Art. 21 — Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati

La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta, dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il giuramento non e' ripetuto se e' gia' stato prestato in occasione di un precedente giudizio.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art21 · fonte del testo

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