Art. 5 — Interventi specifici per i lavoratori temporanei

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Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per:

  • a)interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;
  • b)iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
  • a)come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
  • b)come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2000 al 24 ottobre 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1997 al 1 gennaio 2000. 441 parole tolte, 259 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette impreseaggiunto: Le imprese fornitrici sono tenute a versare aggiunto: al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al tolto: 5 aggiunto: 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. tolto: I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti aggiunto: Le risorse sono destinate per:

aggiunto: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;

aggiunto: b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tolto: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorita' nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle aggiunto: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambitotolto: , nonche' dagli enti di formazione professionaleaggiunto: . I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo tolto: 5, secondo comma, letterab), della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto aggiunto: 11, comma 5:

aggiunto: a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

aggiunto: b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza socialetolto: . La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza aggiunto: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tolto: da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, puo' ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalita' di cui al predetto aggiunto: previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste al comma 1, tolto: con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del aggiunto: dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza socialetolto: , sulla base delle previsioni del contratto collettivo. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalita' fissate dalla commissione di aggiunto: esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma tolto: 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione e' fissata, a parita' di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianita' di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito aggiunto: 1 si provvede con decreto del tolto: Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza socialetolto: , definisce criteri e modalita' di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo aggiunto: in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, … a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo tolto: per la formazione di cui al comma 2 tolto: per le finalita' ivi previste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196~art5 · fonte del testo

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