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Miscellanea
Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani
Legge 4 febbraio 1958, n. 23
- Aggiornato al
- 11 febbraio 1986
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai vigenti contratti…
- Art. 2Ai portieri ed ai lavoratori, di cui all'articolo precedente, i nuovi minimi di…
- Art. 3Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita, allo scopo di adeguare le…
- Art. 4Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le…
- Art. 5Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di…
- Art. 6I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del…
- Art. 7Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai…
