Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1953 al 10 dicembre 1967. Leggi il testo vigente →
Il Parlamento, con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessita', i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 10 dicembre 1967
