Art. 4 — Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2000 al 24 ottobre 2003. 281 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attivita' secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo e' corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attivita' prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennita' di disponibilita' di cui al comma 3, e' al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196~art4 · fonte del testo
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