Corte costituzionale

Ordinanza n. 633/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure

per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione e misure urgenti in materia pensionistica); dell'art.

27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il

miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento

alla dinamica salariale); dell'art. 14, sesto comma, della legge 30

aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 5, quarto comma,

del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo

delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e

tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e successive

modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal

Pretore di Milano, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 prima sede

speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 26 maggio 1986, il pretore di

Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981 n.

155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la

liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica); 27, terzo comma, legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme

per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il

collegamento alla dinamica salariale); 14, quarto comma, legge 30

aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme

in materia di sicurezza sociale); 5, quarto comma, d.P.R. 27 aprile

1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e delle tabelle A e

B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche;

nella parte in cui limitano gli importi pensionistici ad un ammontare

massimo insuperabile;

che identica questione è stata già decisa da questa Corte con

la sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con

successive ordinanze di manifesta infondatezza (da ultima, ord. n.

176 del 1987);

che con l'ordinanza in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi

profili di illegittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 27,

terzo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160; 5, quarto comma, del

d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488; e delle tabelle A e B allegate al

r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636; sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:633 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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