Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica);

dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni

e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica); dell'art. 27, commi terzo e quarto,

della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei

trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica

salariale); degli artt. 14, sesto comma, e 19 della legge 30 aprile

1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale) e successive modificazioni; dell'art. 5,

quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema

di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria) e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939

n. 636 e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 3

aprile 1979 dal Pretore di Palermo, il 18 aprile 1979 dal Pretore di

Milano, il 12 febbraio 1980 dal Pretore di Brescia, il 2 luglio 1980

dal Pretore di Voghera, il 13 luglio 1981 ed il 24 giugno 1981 dal

Pretore di Milano (n. 2 ordd.), l'11 dicembre 1981 dalla Corte di

cassazione, il 20 febbraio 1982 dal Pretore di Modena, il 28 aprile

1983 dal Tribunale di Pescara, il 18 febbraio 1983 dal Pretore di

Torino, il 26 ottobre 1984 dal Pretore di Udine, il 23 aprile 1985 dal

Pretore di Cagliari, iscritte rispettivamente ai nn. 431 e 569 del

registro ordinanze 1979, ai nn. 317 e 724 del registro ordinanze 1980,

ai nn. 187, 188, 604 e 882 del registro ordinanze 1982, al n. 557 del

registro ordinanze 1983, ai nn. 819 e 1375 del registro ordinanze 1984,

al n. 499 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 203, 265 del 1979, 180,338 del 1980, 248

del 1982,46,128 e 342 del 1983,307 del 1984,107 bis e 293 bis del 1985;

Visti gli atti di costituzione di Galeotti Ettore, di Garagnani

Augusto ed altri, di Nolli Adelio ed altri, di Bernuzzi Pietro, di

Roncaglia Germano, di Ciattoni Francesco ed altri e dell'I.N.P.S.

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore

Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Matteo Dell'Olio per Galeotti, Nolli, Tagliagambe,

Lopes Perera, Senti Radivoj; Walter e Marco Prosperetti per Pelli;

Pasquale Vario per l'I.N.P.S.; l'Avvocato dello Stato Nicola Bronzini

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con dodici ordinanze emesse da diversi giudici ordinari in

altrettanti procedimenti promossi da pensionati iscritti al regime

dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di ottenere

l'accertamento del proprio diritto ad una pensione, di vecchiaia o di

anzianità, ragguagliata all'intero importo della retribuzione

percepita in costanza del rapporto di lavoro, è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale del divieto, vigente in quel

regime, di prendere in considerazione, per la quantificazione del

trattamento pensionistico liquidato con il sistema cosiddetto

retributivo, le quote di retribuzione eccedenti un determinato limite

massimo.

La questione viene variamente prospettata, ma tutti i giudici

remittenti ne hanno ritenuto in re ipsa la rilevanza, in ragione del

contenuto della pretesa azionata davanti a loro, dopo essere stata

respinta dall'istituto assicuratore, che aveva motivato il

provvedimento negativo invocando appunto il suddetto divieto.

1.1 - Il Pretore di Palermo (ordinanza emessa il 3 aprile 1979;

R.O. n. 431/79), individuata la norma di previsione nell'art. 27 della

legge 3 giugno 1975 n. 160, ne prospetta il possibile contrasto con

l'art. 3 Cost., osservando che essa riserva un trattamento

irrazionalmente deteriore ai pensionati soggetti al menzionato regime

assicurativo generale rispetto ad altri, iscritti a fondi speciali di

previdenza gestiti dall'I.N.P.S., quali, in particolare, quelli per i

telefonici e per gli elettrici.

Invero, pur essendo la pensione soggetta, nell'un regime, come

negli altri, a norme che seguono analoghi schemi, anche in punto di

adeguamento alla dinamica salariale, soltanto per la prima categoria di

pensionati e non per la seconda è preclusa la possibilità di valutare

come utili, a fini pensionistici, le quote di retribuzione eccedenti un

prefissato limite massimo, sicché difettano sufficienti ragioni

giustificative di tale disparità di trattamento.

1.2 - Il Pretore di Milano (ordinanza emessa il 18 aprile 1979;

R.O. n. 569/79), oltre il citato art. 27 della legge n. 160/75 (e

particolarmente, il terzo comma) censura anche altre norme anteriori

dal cui coacervo emerge la predeterminazione del massimale di

retribuzione pensionabile e cioè l'art. 14, comma sesto, della legge

30 aprile 1969 n. 153, l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e la

tabella A allegata al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 come successivamente

modificata, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost..

Premesso che, alla stregua di tale normativa, non possono essere

prese in considerazione, al fine della liquidazione della pensione di

vecchiaia in forma "retributiva", le quote di retribuzione eccedenti il

limite massimo della penultima classe tabellare aumentato del cinque

per cento; che, a detto fine, va fatto riferimento alla tabella vigente

alla data di decorrenza della pensione; e che la tabella contenuta nel

d.P.R. n. 488 del 1968, fino all'epoca di causa, non era stata più

aggiornata, il giudice a quo ipotizza il contrasto della normativa

stessa con i menzionati parametri di riferimento:

a) quanto all'art. 3 Cost.: perché l'esclusione di una cospicua

parte della retribuzione dal calcolo della pensione discrimina, da un

lato, arbitrariamente gli assicurati soggetti al regime generale

rispetto agli iscritti a fondi speciali, come già rilevato dal Pretore

di Palermo con l'ordinanza di cui sopra; e, dall'altro lato, crea una

disparità di trattamento anche soltanto nell'ambito dei primi,

distinguendo gli uni dagli altri esclusivamente sulla base di qualità

personali e sociali;

b) quanto all'art. 36 Cost.: perché il diritto del lavoratore ad

un equo trattamento economico va inteso in senso ampio; dovendosi,

invero, secondo l'insegnamento di questa Corte (sentt. nn. 176 e 24/75)

configurare la pensione come retribuzione differita, la suddetta

esclusione compromette il necessario rapporto di proporzionalità che,

attraverso la retribuzione, deve legare anche la pensione alla qualità

e quantità del lavoro prestato;

c) quanto all'art. 38 Cost.: perché il diritto del lavoratore di

vedersi garantiti, per il caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle sue

esigenze di vita, non può risultare avulso dalla considerazione dei

livelli retributivi conseguiti nel corso della attività lavorativa;

d) quanto, infine, all'art. 53 Cost.: perché la non utilizzazione,

a favore del pensionato, dei contributi effettivamente versati sulle

quote di retribuzione eccedenti il massimale pensionabile si risolve in

un prelievo fiscale senza che sia assicurata alcuna proporzionalità

del medesimo con la capacità contributiva dei soggetti interessati.

1.3. - La medesima questione, in termini del tutto identici a

quelli testé riferiti, è stata ulteriormente sollevata dai Pretori di

Brescia (12 febbraio 1980; R.O. n. 317/80) che però, come oggetto

della censura, menziona, in aggiunta alle citate norme, anche la

tabella B allegata al r.d.l. n. 636/39, come successivamente

modificata; di Voghera (2 luglio 1980; R.O. n. 724/80); dallo stesso

Pretore di Milano con altre due ordinanze emesse rispettivamente il 13

luglio 1981 (R.O. n. 187/ 82; estensiva, a sua volta, della censura

alla citata tabella B e contenente, inoltre, sebbene sempre in

riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'indicazione di un

sopravvenuto vizio di illegittimità della normativa impugnata,

riconoscibile nella mancata previsione di meccanismi di adeguamento del

massimale alla dinamica salariale) ed il 24 giugno 1981 (R.O. n.

188/82); dal Tribunale di Pescara (28 aprile 1983; R.O. n. 557/83); dai

Pretori di Torino (con ordinanza emessa il 18 febbraio 1983 - R.O. n.

819/84 - , anch'essa contenente l'aggiuntivo riferimento alla ripetuta

tabella B) e di Cagliari (23 aprile 1985; R.O. n. 499/85) il quale

ultimo, tuttavia, pur motivando la propria censura con considerazioni

che non si discostano da quelle svolte dagli altri giudici remittenti,

la riferisce all'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 che ha

elevato a lire 18.500.000 il massimale di retribuzione pensionabile e

che è individuato come applicabile nel giudizio a quo in

considerazione della decorrenza (successiva al 31 dicembre 1980) della

pensione di anzianità la cui riliquidazione si pretende

dall'assicurato.

1.4. - La Corte di Cassazione (con ordinanza emessa l'11 dicembre

1981; R.O. n. 604/82) ha riferito la censura al solo art. 14, comma

sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153, quale norma regolatrice del

caso di specie, ritenendola in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost..

Premesso che, ai fini della tutela costituzionale, la pensione di

anzianità - sulla cui quantificazione verteva il giudizio a quo - può

equipararsi a quella di vecchiaia, la Corte ha così argomentato:

a) non esiste un principio costituzionale che imponga al

legislatore ordinario di garantire il pensionamento dell'intera

retribuzione, talché questo può discrezionalmente fissare un

qualsiasi rapporto fra l'entità della retribuzione stessa e quella

della pensione liquidata con il sistema retributivo, purché il

conseguente trattamento previdenziale rimanga adeguato alle esigenze di

vita dell'assicurato;

b) la vigenza di discipline diversificate impedisce ogni utile

raffronto - per verificare il rispetto del principio costituzionale di

uguaglianza - fra la posizione dei pensionati soggetti al regime

assicurativo generale e quella degli iscritti a regimi speciali, nei

quali non è previsto un massimale di retribuzione pensionabile;

c) la circostanza che l'assicurato non ottiene alcun beneficio dai

contributi afferenti alla parte di retribuzione non pensionabile non

implica violazione dell'art. 53 Cost., ma si giustifica col principio

di mutualità che è a fondamento del sistema assicurativo;

d) nondimeno, il divieto di considerare come utili, a fini

pensionistici, le quote di retribuzione eccedenti il massimale risulta

in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. perché:

1) la mancata previsione di un meccanismo di indicizzazione di

detto massimale, in presenza delle rilevanti proporzioni assunte dalla

svalutazione monetaria, ha determinato il progressivo allontanamento

dai presupposti di fatto sui quali si fondava l'iniziale valutazione di

congruità della tabella allegata al d.P.R. n. 488/68, con il

sostanziale effetto di annullare, per vaste categorie di pensionati, il

valore della correlazione, a quell'epoca esistente, fra retribuzione e

pensione;

2) donde anche l'ulteriore conseguenza dell'appiattimento dei

trattamenti pensionistici, nel rapporto fra minimi e massimi, e

dell'accorpamento, ad un unico livello, di fasce retributive e di

anzianità contributive profondamente diverse, con correlativa

disparità di trattamento fra pensionati, a seconda della data di

decorrenza della pensione.

1.5. - La questione di legittimità costituzionale delle norme che

fissano il massimale di retribuzione pensionabile viene sollevata anche

dal Pretore di Modena (ordinanza emessa il 20 settembre 1982; R.O. n.

882/82) per ragioni analoghe nella sostanza a quelle fin qui esaminate,

ma prospettate in termini più articolati e con precisazioni

particolari. La censura è, in via generale, riferita all'art. 5,

quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488; all'art. 14, quinto

comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel testo sostituito

dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160; all'art. 27, commi terzo

e quarto, della stessa legge 3 giugno 1975 n. 160, individuate come

norme applicabili al caso di specie e ritenute in contrasto con gli

artt. 3,36,38 e 53 Cost., per la parte in cui escludevano, fino al 31

dicembre 1980, la rilevanza, ai fini della liquidazione dei trattamenti

pensionistici col sistema retributivo o secondo quello contributivo,

delle retribuzioni o dei contributi ad esse afferenti, per la parte che

fosse superiore alla penultima classe retributiva, maggiorata del 5%,

fissata con l'art. 4 del d.P.R. n. 488/68 e risultante dalle tabelle A

e B allegate allo stesso provvedimento legislativo.

Ai già ricordati profili di contrasto di tale normativa con i

parametri costituzionali testé richiamati e cioè alle ragioni di

illegittimità già fatte proprie dagli altri giudici con le esposte

ordinanze, il Pretore di Modena aggiunge anche, per quanto concerne la

dedotta violazione dell'art. 3 Cost. il profilo della disparità di

trattamento esistente fra pensionati soggetti al regime assicurativo

generale I.V.S. e la generalità dei pubblici dipendenti il cui

trattamento di quiescenza è commisurato all'ultima retribuzione, senza

predeterminazione di alcun massimale.

In merito ai motivi di contrasto con l'art. 53 Cost. precisa, poi,

che rispetto ad essi non assume rilievo determinante il principio di

solidarietà sociale o di mutualità. Questo può trovare attuazione

reperendo le necessarie risorse finanziarie o attraverso lo strumento

del prelievo fiscale, ma, in tal caso rispettando l'ugualmente

fondamentale principio di proporzionalità del carico tributario alle

capacità contributive di ciascuno, non già nel modo surrettizio che

caratterizza la privazione, in danno del lavoratore, dei benefici

connessi alla contribuzione effettuata relativamente alle quote di

retribuzione eccedenti il massimale; ovvero adeguando opportunamente il

minimale contributivo alle esigenze degli istituti assicurativi

erogatori delle prestazioni, ma senza impedire ad alcuno il godimento

dei frutti dei contributi effettivamente versati.

Ulteriori precisazioni sono fornite anche con riguardo alla assunta

violazione dell'art. 38 Cost., osservandosi che le esigenze vitali

garantite da tali norme non sono solo quelle minime attinenti alla mera

(ancorché dignitosa) sussistenza ma anche quelle più ampie, correlate

alla posizione sociale ed economica conquistata da ciascuno con il

proprio lavoro.

Prospetta, infine, il Pretore la possibilità che all'eventuale

accoglimento dell'eccezione sollevata principaliter nei termini di cui

sopra faccia seguito, ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, la

declaratoria di illegittimità costituzionale del sesto comma dell'art.

14 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella sua formulazione

originaria, che aveva stabilito limitativamente la misura della

retribuzione pensionabile fino all'entrata in vigore della legge n.

160/75, nonché dell'art. 19 della più recente legge 23 aprile 1981 n.

155 che, pur avendo elevato a lire 18.500.000 la misura del massimale,

ha, tuttavia, ribadito la limitata rilevanza della retribuzione

pensionabile.

In via subordinata, per l'ipotesi del mancato accoglimento

dell'eccezione principale, il giudice a quo solleva l'ulteriore

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 30

aprile 1969 n. 153, nella parte in cui non prevede la perequazione

automatica della retribuzione pensionabile massima, pari alla penultima

classe retributiva di cui alle tabelle A e B allegate al d.P.R. 27

aprile 1968 n. 488, maggiorata del 5 %; nonché degli artt. 5, quarto

comma, del d.P.R. n.488/68; 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969

n. 153 nel testo originario e quinto comma dello stesso art. 14 nel

testo novellato dalla legge 3 giugno 1975 n. 160; 27, commi terzo e

quarto, della medesima legge n. 160/75, nella parte in cui disponevano

che non fosse presa in considerazione, agli effetti della liquidazione

delle pensioni, la retribuzione o la contribuzione ad essa afferente,

che fosse eccedente quella indicata come la retribuzione pensionabile

massima e non escludevano, invece, agli stessi effetti, soltanto la

retribuzione superiore al limite risultante dalla perequazione

automatica annuale di quella che era la retribuzione pensionabile

dell'anno precedente.

Nel merito di tale questione subordinata, il giudice a quo rileva

che, mutatis mutandis, i profili di illegittimità costituzionali

possano individuarsi con riferimento ai medesimi parametri indicati a

proposito di quella principale e con affermazione di analoghe

considerazioni.

Per gli aspetti specifici osserva, inoltre, che la mancata

previsione di meccanismi perequativi idonei a conservare nel tempo il

valore reale del massimale pensionabile originariamente fissato ha

prodotto un grave pregiudizio per i titolari di redditi di lavoro più

elevati i quali hanno visto crescere sempre di più la parte del loro

trattamento economico utilizzabile a fini pensionistici. Ne è

derivata, con conseguente appiattimento verso il basso dei trattamenti

pensionistici in rapporto all'entità di quelli retributivi, una

mortificazione della professionalità dei lavoratori più alacri e

capaci e cioè di un bene costituzionalmente garantito, per quanto

concerne il diritto ad una retribuzione congrua sia immediata (art. 36

Cost.) che differita (art. 38 Cost.).

Inoltre, i profili di disparità di trattamento, di cui è, per se

stessa, fonte la predeterminazione di un massimale di retribuzione

pensionabile, sono stati aggravati dall'evolversi della legislazione in

materia. Lo stesso legislatore ha riconosciuto la necessità di

adeguamento di quel massimale, prima elevandolo con l'art. 19 della

legge n. 155/81 e poi prevedendone l'indicizzazione (art. 3, comma

tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297) con le modalità

stabilite per la perequazione automatica delle prestazioni a carico del

fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Le norme sopravvenute

operano però rispettivamente ed esclusivamente a favore dei pensionati

con trattamento decorrente dall'1 gennaio 1981 e dall'1 gennaio 1983,

sicché, lungi dal risultare riparatrici di anteatte discriminazioni,

ulteriormente creano, fra pensionati pur appartenenti alla medesima

categoria, disparità di trattamento in ragione del solo fatto della

decorrenza del trattamento pensionistico.

La rilevanza di tale questione è prospettata osservando che la

declaratoria di illegittimità, nei sensi di cui sopra, delle norme

impugnate implicherebbe la possibilità di accoglimento della domanda

introduttiva del giudizio a quo, sia pur non attraverso l'eliminazione

del limite retributivo fissato nel 1968 ed ancora vigente alla data di

liquidazione della pensione oggetto di tale domanda (1 maggio 1980),

bensì per effetto della progressiva elevazione del medesimo, operabile

con i citati meccanismi perequativi a decorrere dall'1 gennaio 1970,

vale a dire dalla stessa data di applicazione della perequazione

automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge n. 153/69.

All'accoglimento di tale eccezione subordinata, potrebbe, ad avviso

del giudice a quo, accompagnarsi la declaratoria di illegittimità

costituzionale conseguenziale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981

n. 155, in quanto determinativo di un massimale di retribuzione

pensionabile largamente inferiore a quello ricavabile in applicazione

dei meccanismi suddetti, la cui operatività, poi, assorbirebbe,

superandolo, il disposto dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297.

1.6 - Infine, il Pretore di Udine (con ordinanza emessa il 26

ottobre 1984; R.O. n. 1375/84), in considerazione della normativa

applicabile alla data di decorrenza della pensione la cui

riliquidazione costituisce oggetto del giudizio a quo, censura:

a) l'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, nella parte in cui

non adegua alla svalutazione monetaria per l'anno 1982 il massimale di

retribuzione pensionabile fissato in lire 18.500.000. Precisa che detta

disposizione viola gli artt.:

1) 3 Cost.: in quanto accomuna in un medesimo trattamento

pensionati le cui posizioni si diversificano a cagione della

intervenuta diminuzione del potere di acquisto della moneta;

2) 38 Cost.: in quanto tale diminuzione altera il rapporto pensione

retribuzione originariamente concepito come idoneo a salvaguardare

esigenze utili del pensionato;

b) l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297.

Precisa al riguardo che la norma:

1) nella parte in cui limita al periodo successivo all'1 gennaio

1983 l'indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile, viola

l'art. 3 Cost. in quanto arbitrariamente discrimina fra i pensionati

ammessi a tale beneficio e quelli che, invece, ne sono esclusi soltanto

ratione temporis;

2) nella parte in cui non ancora all'adeguamento del massimale,

avvenuto in virtù di tale indicizzazione, le pensioni in godimento al

momento dell'adeguamento stesso, viola:

2.1 l'art. 38 Cost. per le stesse ragioni indicate in riferimento

alla censura concernente l'art. 19 della legge n. 155/ 1981.

2.2 l'art. 3 Cost., in quanto la mancata previsione di detto

ancoraggio implica discriminazione, a fini pensionistici, fra

lavoratori che possono vantare identici livelli retributivi, rispetto

ai quali non opera, però, ugualmente la decurtazione conseguente

all'applicazione del massimale: il lavoratore che abbia potuto fruire

dei benefici della indicizzazione di questo può altresì conseguire un

trattamento pensionistico più elevato di quello garantito a chi dagli

stessi benefici è stato invece escluso, senza che gli sia consentito

di ottenere la riliquidazione del trattamento stesso, in relazione al

nuovo livello del massimale, ancora non eccedente l'importo della

retribuzione annua goduta al momento del pensionamento.

2. - Tutte le sopra menzionate ordinanze, ritualmente notificate e

comunicate, sono state pubblicate, nell'ordine, con la Gazzetta

Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1979; n. 265 del 26 settembre 1979; n.

180 del 2 luglio 1980; n. 338 del 10 dicembre 1980; n. 248 dell'8

settembre 1982 (due ordinanze del Pretore di Milano); n. 342 del 14

dicembre 1983; n. 307 del 7 novembre 1984; n. 293 bis del 13 dicembre

1985; n. 46 del 16 febbraio 1983; n. 128 dell'11 maggio 1983; n. 107

bis dell'8 maggio 1985.

3. - Nei giudizi susseguenti alle ordinanze sopra menzionate si è

costituito l'I.N.P.S.. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fatta eccezione

per il giudizio introdotto con l'ordinanza del Pretore di Cagliari

(R.O. n. 499/85). Infine, nei giudizi promossi dai Pretori di Palermo

(R.O. n. 431/79), di Milano (R.O. n. 569/79), di Voghera (R.O. n.

724/80), di Modena (R.O. n. 882/82) e dal Tribunale di Pescara (R.O. n.

557/83) si sono costituite le parti attrici dei procedimenti a quibus.

3.1 - I vari atti depositati dalla difesa di queste ultime

sostanzialmente recepiscono, a fini adesivi, le argomentazioni svolte

dai giudici remittenti, sottolineandone l'una o l'altra. In particolare

si insiste sui profili discriminatori della censurata normativa nei

rapporti fra pensionati soggetti al regime assicurativo generale e

pensionati iscritti a Fondi speciali e non solamente a quelli per i

telefonici e gli elettrici, espressamente menzionati dal Pretore di

Palermo come termine di riferimento, ma anche a quelli per i daziari

(artt. 9 e 10 legge 24 maggio 1976 n. 370), per gli esattoriali (artt.

13 e 23 legge 2 aprile 1958 n. 377), per i gasisti (artt. 9 e 17 legge

6 dicembre 1971 n. 1084), per gli autoferrotramvieri (artt. 5 e 17

legge 29 ottobre 1971 n. 889), per la gente dell'aria (artt. 13 e 24

legge 13 luglio 1965 n. 859, modif. dall'art. 1 della legge 30 luglio

1973 n. 484), per i marittimi, ivi compresi quelli appartenenti alla

gestione speciale della Cassa Marinara (artt. 5, 15, 16 e artt. 61, 65,

66 legge 27 luglio 1967 n. 658).

Ugualmente si lamenta che la previsione di un massimale di

retribuzione pensionabile discrimina anche fra i soli pensionati del

regime generale, dando luogo ad un trattamento legislativo diseguale in

ragione unicamente della maggiore o minore lucratività del lavoro

subordinato e, quindi, di condizioni personali e sociali; si sottolinea

il progressivo aggravamento delle suddette diseguaglianze, dovuto alla

concomitanza della svalutazione monetaria e della mancata previsione di

meccanismi di indicizzazione del medesimo fino all'entrata in vigore

della legge n. 297/82; si insiste sui principi allermati da questa

Corte con le sentenze nn. 24 e 176/75 per desumerne la necessità che

il trattamento pensionistico, in quanto retribuzione differita,

obbedisca alla regola della congruità posta dall'art. 36 Cost. e che,

conseguentemente, il criterio della sufficienza del trattamento stesso,

ai sensi dell'art. 38 Cost., sia applicato senza prescindere

dall'integrale considerazione dell'entità della retribuzione

conseguita nel corso dell'età lavorativa; si ribadisce che la non

utilizzazione dei contributi versati sulle quote di retribuzione

eccedenti il massimale costituisce un'illegittima forma di prelievo

fiscale.

3.2 - L'Avvocatura dello Stato insiste per la declaratoria di

infondatezza della questione. Osserva che questa, preliminarmente, deve

essere ridotta al solo problema della conformità o non della

disciplina del massimale di retribuzione pensionabile agli artt. 3 e 38

Cost., apparendo del tutto inconferente il richiamo agli artt. 36 e 53

Cost.: al primo, perché rispetto ad esso l'art. 38 assume il valore di

disposizione speciale "il cui esame assorbe quello dei profili sia

dell'art. 35 sia dell'art. 36" (Corte Cost. nn. 10/70 e 128/73); al

secondo perché la circostanza del versamento di contributi

assicurativi su di una parte della retribuzione non utilizzata per la

quantificazione del trattamento pensionistico non involge alcun

problema di imposizione fiscale e del rispetto del principio di

uguaglianza contributiva, ma trova fondamento nel diverso principio di

solidarietà sociale, posto a fondamento del sistema assicurativo

generale.

Si rileva poi che il diverso trattamento riservato, in materia di

massimale pensionabile, ai pensionati iscritti al "regime generale

previdenziale" rispetto a quelli iscritti a "regimi speciali"

sostitutivi o integrativi del primo appare ragionevolmente giustificato

dalla diversità ravvisabile fra l'uno e gli altri: questi

caratterizzati dal collegamento del trattamento all'entità dei

contributi versati; quello, invece distinto dal fine, di interesse

generale, di assicurare ad ogni cittadino bisognoso (per età,

invalidità ecc...) i mezzi necessari per il godimento effettivo dei

suoi diritti civili e politici e perciò necessariamente fondato sul

già cennato principio di solidarietà e necessitante del rilevante

apporto finanziario dello Stato.

In esso, la previsione di un limite massimo di retribuzione

pensionabile è direttamente correlabile, alla stregua di tali

finalità, con quella concernente l'erogazione di un trattamento

minimo, in un contesto di equilibri indispensabili per il conseguimento

delle finalità stesse.

E come per la determinazione dell'ammontare minimo si è ritenuto

(sent. n. 263/76) che le relative valutazioni sono rimesse

all'incensurabile discrezionalità del legislatore il quale, se è

tenuto a salvaguardare le esigenze vitali dei cittadini, non può

neanche prescindere dalla considerazione di effettive disponibilità

finanziarie; così va ritenuto anche che per la determinazione

dell'ammontare massimo, dovendosi ravvisare nella sola osservanza di

questo criterio di ragionevole equilibrio fra soddisfazione di

aspettative degli interessi ed entità dei mezzi a ciò destinabili, un

limite alla suddetta discrezionalità. Resta invece ininfluente che il

massimale risulti più o meno prossimo all'entità della retribuzione

effettiva o che sia salvaguardato dalla svalutazione monetaria

attraverso opportuni meccanismi di indicizzazione: una volta fatte

salve quelle finalità di interesse generale che permeano l'intero

sistema assicurativo generale, la stessa osservanza di un criterio di

progressivo miglioramento dei trattamenti appartiene alla sfera delle

valutazioni discrezionali del legislatore che mostra, peraltro, di non

esservi insensibile, come è reso palese dalle pur recenti disposizioni

in tema di aumento e di perequazione automatica del massimale.

3.3 - Considerazioni non dissimili svolge anche l'I.N.P.S., nei

suoi atti difensivi, per sostenere l'infondatezza della questione.

A tal fine, si fa, in particolare, osservare che anche la Corte di

cassazione, con la stessa ordinanza di rimessione della questione, ha

tuttavia escluso la possibilità di istituire un tale raffronto fra il

trattamento riservato ai pensionati del regime generale e quello

proprio degli iscritti a fondi speciali; ha negato la sussistenza di un

principio costituzionale che imponga la conservazione a fini

pensionistici dell'intero ammontare della retribuzione; ed ha, infine,

riconosciuto che la penalizzazione, ai medesimi fini, delle

retribuzioni più elevate è legittimata dall'osservanza di un

principio di solidarietà sociale.

Con più specifico riguardo al problema del congelamento del così

detto "tetto pensionabile" - sollevato, invece, anche dalla Corte di

cassazione - si sottolinea, poi, il rilievo da attribuire

all'introduzione, con l'art. 10 della legge n. 160/ 75, del meccanismo

perequativo automatico differenziato: questo risulta più favorevole

proprio per le pensioni di importo superiore ai trattamenti minimi per

le quali è stato previsto un doppio incremento (in misura percentuale

ed in misura fissa) tale da garantire non solo la costante adeguatezza

ai bisogni essenziali della vita ma anche un più stretto nesso di

relazione e proporzionalità con la retribuzione e la contribuzione da

cui quei trattamenti derivano, pur nel contemperamento di tale esigenza

con l'obiettivo primario del finanziamento delle gestioni previdenziali

mediante un sacrificio parziale delle categorie di pensionati a reddito

retributivo più elevato. A questo mezzo di adeguamento delle pensioni

di importo più elevato non può, dunque, non riconoscersi anche la

funzione di un coerente strumento di raccordo fra la normativa

contenente la determinazione fissa del massimale e quella che, al fine

di un progressivo miglioramento dei trattamenti, ha dapprima previsto

l'aumento del massimale stesso e poi la sua indicizzazione, posto che,

medio tempore, anche ai percettori di retribuzioni più elevate si è

consentito di conservare, nei limiti della compatibilità generale, lo

stesso tenore di vita.

Più in generale, si osserva che la previsione di un massimale di

retribuzione pensionabile ha anche la necessaria funzione di evitare

che sul sistema previdenziale generale - per vasta parte legato al

pubblico finanziamento - si ripercuotano gli effetti distorti di

discriminazioni retributive, non sempre giustificabili, fra i vari

settori della vita lavorativa; la rimozione del massimale

determinerebbe conseguenze ingiustamente espropriative per la

generalità dei lavoratori poiché, essendo dimostrato che, quando

nell'ambito di una medesima gestione previdenziale coesistono fasce di

trattamento di importo molto differenziato, le pensioni più elevate

assorbono per il proprio finanziamento una quota di contribuzione

proporzionalmente più elevata, si verificherebbe un fenomeno di

mutualità alla rovescia, in cui i lavoratori con retribuzione

mediobassa finanziano i trattamenti pensionistici dei lavoratori con

remunerazioni più elevate.

Si ribadisce che, in un sistema composito a finanziamento

significativamente pubblico, il contributo assicurativo del singolo non

soddisfa esclusivamente un interesse personale del soggetto lavoratore

e che la possibilità di assicurare a quest'ultimo, dopo il

pensionamento, un livello di vita pari a quello garantitogli dal

reddito di lavoro costituisce soltanto un traguardo ottimale di cui i

tempi ed i modi sono lasciati alla discrezionale valutazione del

legislatore (Corte Cost. nn. 26/80; 146 e 213/72; 119/81 ecc.).

Nell'imminenza dell'udienza sono state presentate memorie.

Le parti private dei giudizi di cui alle ordinanze dei Pretori di

Palermo e di Milano hanno rilevato che la perequazione automatica delle

pensioni non ha eliminato la disparità di trattamento derivante, per i

pensionati assicurati secondo il regime ordinario, dalla mancata

previsione dei meccanismi di indicizzazione del massimale di

retribuzione pensionabile e che detta disparità è stata aggravata

dalla norma che ha aumentato il massimale con effetto dall'1 gennaio

1981 discriminando così i pensionati che hanno avuto la pensione con

decorrenza anteriore; hanno ribadito che sussiste disparità tra essi,

dirigenti di aziende commerciali, ed i dirigenti di aziende

industriali, i liberi professionisti, gli avvocati, i procuratori, gli

ingegneri e gli architetti, nonché i pubblici dipendenti e gli

iscritti alle gestioni speciali dell'I.N.P.S.; ed, inoltre, che essi

hanno subi'to la maggiore falcidia del massimale avendo retribuzioni

più elevate di quelle degli altri lavoratori il cui sacrificio ha

trovato compenso nella stabilità di cui essi godevano, a differenza

dei deducenti. Hanno insistito sulla opportunità di un ricorso allo

strumento tributario anziché al principio solidaristico, mentre

affermano che, per l'adeguamento della pensione alle esigenze di vita

ai sensi dell'art. 38 Cost., si deve tener conto anche della condizione

sociale ed economica conseguita durante la vita lavorativa.

Ed, infine, hanno sottolineato che la rilevanza, ai fini della

determinazione della pensione, dei trattamenti retributivi raggiunti

durante il rapporto di lavoro, è stata già riconosciuta da questa

Corte con sentenza n. 302/83.

La difesa delle parti private dei giudizi promossi dai Pretori di

Voghera, di Modena e dal Tribunale di Pescara ha ribadito che sussiste

disparità di trattamento con i pensionati assicurati con regimi

speciali; che la discrezionalità del legislatore in materia

previdenziale non può essere esercitata in maniera che risulti

impedita la realizzazione dei mezzi adeguati di cui all'art. 38 Cost.;

il che avviene con la censurata disciplina del massimale di

retribuzione pensionabile; che è mancata la previsione di meccanismi

di indicizzazione del massimale pensionabile.

La difesa degli assicurati Ciattoni e Pelli, parti private del

giudizio promosso dal Tribunale di Pescara, ha insistito sulla loro

situazione di maggiori sacrificati quali dirigenti di aziende

commerciali; sull'appiattimento operato nei loro confronti, simile ad

una imposizione fiscale; sulla mancanza di adeguati meccanismi di

indicizzazione del massimale e sulla omessa considerazione dell'intera

retribuzione nella fase di determinazione della base pensionabile

(richiamo alla sent. n. 302/83).

L'I.N.P.S., dopo avere richiamato la peculiarità del rapporto

assicurativo previdenziale delle gestioni speciali (peculiari posizioni

giuridiche del rapporto di lavoro, entità dei contributi,

autofinanziamento delle gestioni stesse in una visione di mutualità di

gruppo 0 categoriale - sentt. nn. 144/84; 28/ 84; 44/85), ha rilevato

che il regime assicurativo generale non è fondato su un sistema di

capitalizzazione pura (proporzionalità tra contribuzione e

trattamento) ma corretto per esigenze di solidarietà generale; che tra

queste correzioni vi è l'operatività del Fondo sociale a totale

carico dello Stato in base al quale lo Stato eroga a suo carico le

prime 12.000 lire di pensione per 13 mensilità, poi si aggiungono i

trattamenti minimi e le relative integrazioni dovute in presenza di

contribuzioni minime e l'accreditamento di contribuzioni figurative;

che in questi vantaggi si rinvengono le giustificazioni della

fissazione di un tetto retributivo utile a pensione e la destinazione

della contribuzione in eccedenza a sopperire alle necessità del

funzionamento globale del sistema; che trattasi di conseguenze della

inapplicazione delle logiche privatistiche e della necessità di

assicurare finalità generali che trascendono gli interessi dei singoli

(sent. n. 19/86).

Ha ribadito che il congelamento del tetto pensionabile dal maggio

1968 al dicembre 1980 è dovuto a necessità finanziarie generali della

collettività nazionale in quanto nello stesso periodo sono stati

introdotti miglioramenti delle pensioni elevate dal 65 al 74% e poi

all'80%; ai nuovi più favorevoli criteri di determinazione della

pensione; all'introduzione della perequazione automatica; all'aumento

delle pensioni contributive; all'aumento dei trattamenti minimi. Onde

la necessità finanziaria del concorso delle categorie di pensionati

del regime generale economicamente più dotate in uno spirito

solidaristico, non escludendosi, però, una successiva possibilità,

nel quadro delle compatibilità generali, del progressivo aumento anche

del massimale di retribuzione pensionabile (leggi nn. 155/81; 297/82;

140/85). Considerato in diritto :

1. - Le questioni proposte con le dodici ordinanze in esame possono

essere decise con un'unica sentenza perché strettamente connesse.

2. - Il Pretore di Palermo (R.O. n. 431/79) dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 27, legge 3 giugno 1975 n. 160

nella parte in cui prevede limiti di retribuzione pensionabile.

Ha premesso che, a suo parere, era manifestamente infondata la

questione di illegittimità costituzionale per violazione:

a) dell'art. 36 Cost., in quanto nessuna norma costituzionale

garantisce la proporzionalità tra la pensione di vecchiaia e la

retribuzione precedente e perché ai trattamenti previdenziali non

possono estendersi i princìpi portati dall'art. 36 Cost. i quali,

invece, sono validi per l'indennità e per i trattamenti di quiescenza,

siccome forme di retribuzione differita;

b) dell'art. 38 Cost. in quanto, nel corso del tempo, il limite

massimo della pensione si collega alla dinamica salariale;

c) dell'art. 53 Cost. in quanto i contributi non utilizzati ai fini

della liquidazione della pensione concorrono ad alimentare il sistema

complessivo delle assicurazioni gestite dall'I.N.P.S. secondo un

criterio di mutualità conforme al detto articolo;

d) dell'art. 3 Cost. per il profilo della disparità di trattamento

tra lavoratori a seconda che percepiscano retribuzioni inferiori o

superiori al limite stabilito dalla norma denunciata, perché la

differenza di regime è giustificata dalla diversità delle condizioni

economiche degli uni e degli altri; tra lavoratori che godono da tempo

della pensione di vecchiaia e lavoratori che iniziano a percepirla da

oggi in un ammontare base inferiore all'importo raggiunto dai primi per

effetto del collegamento con la dinamica salariale in quanto tale

situazione equivale ad un progressivo abbassamento del limite massimo

di retribuzione pensionabile disposto dal legislatore con la salvezza

dei diritti quesiti secondo un apprezzamento politico

costituzionalmente legittimo perché non risulta violato il limite

massimo dell'adeguatezza della pensione alle esigenze di vita del

lavoratore.

Ha, invece, ritenuto la non manifesta infondatezza per la

violazione dell'art. 3 Cost. perché risulterebbe sancita una

disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti, per i quali vige

il suddetto limite, ed altre categorie di lavoratori dipendenti da

privati o da enti pubblici economici (per es. gli addetti ai pubblici

servizi di telefonia in concessione, dipendenti E.N.E.L. e di altre

aziende elettriche in genere) per i quali non è previsto alcun tetto

pensionabile.

3. - I Pretori di Milano (R.O. nn. 569/79 e 188/82), di Voghera

(R.O. n. 724/80), il Tribunale di Pescara (R.O. n. 557/83) censurano,

oltre l'art. 27, terzo comma, della detta legge n. 160 del 1975, anche

l'art. 14, sesto comma, legge n. 153/69 e l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile

1968 n. 488 e la tabella A allegata al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e

successive modificazioni.

I Pretori di Milano (R.O. n. 187/82), di Brescia (R.O. n. 317/80),

di Torino (R.O. n. 819/84) impugnano, oltre le suddette norme, anche la

tabella B allegata al r.d.l. n. 636 del 1939 in quanto esclude fino al

30 dicembre 1980, dai trattamenti pensionistici, le retribuzioni ed i

contributi ad essa afferenti, per la parte eccedente la penultima

classe retributiva maggiorata del 5%, fissata con l'art. 4 del d.P.R.

n. 488/68 e risultante dalle citate tabelle.

5. - Il Pretore di Cagliari, trattandosi nel giudizio a quo di

pensione successiva all'1 gennaio 1980, ha prospettato il dubbio della

legittimità costituzionale anche dell'art. 19 della legge 23 aprile

1981 n. 155 che ha elevato a lire 18.500.000 il massimale di

retribuzione pensionabile.

6. - Tutti i giudici a quo hanno rilevato la violazione dell'art. 3

Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento effettuata solo per

diverse condizioni personali o sociali all'interno della stessa

categoria di pensionati, soggetti al regime dell'assicurazione generale

obbligatoria, nonché tra questi ultimi e gli iscritti ai fondi

speciali I.N.P.S. ed i dipendenti pubblici per i quali non vige alcun

massimale di retribuzione pensionabile.

Hanno inoltre rilevato, con la sola eccezione del Pretore di

Palermo, la violazione:

a) dell'art. 36 Cost. in quanto, sussistendo il diritto del

lavoratore ad un equo trattamento da intendersi in senso ampio ed

essendo la pensione configurabile come retribuzione differita, risulta

compromesso il rapporto di proporzionalità con la quantità e qualità

del lavoro prestato;

b) dell'art. 38, secondo comma, Cost. in quanto il diritto del

lavoratore alla garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita per

il caso di vecchiaia risulta avulso dalla considerazione del livello

retributivo conseguito nel corso dell'attività lavorativa;

c) dell'art. 53 Cost. in quanto la non utilizzazione, a favore del

pensionato, dei contributi da lui versati sulle quote di retribuzione

eccedenti il massimale pensionabile si risolve in un prelievo fiscale

senza che sia assicurata alcuna proporzionalità tra il medesimo e la

capacità contributiva degli interessati.

7.1. - Il Pretore di Modena (R.O. n. 882/82) ha impugnato l'art. 5

del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488; l'art. 14, quinto comma, legge 30

aprile 1969 n. 153 nel testo sostituito con l'art. 26 della legge 3

giugno 1975 n. 160; l'art. 27, commi terzo e quarto, della stessa legge

3 giugno 1975 n. 160, norme tutte che fissano limiti alla retribuzione

pensionabile.

Ha aggiunto che la stessa Corte costituzionale, ai sensi dell'art.

27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, potrebbe dichiarare di ufficio la

illegittimità costituzionale dell'art. 14, sesto comma, legge 30

aprile 1969 n. 153 nel testo originario, che, fino all'entrata in

vigore della legge n. 160 del 1975, ha stabilito i limiti della

retribuzione pensionabile e dell'art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155

che, a partire dal 1 gennaio 1981, ha determinato il tetto pensionabile

nella misura di lire 18.500.000.

Ha prospettato la violazione:

a) dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si

verifica in ogni caso per la maggiore o minore lucratività del lavoro

subordinato prestato e, quindi, per condizioni personali e sociali, tra

gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria rispetto agli

iscritti ai fondi speciali di previdenza ed ai pubblici dipendenti per

i quali non vige alcun tetto pensionabile; tra gli iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria che hanno una pensione

commisurata alla massima retribuzione media triennale percepita in

misura pari o inferiore al limite ed altri iscritti che subiscono

l'esclusione di una parte della retribuzione dal calcolo del

trattamento pensionistico che ad essi compete;

b) dell'art. 36 Cost. in quanto la pensionabilità di una parte

soltanto della retribuzione fa venir meno il rapporto proporzionale con

la quantità e qualità del lavoro prestato che, invece, dovrebbe

mantenersi trattandosi di retribuzione differita (Corte Cost., sentt.

nn. 24/75 e 176/75);

c) dell'art. 38, secondo comma, Cost. in quanto non risultano

tutelate le esigenze di vita del pensionato le quali ineriscono alla

posizione sociale ed economica che ciascuno ha raggiunto con il proprio

lavoro, onde la necessità che la pensione sia rapportata all'intero

ammontare dei contributi versati ed a tutta la retribuzione raggiunta

affinché sia mantenuto un tenore di vita adeguato a quello raggiunto

nel periodo di attività lavorativa;

d) dell'art. 53 Cost. perché l'adempimento dei doveri di

solidarietà sociale deve avvenire mediante il prelievo fiscale

proporzionato alla capacità contributiva, mentre il lavoratore per il

quale non vengono conteggiati tutti i contributi versati è costretto a

subìre, oltre al pagamento delle imposte sui redditi di lavoro, un

prelievo fiscale aggiuntivo eccedente quello giustificato dal

collegamento dell'imposizione tributaria con la capacità contributiva

del soggetto; la discrezionalità del legislatore non può giustificare

la violazione del principio costituzionale; il principio mutualistico e

la solidarietà a favore dei lavoratori meno meritevoli o meno

fortunati devono trovare attuazione mediante la fissazione del cd.

minimale contributivo via via aggiornato e la determinazione anche

progressiva dei contributi dovuti dalla generalità degli assicurati e

non invece gravare solo su una parte di essi mediante la

inutilizzazione dei contributi versati e la privazione della pensione

ad essi corrispondente.

7.2 - Lo stesso Pretore, in via subordinata al mancato

riconoscimento della fondatezza della suddetta questione, ha ritenuto

di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 legge n. 153/69 per il mancato adeguamento

automatico dell'importo massimo di retribuzione pensionabile da

prendersi a base dell'ammontare iniziale delle pensioni il quale ha

comportato un grave pregiudizio per i redditi di lavoro più elevati

che hanno subìto la perdita del rilievo della remunerazione da essi

conseguita nonostante il versamento dei contributi.

Ha rilevato che il conseguente appiattimento verso il basso dei

trattamenti pensionistici, ha comportato la mortificazione della

professionalità dei lavoratori più capaci e qualificati; che, invece,

un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione massima

pensionabile al minore valore della moneta, come quello adottato nel

1969 per le pensioni, avrebbe mantenuto l'uguaglianza tra i lavoratori

iscritti all'assicurazione generale obbligatoria; che la situazione non

è stata sanata dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge n. 297 del

1982 perché esso ha disposto, solo a partire dall'1 gennaio 1983,

l'adeguamento annuale del nuovo limite retributivo fissato dall'art. 19

della legge n. 155 del 1981 senza efficacia retroattiva e, quindi, non

riparatoria della incongruità e della irrazionalità della precedente

disciplina; onde, stante la illegittima esclusione di tutti i

pensionati di epoca anteriore all'1 gennaio 1981 a iniziare dal 1970,

la illegittimità costituzionale delle norme denunciate per violazione

degli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma e 53,

primo comma, Cost..

8. - Il Pretore di Udine (R.O. n. 1375/84) ha censurato l'art. 19

della legge 23 aprile 1981 n. 155 nella parte in cui non prevede

l'adeguamento alla svalutazione monetaria per l'anno 1982 del massimale

di retribuzione pensionabile fissato in lire 18.500.000 per violazione:

a) dell'art. 3 Cost. in quanto risultano accomunati in un medesimo

trattamento pensionati con posizioni diversificate per l'intervenuta

diminuzione del potere di acquisto della moneta;

b) dell'art. 38 Cost. in quanto siffatta diminuzione altera il

rapporto pensione/retribuzione originariamente concepito come idoneo a

salvaguardare esigenze utili del pensionato.

Ha impugnato poi l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio

1982 n. 297 nella parte in cui limita al periodo successivo all'1

gennaio 1983 l'indicizzazione del massimale di retribuzione

pensionabile per violazione dell'art. 3 Cost. in quanto arbitrariamente

discrimina fra i pensionati ammessi al beneficio e quelli esclusi

"ratione temporis"; nonché nella parte in cui esclude dall'adeguamento

del massimale avvenuto in virtù della prevista indicizzazione, le

pensioni in godimento al momento dell'adeguamento per violazione:

a) dell'art. 38 Cost. in quanto la diminuzione altera il rapporto

retribuzione/pensione originariamente concepito come idoneo a

salvaguardare le esigenze del pensionato;

b) dell'art. 3 Cost. in quanto la mancata previsione

dell'adeguamento discrimina, ai fini pensionistici, fra lavoratori che

possono vantare identici livelli retributivi rispetto ai quali non

opera egualmente la decurtazione conseguente all'applicazione del

massimale.

9. - La Corte di Cassazione (R.O. n. 604/82) ha impugnato solo

l'art. 14, sesto comma, della legge n. 153 del 1969.

Ha premesso che non esiste un principio costituzionale che imponga

di garantire il pensionamento dell'intera retribuzione al legislatore

ordinario il quale, invece, è libero di fissare il rapporto tra

pensione e retribuzione purché la pensione sia adeguata alle esigenze

di vita dell'assicurato; che non può essere effettuato alcun raffronto

tra pensionati secondo il regime ordinario e pensionati secondo regimi

speciali; che la mancanza dei benefici derivanti dai contributi

afferenti alla parte di retribuzione non pensionabile non implica

violazione dell'art. 53 Cost. ma trova giustificazione nel principio di

solidarietà.

Ha ritenuto, invece, che la mancata considerazione da parte della

norma censurata, ai fini pensionistici, delle quote di retribuzione

eccedenti il massimale contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto

la mancata previsione di un meccanismo di indicizzazione del detto

massimale ed il progressivo allontanamento dai presupposti di fatto sui

quali si fondava la valutazione di congruità effettuata dalla tabella

allegata al d.P.R. n. 488 del 1968, per effetto della svalutazione

monetaria ha causato, per vaste categorie di pensionati, l'annullamento

del valore della correlazione, esistente all'epoca del pensionamento,

tra retribuzione e pensione; l'appiattimento dei trattamenti

pensionistici nel rapporto tra massimi e minimi; l'accorpamento ad un

unico livello di fasce retributive e di anzianità contributive

profondamente diverse con correlativa disparità di trattamento fra

pensionati secondo la data di decorrenza della pensione.

10. - Le questioni sollevate non sono fondate; anzitutto quelle sub

1, 2,3,4,5,7.1, per le quali il dubbio di illegittimità costituzionale

ha per oggetto le norme che hanno fissato, direttamente o

indirettamente, il massimale retributivo pensionabile (il cd. "tetto

pensionabile"), in riferimento alla penultima classe della tabella in

vigore all'atto del pensionamento con un aumento del 5% (art. 5 d.P.R.

27 aprile 1968 n. 488; art. 14 legge 30 aprile 1969 n. 153 e artt. 26 e

27 legge 3 giugno 1975 n. 160, che pure ha corretto il meccanismo di

determinazione della retribuzione con utilizzazione della media

aritmetica delle retribuzioni corrispondenti a tre gruppi che hanno

fornito le retribuzioni più elevate).

Non sussiste la denunciata disparità di trattamento della

categoria cui appartengono i ricorrenti (ex dirigenti di aziende di

commercio), cioè dei pensionati già dipendenti da imprenditori

privati, soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e

previdenza, né rispetto ai dipendenti di enti pubblici economici o

dello Stato, per i quali non vi è limite all'ammontare della

retribuzione pensionabile né rispetto ad appartenenti ad altre

categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestioni

speciali o fondi speciali.

All'uopo si è precisato che i dirigenti di aziende industriali

hanno tetti più ragionevoli (lire 17.641.000 per il 1974; lire

21.677.000 per il 1978; lire 29.900.000 per il 1981), riferentisi

insieme alla retribuzione pensionabile ed alla retribuzione imponibile

(art. 2, lett. a, legge n. 914/53 e successive modificazioni); che

sussiste un tetto pensionabile più elevato per gli avvocati ed i

procuratori (artt. 2 e 10 legge n. 576 del 1980); per i dottori

commercialisti (artt. 2 e 10 legge n. 21 del 1986) con parallela

riduzione delle aliquote contributive pensionistiche; che per i

dipendenti statali, parastatali, di enti locali, per gli appartenenti a

gestioni speciali, non è previsto un tetto pensionabile, mentre altre

categorie godono anche di stabilità d'impiego.

Ora, per quanto riguarda gli impiegati dello Stato, pur sussistendo

la tendenza ad una parificazione del loro rapporto di impiego o di

lavoro con quello privato, permangono tuttora aspetti di

differenziazione che giustificano la diversità dei rispettivi regimi

previdenziali.

Il rapporto di lavoro delle altre categorie ha anch'esso

peculiarità che giustificano le particolarità previdenziali, per es.

per l'entità delle contribuzioni, per l'autofinanziamento delle

rispettive gestioni in una visione di mutualità di gruppo o

categoriale (Corte Cost., sentt. nn. 28 e 144 del 1984; ord. n.

44/85).

Una spiccata diversità sussiste tra i regimi speciali ed il regime

ordinario generale, essendo gli uni collegati all'entità dei

contributi versati e l'altro contraddistinto dal criterio della

solidarietà sociale e dall'apporto finanziario dello Stato, dalla

cumulabilità della pensione con la retribuzione, dalla riliquidazione

della pensione in forma retributiva, dalla concessione di supplementi

per l'attività prestata successivamente al pensionamento,

dall'esistenza di pensioni minime, delle pensioni sociali, delle

pensioni di invalidità, dalla differenziazione di contribuzioni

derivante dalla diversità dei rapporti (lavoratori subordinati di

varie categorie: commercio, industria, agricoltura, lavoratori

autonomi, commercianti, artigiani ecc.).

Per quanto allo stato sussiste la tendenza ad attuare una

omogeneizzazione del regime previdenziale ed una parificazione delle

categorie, la realizzazione definitiva e completa di essa è affidata

alla discrezionalità del legislatore trattandosi di scelte di politica

sociale ed economica.

La differenziazione dei trattamenti trova, ora, un'adeguata e non

irrazionale giustificazione specie nella diversità delle masse

retributive e contributive e nei ragionevoli motivi oggettivi e

soggettivi innanzi indicati.

Sulla dedotta violazione degli articoli 36 e 38 Cost. conseguente

alla mancanza di proporzione con la qualità e quantità di lavoro, da

richiedersi anche per la pensione in quanto retribuzione differita, ed

alla mancata assicurazione della tutela delle esigenze di vita dei

pensionati, attesa la non rispondenza della pensione alla retribuzione

ed al tenore di vita conseguito durante l'attività lavorativa, questa

Corte ribadisce (sentt. nn. 26/80 e 349/85) che dai suddetti articoli

deriva una particolare protezione del lavoratore nel senso che il suo

trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in

costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento

costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere

proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in

ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati

alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa; che la

proporzionalità e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento

del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel

prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della

moneta.

L'attuazione dei surrichiamati principi non comporta, però, la

necessaria ed integrale coincidenza tra la pensione e l'ultima

retribuzione, né un costante adeguamento al mutevole potere di

acquisto della moneta, specie per effetto della svalutazione monetaria,

ma sussiste una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per

l'attuazione graduale dei detti precetti.

Per quanto riguarda più specificamente l'art. 38 Cost., questa

Corte ha già ritenuto che detta norma assorbe, per alcuni profili, sia

l'art. 35 Cost. che l'art. 36 Cost., che esprimono un criterio generale

di adeguatezza e di sufficienza della retribuzione in genere (Corte

Cost., sent. n. 213 del 1972).

Tanto premesso, va affermato anzitutto che le esigenze di vita che

il costituente ha inteso assicurare non devono essere identificate

esclusivamente con riferimento a singoli casi concreti, cioè secondo

criteri soggettivi e contingenti ma secondo valutazioni generali ed

oggettive.

Va ribadito, poi, che mezzi adeguati alle esigenze di vita da

assicurare non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e

vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze

relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in

rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla

categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta,

con conseguente possibile determinazione di prestazioni previdenziali

quantitativamente diversificate.

Ma anche la valutazione delle dette esigenze e la predisposizione

dei mezzi idonei sono affidate alla discrezionalità del legislatore

cui compete la scelta relativa al tempo ed alle modalità di

attuazione.

All'uopo il legislatore ha considerato la massa contributiva del

reddito fruito ed accumulato durante la vita lavorativa, assoggettato a

contribuzione, e la massa retributiva, le effettive disponibilità

finanziarie delle diverse gestioni e le esigenze del graduale sviluppo

del sistema previdenziale anche nell'interesse delle categorie meno

ricche e meno fortunate e pur bisognevoli di tutela adeguata ed,

infine, le coperture del bilancio statale sul quale ha fatto ricadere

l'onere di integrare e ripianare il deficit degli enti previdenziali.

Sicché può ritenersi che il legislatore, entro i confini della

ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed

i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie

rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare

in concreto l'ammontare delle prestazioni e la variazione delle stesse

sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori,

che ne sono i beneficiari, e delle disponibilità finanziarie.

Sulla denunciata violazione dell'art. 53 Cost. per la riscontrata

mancanza di utilizzazione, ai fini pensionistici, della parte di

contribuzione eccedente il limite pensionabile, questa Corte, nel

ritenere infondata la questione, rileva anzitutto la non pertinenza del

richiamo a detto precetto costituzionale in quanto, come più volte

affermato (da ultimo sent. n. 349 del 1985), quella contributiva

previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di

carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a

contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime

previdenziale dei lavoratori.

Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un

rapporto che si riconduce alla logica assicurativa, in cui, a fronte

delle prestazioni effettuate, esistono controprestazioni.

Inoltre, il detto prelievo è anche giustificato dal principio

generale secondo cui il costo di un fattore della produzione deve

essere posto a carico del settore produttivo in cui opera per evidenti

ragioni di corretto funzionamento di mercato (cfr. sent. n. 23/68).

Rileva, poi, la Corte che, con il d.P.R. n. 488 del 1968, è stata

attuata una radicale riforma del regime previdenziale assicurativo, per

cui si è abbandonato il sistema mutualistico e si è, invece,

introdotto il sistema solidaristico.

Si sa che il primo è caratterizzato dalla divisione del rischio

tra coloro che sono ad esso esposti e dalla conseguente riferibilità

ad essi dei fini e degli oneri previdenziali conseguenti alla stessa

divisione, nonché dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni

previdenziali private.

L'altro sistema, che, peraltro, fa perno sugli artt. 2 e 38 Cost.,

invece, è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri

previdenziali ai princìpi della solidarietà secondo il modello della

sicurezza sociale, sia pure operanti all'interno di ciascuna categoria

di lavoratori, nonché dalla irrilevanza della proporzione tra

contributi e prestazioni.

Le prestazioni sono considerate lo strumento per l'attuazione dei

fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno ed alle

esigenze di vita dell'assicurato nel senso innanzi specificato.

I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e

sono prelevati in parte dai datori di lavoro e dagli stessi lavoratori

delle diverse categorie appunto per assicurare a tutti le prestazioni.

Il sistema, informato - si ribadisce - al modello della sicurezza

sociale ed ai princìpi della solidarietà operanti nei confronti dei

membri della collettività (sentt. nn. 132 e 133 del 1984), abbraccia

tutte le manifestazioni della mutualità ed attua un principio di

collaborazione per l'apprestamento dei mezzi di prevenzione e di difesa

contro i rischi protetti (dell'invalidità, della vecchiaia, degli

infortuni).

Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di

tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si

consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche

alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi

più bassi (sent. n. 146/72).

Risulta superata la concezione più tradizionale della tutela

previdenziale secondo la quale la pensione è il mero corrispettivo dei

contributi versati dal lavoratore o per il lavoratore, sicché questi

avrebbe sempre il diritto di percepirla nella misura corrispondente ai

contributi versati.

L'adempimento dell'obbligo contributivo corrisponde alla

soddisfazione di un interesse diverso e superiore a quello egoistico

del singolo soggetto protetto e la realizzazione della tutela

previdenziale corrisponde al perseguimento dell'interesse pubblico e,

cioè, di tutta la collettività.

Tuttavia rimane innegabile che, per quanto i contributi servano per

finalità che trascendono gli interessi di coloro che li versano ed

abbiano carattere generale, essi danno sempre vita al diritto del

lavoratore di conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali il

che vuole significare che il legislatore, in ogni caso, non può

violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema

pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei

prestatori di opera i quali non possono essere privati totalmente delle

prestazioni.

In altri termini, il detto principio di proporzionalità deve

essere inteso ragionevolmente nel senso, cioè, che il legislatore non

può negare del tutto le prestazioni né ridurle ad un minimo assoluto

ma deve assicurare, in ogni caso, le esigenze di vita del lavoratore.

Sembra opportuno anche rilevare che la legge 4 aprile 1952 n. 218,

la quale ha commisurato le pensioni alle contribuzioni, ha istituito

anche i trattamenti minimi pensionistici spettanti ai lavoratori a

fronte di esigue contribuzioni (artt. 2 e 10), ed, inoltre, il fondo

per l'adeguamento delle pensioni per finanziare le pensioni minime

(d.P.R. n. 488/68, legge n. 153 del 30 aprile 1969) con contributi sui

salari; quest'ultimo poi è stato soppresso e si è istituito il fondo

sociale (art. 2 legge 21 luglio 1965 n. 903) alimentato dai contributi

dei lavoratori e poi dall'1 gennaio 1976 (art. 31 legge n. 160/75) a

totale carico dello Stato con pensione base a favore di tutti i

lavoratori.

Né va trascurato di sottolineare che accanto ai trattamenti minimi

via via integrati, vi sono anche le pensioni sociali, le pensioni di

invalidità, mentre le pensioni di alcune categorie di lavoratori,

specie degli autonomi, hanno di contro solo una minima contribuzione.

Si sono immessi via via nell'apparato previdenziale gruppi di

lavoratori che non erano in grado di far valere un congruo numero di

anni di contribuzione mentre concorrevano, a parità di obblighi, nella

mutualità obbligatoria e, quindi, nella solidarietà previdenziale

realizzata dai lavoratori che vantavano una maggior anzianità

assicurativa e contributiva, provvedendo in gran parte o in tutto da

soli all'autofinanziamento (legge n. 1047/57 per i coltivatori

diretti; legge n. 463/59 per gli artigiani; legge n. 613/66 per i

commercianti).

Comunque, a parte siffatte sfumature, il sistema di sicurezza

sociale instaurato, non si è curato del solo interesse privato ma si

è posto l'obiettivo di realizzare l'interesse pubblico generale,

storicamente individuato non più alla stregua dell'ammontare delle

contribuzioni versate ma dal rilievo attribuito alle istanze di

politica sociale, quella cioè di garantire una maggiore giustizia

sociale attraverso una più equa ridistribuzione del reddito

all'interno del sistema pensionistico.

Il sistema ha abbandonato la logica chiusa della mutualità

corporativa e la conseguente forma giuridica privatistica della

copertura assicurativa ed ha mirato e mira ad allargare sempre di più

l'area dei soggetti protetti.

Non trova, quindi, piena protezione l'interesse privato alla

conservazione del reddito e del livello retributivo raggiunto in

servizio.

Né vale obbiettare che si sarebbe dovuto separare l'assistenza

dalla previdenza e fare ricorso al prelievo fiscale piuttosto che al

sistema parziale del prelievo contributivo a favore, in genere, della

collettività.

Trattasi di scelte di politica sociale ed economica fatte dal

legislatore e non assolutamente arbitrarie.

Il legislatore, fra un sistema di solidarietà fondato

esclusivamente sulla contribuzione offerta dal lavoratore dipendente

(lavoratori attivi) ed un sistema di tipo fiscale alimentato da tutta

la collettività dotata di capacità reddituale, ha optato per un

sistema misto o intermedio.

Da una parte ha allargato i confini interni della solidarietà

previdenziale mutualistica, snaturandola in una solidarietà tra

settori dotati di differente e non comparabile capacità contributiva e

dall'altro ha effettuato una manovra fiscale disponendo lo sgravio

(fiscale) di una parte dei contributi previdenziali sopportati dalla

produzione (cd. fiscalizzazione degli oneri sociali). Ha anche

allargato il sistema di finanziamento passando al bilancio statale una

parte dei costi conseguenti alla erogazione delle prestazioni e alla

loro perequazione automatica attingendo dal prelievo fiscale ottenuto

non con una imposta o tassa ad hoc di natura tipica ma con l'afflusso

proveniente dalla imposizione diretta ed indiretta sulla generalità

dei cittadini.

L'integrazione finanziaria del sistema pensionistico è derivata

dall'intervento diretto dello Stato senza che si determinasse un

aumento delle entrate proprie dell'apparato previdenziale.

Il sistema delle assicurazioni generali ordinarie, però, si è

trovato nella necessità di chiedere un più forte aiuto alle categorie

più ricche sforzando ancora di più la solidarietà intersettoriale

mentre la situazione è andata aggravandosi con l'invecchiamento della

popolazione e il mutato rapporto con la popolazione attiva che porta al

prolungamento dei rapporti pensionistici.

D'altra parte si è avuto un aumento delle retribuzioni per sanare

gli effetti dannosi dell'aumento del costo della vita per effetto della

svalutazione monetaria e si è dato un più adeguato compenso della

professionalità.

Di contro, per contenere il fenomeno inflattivo e instaurare un

decorso deflattivo, si è instaurata una politica di contenimento della

spesa pubblica e, per la realizzazione di una maggiore stabilizzazione

economica, si è imposto un risanamento delle gestioni previdenziali

per una loro maggiore autogestione.

E questi motivi economici, in definitiva, hanno suggerito

l'imposizione del tetto pensionistico.

In tale situazione rimane sempre oggetto di una scelta di politica

economico - sociale e, quindi, resta affidato alla discrezione del

legislatore il ricorso al prelievo fiscale anziché al prelievo

contributivo. In altri termini, si tratta di stabilire se convenga una

più netta separazione tra assistenza e previdenza con il conseguente

inquadramento nella prima della pensione sociale, dei trattamenti

minimi, delle loro perequazioni ed integrazioni, delle integrazioni

pensionistiche a favore di lavoratori con esigue contribuzioni ed il

loro finanziamento a carico dello Stato con imposizioni fiscali a

carico di tutti i cittadini, compresi i lavoratori, lasciando che la

previdenza si autofinanzi con un impianto contributivo ed un costante

apporto retribuzione - pensione; o se, invece, possa essere preferibile

assicurare al lavoratore una pensione adeguata corrispondente ai

contributi versati e rendere, nel contempo, possibile il ricorso ed

altre forme integrative.

Le scelte, comunque, spettano al legislatore, sia pure con

l'auspicio di una sollecita elaborazione di norme adeguate in materia

di proporzione tra contributi, retribuzione e pensione.

11. - Non sono nemmeno fondate le questioni della mancata

perequazione ed indicizzazione del massimale pensionistico o della

mancata previsione di altri idonei meccanismi di indicizzazione; del

mancato adeguamento alla svalutazione monetaria per l'anno 1982, del

nuovo massimale pensionabile di cui all'art. 19 legge n. 155/81 e della

limitazione, al periodo successivo all'1 gennaio 1983, della

indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile e

dell'ingiustificata esclusione di alcune pensioni; dell'adeguamento del

massimale secondo l'anno di decorrenza con il conseguente sospetto di

illegittimità costituzionale degli artt. 19 legge n. 153/69; 19 legge

n. 155/81; 3, tredicesimo comma, legge n. 297/82; per i profili di

riferimento (artt. 3,36,38 e 53 Cost.

Si sono rilevati l'appiattimento dei trattamenti pensionistici

rispetto a quelli retributivi che ha accomunato situazioni

profondamente diverse tra loro; l'aggravamento della disparità di

trattamento originata dalla predeterminazione di un massimale

pensionistico per la non retroattività delle norme sancenti l'aumento

del massimale e la sua perequazione ed indicizzazione (art. 3 Cost.);

la compressione verso il basso del valore del massimale originariamente

concepito come idoneo a salvaguardare le esigenze vitali di coloro che

avevano conseguito determinati livelli retributivi; la conseguente

mortificazione della professionalità dei lavoratori più capaci da

garantirsi, invece, con una più congrua retribuzione sia immediata che

differita (artt. 36 e 38 Cost.); l'aggravamento della disparità di

trattamento tra pensionati aventi identici livelli retributivi

decurtati, ai fini pensionistici, in misura maggiore o minore a seconda

della data di decorrenza della pensione.

La Corte premette che il tetto stabilito nel 1968 (art. 3 d.P.R. n.

488/68) in lire 12.600.000 è stato mantenuto fermo fino al 1981; che

con l'art. 19 della legge n. 155/81 è stato elevato a lire 18.500.000;

che con l'art. 3, tredicesimo comma, legge n. 297/82 annualmente è

stato adeguato con la disciplina della perequazione automatica e che è

stato elevato a lire 32.000.000 dall'1 gennaio 1985 dall'art. 9 legge

n. 140/ 85; dall'1 gennaio 1986 a lire 34.800.000 per effetto della

indicizzazione (art. 9 legge n. 160/75 e art. 3, tredicesimo comma,

legge n. 297/82).

Dall'1 gennaio 1969 all'1 gennaio 1976 sono intervenute variazioni

nella percentuale massima di commisurazione della pensione alla

retribuzione del 65% per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30

aprile 1968; del 74% per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31

dicembre 1968; dell'80% per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre

1975 (art. 11, commi primo e secondo, legge n. 153/69).

Con l'art. 19 legge n. 153/69, sono stati presi in considerazione

gli effetti dell'inflazione disponendo la rivalutazione annuale delle

pensioni in relazione all'indice di incremento del costo della vita.

Siccome detto meccanismo si era rivelato inadeguato, la legge n.

160 del 1975 ha introdotto nuovi meccanismi distinguendo tra pensioni

al minimo e pensioni superiori al minimo.

Per le prime si è disposta la perequazione al costo della vita

sulla base di quanto avveniva per i salari (cd. scala mobile; aumento

in percentuale dell'aumento del costo della vita calcolato dall'Istat

ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria).

Per le altre è stato previsto un duplice criterio e cioè: un

aumento in quota fissa commisurato ai punti di contingenza e un aumento

percentuale pari alla differenza tra la percentuale di variazione del

costo della vita.

E le relative norme sono state ritenute costituzionalmente

legittime (sentt. n. 349/85 e n. 12/86).

Si è poi introdotto prima la semestralizzazione della perequazione

automatica (legge 29 febbraio 1980 n. 33 di conversione del d.l. 30

dicembre 1979 n. 663), poi (art. 23 legge 30 marzo 1981 n. 119) la

quadrimestralizzazione della scala mobile e infine la

trimestralizzazione dall'1 gennaio 1983, (art. 3 legge 29 luglio 1982

n. 297) con beneficio delle pensioni superiori al minimo in base al

numero dei punti di contingenza maturati per il periodo precedente

calcolando il valore del punto in lire 1.910.

È stato, però, escluso il ricalcolo degli aumenti semestrali,

quadrimestrali e trimestrali della quota di perequazione (art. 14 bis,

quarto comma, legge n. 33/80; art. 23, quinto comma, legge n. 119/81;

art. 3, quinto comma, legge n. 297/82).

Ai fini dell'aumento non si è tenuto conto dell'anno precedente la

decorrenza della pensione perché lo scopo della legge è stato quello

di integrare il valore delle retribuzioni percepite negli anni più

lontani rispetto a quello di decorrenza della pensione anche perché,

in quell'anno, erano avvenuti aumenti ordinari della retribuzione.

Nella liquidazione delle pensioni si è data rilevanza anche al

coefficiente stabilito nella misura di due punti annuali in relazione

all'anzianità contributiva.

Il legislatore ha operato con gradualità, secondo scelte di

politica sociale ed economica e secondo le necessità economiche del

bilancio.

Ha cercato di evitare tensioni sociali in momenti di grave crisi

economica.

Ha incrementato di più le pensioni sociali e quelle minime; meno

quelle più elevate.

Ha contenuto la diminuzione della redditività delle pensioni in

dimensioni accettabili sia quantitative che temporali sostituendo a

quello vigente sistemi più rispondenti alle esigenze vitali dei

pensionati e, successivamente, ha provveduto a compensare, sia pure in

parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nei periodi di

vigenza delle norme più restrittive che poi ha modificato,

sostituendole, a seconda che si verificavano miglioramenti della

situazione economica (per es. la legge n. 730/83 ha abolito dall'1

gennaio 1984 il sistema del 1975; la legge 15 aprile 1985 n. 140 ha

provveduto per le gestioni speciali).

Le discipline più restrittive sono durate solo alcuni anni,

sicché, anche per questo carattere contingente e temporaneo, si è

portati ad escludere la fondatezza delle censure (sent. n. 349/85).

La cristallizzazione del tetto pensionabile rientra nelle finalità

sociali perseguite, nel risanamento e ripianamento delle gestioni

previdenziali a rilevante connotazione di solidarietà sociale, nella

visione unitaria di politica economica generale che il legislatore

valuta e gradua nell'esercizio insindacabile della sua

discrezionalità; trova compensazione nei miglioramenti apportati ai

trattamenti pensionistici e nella utilizzazione per questi solo delle

retribuzioni degli anni più prossimi al pensionamento e, quindi, più

elevate.

Per quanto riguarda più specificamente la definizione della sfera

temporale di applicazione della disciplina dell'aumento e della

indicizzazione del tetto pensionabile, questa Corte ha già ritenuto

che non sussiste sconfinamento dal ragionevole uso della discrezione

legislativa nel senso che i trattamenti esclusi restano, dal canto

loro, assoggettati ad un sistema perequativo meno utile.

La gradualità delle riforme e delle discipline previdenziali,

anche migliorative, giustifica questa diversa decorrenza; esse non si

compiono uno actu e sempre nello stesso momento; ma esigono la

dilazione nel tempo e la progressività temporale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (ordd. nn. 431/79; 569/79; 317/80; 724/ 80;

187/82; 188/82; 604/82; 882/82; 557/83; 819/84; 1375/84; 449/85);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e delle tabelle

A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive

modificazioni; 14, sesto comma, nel testo originario e quinto comma,

nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e 19

della legge 30 aprile 1969 n. 153; 27, commi terzo e quarto, della

legge 3 giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3,

tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, sollevate in

riferimento agli artt. 3,36,38 e 53 Cost. dalla Corte di Cassazione,

dal Tribunale di Pescara e dai Pretori di Palermo, Milano, Brescia,

Voghera, Torino, Cagliari, Modena ed Udine, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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