Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.L.C.P.S. 22

aprile 1947, n. 285, tabella A, e successive modificazioni, sulla

corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti

alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, promosso con

ordinanza emessa l' 11 dicembre 1968 dalla Corte d'appello di Roma nel

procedimento civile vertente tra il Condominio Via Luca della Robbia,

35 e Di Venanzio Flora, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1969

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11

giugno 1969.

Visto l'atto di costituzione di Flora Di Venanzio;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

udito l'avv. Filippo Papi, per la Di Venanzio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Flora Di Venanzio conveniva davanti al tribunale di Roma il

Condominio Via Luca della Robbia 35, chiedendone la condanna al

pagamento delle differenze di retribuzione e di indennità che asseriva

le fossero dovute per aver prestato servizio quale portiera nello

stabile condominiale. Il convenuto contestò la domanda, sostenendo di

aver corrisposto la retribuzione e le indennità nella misura ridotta

denunciata, in applicazione dell'art. 14 del contratto collettivo

nazionale per i portieri 30 aprile 1938 e dell'art. 7 del contratto

integrativo provinciale 15 febbraio 1930, i quali esentavano i datori

di lavoro dalla corresponsione del salario ai portieri degli stabili il

cui reddito accertato al 31 dicembre 1928 non superasse le lire 18.000

annue agli effetti dell'imposta sui fabbricati. Il tribunale accolse la

domanda della Di Venanzio, sulla premessa che le indicate disposizioni

contrattuali collettive dovevano considerarsi nulle, perché in

contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Contro tale decisione il Condominio propose appello, eccependo

preliminarmente che il tribunale aveva esorbitato dai limiti della sua

giurisdizione, dichiarando nulle le disposizioni contrattuali

corporative, e che in ogni caso era fuori dubbio l'incompetenza del

giudice ordinario a pronunciare circa la costituzionalità del

D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, che aveva stabilito l'indennità di

contingenza per i portieri, fissandola in misura minore per gli addetti

agli stabili di reddito inferiore a un minimo, nonché a pronunciare

circa la costituzionalità delle successive norme che, mantenendo tale

criterio, avevano aumentato l'indennità e l'avevano poi conglobata

nella retribuzione del portiere.

Pur non essendo stata proposta una formale eccezione di

illegittimità costituzionale delle predette norme di legge, la Corte

d'appello di Roma, con ordinanza 11 dicembre 1968, regolarmente

notificata e comunicata, rimetteva a questa Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del decreto

legislativo 22 aprile 1947, n. 285, contenente norme riguardanti

l'indennità di contingenza ai portieri, nonché delle norme di cui

all'art. 1 del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1460, agli artt. 1 e 2 della

legge 20 novembre 1951, n. 1323, all'art. 2 della legge 31 marzo 1954,

n. 109 ed all'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle

rispettive parti in cui stabiliscono, confermano e conglobano

l'indennità di contingenza dovuta ai portieri degli stabili con

reddito imponibile inferiore al minimo stabilito per legge, in misura

ridotta rispetto a quella spettante ai portieri di altri stabili di

egual numero di appartamenti.

Si assume nell'ordinanza che tali norme contrastano con l'art. 36

della Costituzione, perché determinano l'indennità applicando un

criterio estraneo agli elementi da cui è obbiettivamente desumibile la

proporzione della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro

prestato. Esse avrebbero inoltre violato l'art. 3 della Costituzione,

con lo stabilire differenti retribuzioni per una medesima attività

lavorativa.

Con deduzioni depositate il 1 luglio 1969 si è costituita nel

presente giudizio la signora Flora Di Venanzio, rappresentata e difesa

dagli avvocati Giuseppe Ugo Papi e Filippo Papi, aderendo all'ordinanza

e sviluppando le argomentazioni ivi contenute.

Nella discussione orale l'avv. Filippo Papi ha ribadito le ragioni

esposte nelle deduzioni. Considerato in diritto :

1. - Osserva la Corte che il criterio adottato nelle norme

impugnate, secondo cui ai portieri addetti a stabili con reddito

imponibile inferiore al minimo garantito per legge è dovuta una

indennità di contingenza in misura minore di quella fissata per gli

stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti, trova la sua origine

nella contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo nazionale del 30 aprile 1938, dopo aver

stabilito, nel secondo comma dell'art. 14, che i contratti integrativi

provinciali avrebbero fissato i salari minimi, tenendo conto

dell'importanza e signorilità dello stabile e dell'entità del lavoro

del portiere in dipendenza del numero delle scale e degli appartamenti,

nell'ottavo comma dello stesso articolo disponeva che, qualora il

reddito imponibile degli stabili fosse inferiore a un minimo da

determinare nei contratti integrativi, il datore di lavoro aveva

facoltà di non corrispondere il salario mensile: in tal caso il

portiere era autorizzato a esercitare un mestiere nello stabile.

Successivi contratti integrativi distinsero gli stabili, ai fini della

misura del minimo di salario, in varie categorie, secondo il numero

degli appartamenti e dei vani, e previdero un'ultima categoria,

individuata da un imponibile catastale inferiore a una cifra da essi

stessi fissata, attribuendo ad essa un minimo salariale inferiore a

quello della precedente categoria.

Il medesimo criterio fu adottato nel decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, che stabiliva la

corresponsione di una indennità di contingenza ai portieri, e rimase

fermo nelle norme successive, relative alla medesima indennità. Nella

tabella A annessa al detto decreto gli stabili furono distinti in

quattro categorie: le prime tre, secondo il numero dei vani e degli

appartamenti; la quarta, comprensiva degli stabili "con reddito

imponibile inferiore al minimo stabilito per legge".

2. - La norma dell'art. 14, ottavo comma, del contratto collettivo

del 1938, che non fu più riprodotta nel contratto collettivo nazionale

16 giugno 1969, è stata ritenuta dalla Corte di cassazione, oltre che

dalla giurisprudenza di merito, contrastante con l'art. 36 della

Costituzione, in quanto, nel prevedere che la retribuzione potesse

essere stabilita in misura inferiore ai minimi di tariffa per i

portieri che prestino servizio negli stabili il cui reddito non superi

un determinato importo, seguiva un criterio basato "su elementi del

tutto estranei al rapporto di lavoro e alle esigenze del lavoratore,

che invece per la norma costituzionale devono costituire gli elementi

insostituibili per la determinazione di un'equa retribuzione" (Cass.

sent. 24 ottobre 1967, n. 2624).

Lo stesso argomento, per quanto riguarda l'indennità di

contingenza, è stato sostanzialmente prospettato nel presente giudizio

dall'ordinanza di rimessione, la quale deduce l'illegittimità

costituzionale delle relative norme di legge, con riferimento, oltre

che all'art. 36, all'art. 3 della Costituzione.

La censura è fondata.

La distinzione degli stabili in categorie è posta dalla legge

(come dai contratti collettivi) in funzione di determinare la quantità

e qualità del lavoro del portiere ai fini della corrispettività della

retribuzione. Costituiscono perciò criteri idonei a tale

determinazione gli elementi obbiettivi che caratterizzano l'immobile,

determinando maggiore e più complesso lavoro (scala e ascensore di

servizio, termosifone centrale, centralino telefonico, impianto di

distribuzione di acqua calda, ecc.), nonché il numero dei vani e degli

appartamenti, implicanti diversa quantità di servizio. Col riferirsi

alla misura dell'imponibile per determinare una minore indennità di

contingenza, che è parte della retribuzione, si introduce un elemento

del tutto estraneo agli adottati criteri di valutazione della quantità

e qualità delle prestazioni lavorative, e con essi contrastante. Ne

deriva una differenziazione nelle retribuzioni, che non si basa su una

obbiettiva diversità quantitativa e qualitativa di lavoro, giacché

dalla modesta misura del reddito non deriva necessariamente una minore

esigenza di impegno lavorativo del portiere.

Nella tabella allegata al decreto legislativo che istituiva

l'indennità di contingenza, gli stabili con reddito imponibile

inferiore al minimo costituiscono una sottocategoria rispetto agli

stabili con meno di 40 vani o di 7 appartamenti. Può quindi avvenire

che per stabili di egual numero di vani o di appartamenti, ma che a

fini fiscali siano stati valutati differentemente, si abbia diritto a

una maggiore o minore indennità, secondo che, per circostanze del

tutto indifferenti rispetto al lavoro del portiere, su di essi gravi un

imponibile maggiore o minore del minimo. L'eterogeneità del criterio

dell'imponibile, rispetto agli altri criteri determinativi della

retribuzione, dà così luogo a una irrazionale possibilità di

trattamenti differenti rispetto a situazioni identiche.

La considerazione che, negli stabili della categoria di cui

trattasi, il portiere è autorizzato a esercitare altro mestiere non è

rilevante, giacché tale autorizzazione è pure prevista per i portieri

degli stabili delle altre categorie, e la differenza di trattamento

permane anche tra portieri autorizzati al detto esercizio.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale

dell'articolo unico del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e

dell'annessa tabella A, nella parte sopra indicata.

L'illegittimità si estende alle successive disposizioni di legge,

che aumentavano l'indennità mantenendo la misura minore per gli

stabili con reddito inferiore al minimo, nonché alla legge 4 febbraio

1958, n. 23, nella parte in cui, conglobando in un'unica voce

retributiva i minimi di salario fissati dai contratti collettivi

integrativi, l'indennità di contingenza e le indennità di carovita e

caropane, riproduceva nella retribuzione conglobata le disparità di

trattamento innanzi rilevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico,

tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonché dell'art. 1

del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2

della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della

legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958,

n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e

conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai

portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello

stabile inferiore al minimo stabilito per legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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