[1]Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce.

[2]ALLEGATO.

[3]Scala mobile (valore del punto).

[4]Portieri: prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo).................................................. L. 15,24 seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -Sardegna).................................................L. 13,10 Addetti alle pulizie: prima zona...........................................L. 14,30 seconda zona........................................." 12,30

[5]2 3 5 6 7 8 9 10

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 4 giugno 1969

2

Il Decreto 4 giugno 1969 (in G.U. 21/07/1969, n. 183) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1969, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri......................................L. 30,48 Addetti alle pulizie.........................." 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri......................................L. 26,20 Addetti alle pulizie " 24,60".

Decreto 20 maggio 1970

3

Il Decreto 20 maggio 1970 (in G.U. 09/07/1970, n. 171) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1970, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri...........................................L. 30,48 Addetti alle pulizie..............................." 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri...........................................L. 26,20 Addetti alle pulizie..............................." 24,60".

Decreto Ministeriale 22 marzo 1971

5

Il Decreto Ministeriale 22 marzo 1971 (in G.U. 15/04/1971, n. 93) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° febbraio 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi; compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste -, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri.......................................... L. 30,48 Addetti alle pulizie.............................. » 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Pugile, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri.......................................... L. 26,20 Addetti alle pulizie.............................. » 24,60".

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1972

6

Il Decreto Ministeriale 28 febbraio 1972 (in G.U. 30/03/1972, n. 80) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° novembre 1971, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, e Venezia Giulia- Compreso Trieste -, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri...........................................L. 30,48 Addetti alle pulizie..............................." 28,60 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri...........................................L. 26,20 Addetti alle pulizie..............................." 24,60".

Decreto Ministeriale 23 giugno 1973

7

Il Decreto Ministeriale 23 giugno 1973 (in G.U. 30/07/1973, n. 195) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° maggio 1973, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958 n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ªzona: (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia- compreso Trieste Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri...........................................L. 106,68 Addetti alle pulizie..............................." 100,10 2ª zona: (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna): Portieri...........................................L. 91,70 Addetti alle pulizie..............................." 86,10".

D.M. 3 settembre 1975

8

Il D.M. 3 settembre 1975 (in G.U. 27/09/1975, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° agosto 1975, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª Zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): Portieri...........................................L. 96,98 Addetti alla pulizia...............................» 100,97 2ª Zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna): Portieri...........................................L. 112,7 Addetti alla pulizia...............................» 88,20".

Decreto 3 ottobre 1984

9

Il Decreto 3 ottobre 1984 (in G.U. 13/10/1984, n. 283) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° agosto 1984, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª Zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): portieri.......................................... 218,70 addetti alla pulizia.............................. 205,22 2ª Zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo): portieri.......................................... 188,00 addetti alla pulizia.............................. 176,52".

Decreto 9 gennaio 1986

10

Il Decreto 9 gennaio 1986 (in G.U. 27/01/1986, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° novembre 1985, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): portieri.......................................... 109,35 addetti alla pulizia...............................102,61 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia esclusa Palermo): portieri.............................................94,00 addetti alla pulizia................................88,26".

Testo vigente dal 11 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1984 al 11 febbraio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 9 gennaio 1986

    Il Decreto 9 gennaio 1986 (in G.U. 27/01/1986, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza 1° novembre 1985, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri: 1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo): portieri.......................................... 109,35 addetti alla pulizia...............................102,61 2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia esclusa Palermo): portieri.............................................94,00 addetti alla pulizia................................88,26".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;23~art7 · fonte del testo

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