Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1960 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

4 febbraio 1958, n. 23, contenente norme per il conglobamento e

perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori

addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, promosso con

ordinanza emessa il 19 giugno 1959 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra D'Angelo Salvatore e Lepre Elisa ed

altri, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Tribunale di Napoli, nel corso di un giudizio civile vertente

fra D'Angelo Salvatore e i condomini di uno stabile Lepre Elisa,

Alessandro e Raffaele (in relazione a retribuzioni spettanti alla

defunta Franciopilla Teresa, coniuge del D'Angelo e già portiera nello

stabile stesso), con ordinanza del 19 giugno 1959 ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 4 febbraio 1958, n. 23 (contenente norme per il conglobamento e

perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori

addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani), in riferimento agli

artt. 36 e 37 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1959, n. 220.

Il Tribunale ha premesso che, in base al decreto legislativo del 22

aprile 1947, n. 285 (istitutivo dell'indennità giornaliera di

contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia

degli immobili urbani), tale indennità, successivamente aumentata,

sarebbe concessa in misura diversa in relazione:

a) al sesso del prestatore d'opera;

b) alla sua qualità di capo famiglia o non capo famiglia;

c) al fatto che sia o no autorizzato ad esercitare altro mestiere

nello stabile;

d) alla categoria dello stabile in dipendenza del numero dei vani;

c) alla prestazione d'opera di portiere o di addetto, con rapporto

continuo, alla pulizia del fabbricato.

Rileva il Tribunale che la ricordata legge del 4 febbraio 1958, nel

conglobare in un 'unica retribuzione, a tutti i fini contrattuali e di

legge, i minimi salariali e le diverse indennità indicate nell'art. 1,

ha considerato espressamente la posizione degli uomini e delle donne,

parificandola anche ai fini dell'indennità caro - vita (art. 1) e che,

circa l'autorizzazione ad esercitare un altro mestiere, ha stabilito,

nell'art. 2, una riduzione della retribuzione conglobata nella misura

non superiore al 20%.

Peraltro, secondo l'interpretazione data dal Tribunale alla stessa

legge del 1958 (in contrasto con quella dell'attore, che sosteneva

l'assorbimento integrale di tutte le indennità senza distinzione),

resterebbero ancora operanti le seguenti differenziazioni, in relazione

alla misura della retribuzione:

a) quella relativa alla categoria dello stabile;

b) quella concernente la qualità specifica della prestazione;

c) quella concernente la qualità di capo famiglia o non capo

famiglia.

Ma, mentre riguardo alle prime due situazioni, nessuna

illegittimità sarebbe ravvisabile, in quanto la diversità della

retribuzione si ricollegherebbe alla diversità quantitativa e

qualitativa della prestazione, il dubbio circa la illegittimità, per

contrasto con gli artt. 36 e 37 della Costituzione, sorgerebbe invece

circa la differenza di retribuzione a seconda che si tratti di capo

famiglia o non capo famiglia.

Osserva al riguardo il Tribunale che dall'art. 36 si deducono due -

che si integrano fra loro con pari efficienza. La proporzionalità

della retribuzione in relazione alla quantità e qualità del lavoro

prestato, e la sufficienza della retribuzione stessa ai bisogni del

lavoratore e della sua famiglia. Principi dai quali deriverebbe la

necessità di considerare la retribuzione sotto il duplice aspetto

della proporzionalità all'entità del lavoro e della idoneità al

sostentamento familiare. Proporzionalità che troverebbe conferma

anche nella disposizione dell'art. 37 della Costituzione, per quanto

riguarda il lavoro delle donne e dei minori.

In relazione al caso concreto, nell'ordinanza si rileva inoltre

che, sebbene nella tabella annessa al decreto legislativo del 22 aprile

1947 la distinzione fra capo famiglia e non capo famiglia circa

l'indennità di contingenza, riguardi soltanto gli uomini e non le

donne, la distinzione stessa, tuttavia, si rifletterebbe anche rispetto

a queste ultime, data l'accennata parificazione agli uomini in base

all'art. 1 della legge n. 23 del 1958.

In questa sede si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha depositato le deduzioni il 31 luglio 1959,

concludendo perché si dichiari infondata la questione sollevata dal

Tribunale di Napoli.

Osserva al riguardo che il conglobamento disposto dalla legge del

1958 non contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione. Ciò

perché, dei due precetti contenuti nel detto art. 36, uno

riguarderebbe la corrispondenza fra la quantità e la qualità del

lavoro e la retribuzione, l'altro avrebbe diversa finalità: quella

cioè di mantenere, con indennità variabili per zone, quel livello di

vita che l'art. 36 della Costituzione richiede per il lavoratore e per

la sua famiglia. Il precetto costituzionale prescriverebbe pertanto che

la retribuzione dovrebbe essere anche adeguata ai bisogni del

lavoratore e della famiglia, ma non porrebbe alcun limite circa il modo

con il quale tale adeguamento deve essere attuato.

Non sussisterebbe d'altra parte alcuna violazione dell'art. 37

della Costituzione, in quanto, in base all'ultimo comma dell'art. 1

della legge del 1958, sarebbe attuata quella parificazione fra uomini e

donne disposta dal precetto costituzionale.

Non è stata presentata memoria. Considerato in diritto :

L'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, stabilisce che sono

conglobati, a tutti i fini contrattuali e di legge, in un 'unica voce

retributiva, uguale per uomo e donna, oltre i salari minimi spettanti

ai portieri ed ai lavoratori addetti, con rapporto continuativo, alla

pulizia degli immobili urbani, anche le indennità di caro - vita, di

caropane e quella di contingenza, di cui all'articolo unico del decreto

legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata da altre leggi

successivamente emanate. In relazione appunto a questa indennità è

stata proposta la questione di legittimità costituzionale

dell'accennata disposizione della legge del 1958. Il Tribunale di

Napoli infatti ha sollevato il dubbio che la disposizione stessa sia in

contrasto con il primo comma dell'art. 36 e con l'art. 37 della

Costituzione, in quanto, nel disporre il conglobamento delle varie voci

retributive, avrebbe mantenuta ferma, riguardo alla misura

dell'indennità di contingenza, la distinzione fra capo famiglia e non

capo famiglia, contenuta nella tabella A allegata al decreto

legislativo 22 aprile 1947, già ricordato, richiamato espressamente

dalla legge del 1958.

Ora, l'interpretazione in tal senso di detta legge, come

presupposto logico della questione di costituzionalità, dove ritenersi

esatta. È da premettere infatti che il conglobamento di per sé non

porta necessariamente a ritenere soppressa la distinzione di cui si è

fatto cenno, dato che, nella determinazione della retribuzione

unificata da attribuire rispettivamente al capo famiglia e al non capo

famiglia, possono confluire elementi differenti, in dipendenza della

diversa misura delle varie indennità e quindi anche di quella di

contingenza.

Risulta d'altra parte dai lavori preparatori che la legge del 1958,

ora in esame, ha testualmente riprodotto l'art. 1 di una delle tre

proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate per favorire i

portieri e gli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli

immobili urbani. Non ha invece riprodotto l'art. 2 della proposta

stessa, che, allo scopo di uniformare e rendere omogenee le

retribuzioni, stabiliva minimi salariali a carattere nazionale, da

valere per uomini e donne, eliminando anche per l'indennità di

contingenza ogni distinzione, compresa quella fra capo famiglia e non

capo famiglia, com'è precisato nella relazione; e stabilendo soltanto

un diverso trattamento salariale in relazione alle due zone nelle quali

era, al riguardo, diviso il territorio nazionale, e tenuto conto delle

qualità di portiere addetto alla pulizia e custodia degli stabili, o

di lavoratore addetto soltanto alla pulizia. Se ne può fondatamente

desumere che, nella legge del 1958, per quanto attiene al

conglobamento, si è seguito un sistema diverso da quello adottato

nell'accennata proposta. Con la conseguenza quindi che, essendosi,

nella predetta legge, soppressa la distinzione relativa al sesso, ed

essendosi consentita, riguardo ai portieri che esercitano altro

mestiere, una riduzione non superiore al 20% della retribuzione

complessiva, in luogo di una diversa misura dell'indennità di

contingenza, rimangono tuttora operanti le altre differenziazioni

prevedute, per l'indennità stessa, dal decreto legislativo del 1947,

e, in particolare, quella inerente alla qualità o meno di capo

famiglia. Il che del resto, secondo quanto risulta dalla circolare del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17381/41 G del 15

settembre 1958, corrisponde all'interpretazione che le organizzazioni

sindacali interessate hanno dato pacificamente quasi ovunque alla

citata legge del 1958.

Come si desume inoltre dall'ordinanza, il Tribunale ha ritenuto che

la questione circa la legittimità costituzionale di tale distinzione

sia rilevante per la definizione del giudizio principale (riguardante

le indennità dovute ad una donna che esercitava il mestiere di

portiera), osservando esattamente dal punto di vista giuridico che,

data la parificazione delle donne agli uomini stabilita dall'art. 1

della legge del 1958, sopra ricordata, la qualità di capo famiglia o

di non capo famiglia riguarda, in base a tale disposizione, anche le

donne. E ciò a differenza di quanto stabiliva il decreto legislativo

del 1947 (tabella A), che commisurava l'indennità di contingenza

all'esistenza o meno di tale qualità soltanto per gli uomini, mentre

per le donne prevedeva una diversa indennità esclusivamente in

relazione all'esercizio o meno di altro mestiere.

La questione per altro non può ritenersi fondata. Il primo comma

dell'art. 36 della Costituzione attribuisce al lavoratore il diritto

"ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo

lavoro, e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla

famiglia un'esistenza libera e dignitosa". La retribuzione quindi deve

rispondere a due fondamentali e diverse esigenze. L'una si ricollega al

rapporto di scambio tra prestatore d'opera e datore di lavoro,

considerando la prestazione di lavoro nella sua consistenza

quantitativa e qualitativa; l'altra si riferisce alla situazione

familiare del lavoratore. Ciò è pure ammesso dal Tribunale, il quale

pone in rilievo che, nel precetto costituzionale, sono contenuti due

principi relativi all'elemento di carattere obiettivo e a quello

subiettivo, che si integrano a vicenda, di guisa che la retribuzione

del lavoratore "va riguardata nello stesso tempo sotto duplice aspetto:

quello della proporzionalità della retribuzione alla quantità e

qualità del lavoro prestato e quello dell'idoneità della retribuzione

al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia". Esprime tuttavia

il dubbio che, con la diversa misura della retribuzione, derivante

dalla qualità o meno di capo famiglia, si verrebbe a stabilire "a

parità di lavoro un'imparità della retribuzione stessa" in contrasto

con la norma costituzionale.

Senonché il criterio di proporzionalità all'entità dell'opera

prestata, che condiziona la misura del salario base, non può essere

richiamato per determinare anche quella parte della retribuzione che

deve assicurare al lavoratore un dignitoso tenore di vita, poiché,

sotto tale aspetto, si deve tener conto del fatto che il lavoratore

abbia o no famiglia. Ciò si può desumere sia dalla formulazione della

norma costituzionale, sia dai precedenti storici della norma stessa. La

quale, per quanto attiene al tenore di vita libero e dignitoso che la

retribuzione deve assicurare, considera separatamente la persona del

lavoratore e la sua famiglia. È pure da tener presente che, nella

discussione svoltasi nell'Assemblea costituente a proposito dell'art.

32 del progetto, fu rilevato che commisurare la retribuzione alle

esigenze oltreché del lavoratore anche della famiglia, avrebbe dato

luogo a discriminazioni fra lavoratori che compiono un identico lavoro.

Ma l'Assemblea approvò l'art. 32 (che corrisponde, con lievi

modificazioni di forma, all'art. 36 della Costituzione) secondo il

testo proposto dalla Commissione; il cui Presidente aveva insistito

sulla necessità che il salario debba corrispondere, oltreché alle

esigenze personali del lavoratore, anche a quelle della famiglia.

Ora, in base a siffatta distinzione, si giustifica che il

corrispettivo, dovuto al prestatore d'opera, possa essere diverso

nell'ammontare complessivo, in relazione alla situazione personale del

medesimo. Poiché la retribuzione, di una certa misura, può essere

sufficiente per le esigenze della vita di un lavoratore non avente

familiari a carico, ma non esserlo nell'ipotesi contraria.

Pertanto, dato che, come ha già ritenuto questa Corte (sentenze

nn. 1 e 6 del 1960), il fatto che la Costituzione attribuisca, come nel

caso, un diritto subiettivo perfetto, senza rinvio ad una legge

ordinaria, non esclude che questa possa intervenire per regolare in

concreto l'esercizio del diritto medesimo, ne consegue che la

disposizioné del decreto legislativo del 1947, richiamata dall'art. 1

della legge del 1958 ora in esame, che stabilisce una misura diversa

dell'indennità di contingenza in relazione alla qualità o meno di

capo famiglia dei portieri, per quanto si è detto, non appare in

contrasto, ma si adegua alla norma dell'art. 36, primo comma, della

Costituzione. E si adegua altresì al principio dell'uguaglianza,

contenuto nell'art. 3; principio che, come ha più volte ritenuto

questa Corte, non esclude che il legislatore ordinario possa dettare

norme diverse per regolare situazioni considerate diverse.

Appena occorre aggiungere, infine, che nessuna violazione può

ravvisarsi dell'art. 37 della Costituzione, del resto incidentalmente

richiamato nell'ordinanza, poiché alla parificazione delle donne agli

uomini, per quanto riguarda la retribuzione nel caso di uguali

prestazioni, ha espressamente provveduto, come si è in precedenza

accennato, l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 23.

Con la conseguenza, riguardo all'attuale controversia, che le

retribuzioni dovute ai portieri di entrambi i sessi, devono essere

equiparate, anche quando essi abbiano rispettivamente la qualità di

capo famiglia o di non capo famiglia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 19

giugno 1959 del Tribunale di Napoli, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23 (contenente norme per

il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed

altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani), in

riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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