Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2

I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finche' durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunita' accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista e' data dalla Corte costituzionale.

Testo vigente dal 10 dicembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1948 al 10 dicembre 1967. 18 parole tolte.

tolto: La Corte costituzionale e' la sola competente a giudicare della validita' dei titoli dei membri della Corte stessa.I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-09;1~art3 · fonte del testo

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