I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari; l'indennita' di contingenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109; l'indennita' di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303; l'indennita' di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948, n. 1093; sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1 gennaio 1957.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1970, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge."

Testo vigente dal 26 novembre 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 161/1970

    Ha colpito questo articolo
    18 novembre 1970

    Sono costituzionalmente illegittimi l'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonché l'art. 1 del D.Lg. 14 dicembre 1947, n. 1460, gli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, l'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e l'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. La distinzione degli stabili in categorie è posta dalla legge (come dai contratti collettivi) in funzione di determinare la quantità e qualità del lavoro del portiere ai fini della corrispettività della retribuzione. Costituiscono perciò criteri idonei a tale determinazione gli elementi obiettivi che caratterizzano l'immobile, determinando maggiore e più complesso lavoro, nonché il numero dei vani e degli appartamenti, implicanti diversa quantità di servizio. Col riferirsi alla misura dell'imponibile per determinare una minore indennità di contingenza, che è parte della retribuzione, si introduce un elemento del tutto estraneo agli adottati criteri di valutazione della quantità e qualità delle prestazioni lavorative, e con essi contrastante. Ne deriva una differenziazione nelle retribuzioni, che non si basa su una obiettiva diversità quantitativa e qualitativa di lavoro, giacché dalla modesta misura del reddito non deriva necessariamente una minore esigenza di impegno lavorativo del portiere. L'eterogeneità del criterio dell'imponibile, rispetto agli altri criteri determinativi della retribuzione, da' luogo a una irrazionale possibilità di trattamenti differenti rispetto a situazioni identiche. La considerazione che, negli stabili della categoria di cui trattasi, il portiere è autorizzato a esercitare altro mestiere non è rilevante, giacché tale autorizzazione è pure prevista per i portieri degli stabili delle altre categorie, e la differenza di trattamento permane anche tra portieri autorizzati al detto esercizio.

    Art. 2 Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili · Art. 1 Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/1960

    Questione infondata
    4 maggio 1960

    Il conglobamento in unica retribuzione del salario e di ogni altro assegno o indennità spettante al lavoratore, non esclude che le singole voci che compongono la retribuzione complessiva rimangano distinte, quando nella determinazione della loro misura confluiscono elementi di differenziazione. Nonostante il conglobamento in unica retribuzione dei salari e delle indennità spettanti ai portieri e ai lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani, disposto con la legge 4 febbraio 1958, n. 23, resta operante, ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza, la distinzione fra capo-famiglia e non capo-famiglia, secondo la tabbella annessa al decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 245.

    Art. 1 Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani · Art. 36 cost. · Art. 37 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1958 al 26 novembre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1970, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;23~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari