Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 3

giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale),

dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e dell'art. 3, comma

tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297 promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal Pretore di Cagliari

nel procedimento civile vertente tra Meloni Benvenuto e I.N.P.S.,

iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1985 dal Pretore di Udine nel

procedimento civile vertente tra Pozzi Mucelli Enrico e I.N.P.S.

iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 10 giugno 1985 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Tamagnone Nicola e I.N.P.S. iscritta

al n. 584 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica

n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 2 dicembre 1985 dal Pretore di Vigevano

nel procedimento civile vertente tra Scotti Teresio e I.N.P.S.

iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Tamagnone Nicola, di Scotti

Teresio e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 3

giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma

tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; nelle parti in cui

vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di

prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento

pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a

contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

che identica questione è stata già decisa da questa Corte con

sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986;

che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e

diversi profili di illegittimità costituzionale, eccezione fatta per

l'ordinanza del Pretore di Vigevano il quale, nel censurare gli artt.

19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e 3, comma tredicesimo, della

legge 29 maggio 1982 n. 297, ritiene altresì violato (oltre gli

artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53, primo e secondo comma,

Cost., con riferimento ai quali la questione di legittimità

costituzionale dei così detti "tetti pensionistici" è già stata

esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 173/86)

l'art. 35 Cost., senza, peraltro, svolgere al riguardo specifiche

argomentazioni;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27 della legge 3 giugno 1975 n. 160; 19

della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma tredicesimo, della legge

29 maggio 1982 n. 297; sollevata dai Pretori di Cagliari, Udine,

Genova e Vigevano, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, 35, 36, 38 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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