Articolo abrogato dalla l. costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.
Abrogato dal 10 dicembre 1967
Articolo abrogato dalla l. costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.
Abrogato dal 10 dicembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 10 dicembre 1967. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Parlamento, con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessita', i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1~art10 · fonte del testo
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