto, ritenersi propri, con la conseguenza che, non essendo

prevista alcuna forma di restituzione dei contributi non utilizzati ai

fini della liquidazione della pensione, sostanzialmente si verifica una

espropriazione senza indennizzo in danno dell'assicurato medesimo;

che anche tale ultimo profilo di illegittimità si palesa

manifestamente infondato, non ricorrendo nella specie gli estremi del

fenomeno espropriativo, attesa la particolare natura del prelievo

contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce

precipuo connotato del sistema previdenziale, sicché non appare

pertinente il richiamo del suddetto parametro costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969

n. 153 nel testo originario e comma quinto nel testo sostituito con

l'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n.160; 27 della stessa legge 3

giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma

tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost., dai Pretori di Genova,

Bologna e Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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