Art. 3 — Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1997 al 24 ottobre 2003. 418 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo e' il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:
tolto: a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
tolto: b) a tempo indeterminato. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e' stipulato in forma scritta e copia di esso e' rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attivita' presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:
tolto: a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
tolto: b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonche' della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
tolto: c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
tolto: d) le mansioni alle quali il lavoratore sara' adibito ed il relativo inquadramento;
tolto: e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
tolto: f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
tolto: g) a data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
tolto: h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita'. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facolta' del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196~art3 · fonte del testo
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