Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 aprile

1981, n. 154, recante: "Norme in materia di ineleggibilità ed

incopatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli

addetti al servizio sanitario nazionale", promosso con ricorso del

Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 27

maggio 1981, depositato in cancelleria il 5 giugno (successivo) ed

iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1981.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avv.

Sergio Laporta dello Stato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 27 maggio 1981 la Regione Sardegna

ha sollevato - nell'ipotesi che fosse ritenuta applicabile alla

Regione stessa - questione di legittimità costituzionale della legge

statale 23 aprile 1981, n. 154 ("Norme in materia di ineleggibilità

ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale,

provinciale, circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli

addetti al servizio sanitario nazionale") nel suo complesso e, in via

subordinata, degli artt. 1 e 4 per addotto contrasto con le

disposizioni dello Statuto speciale di autonomia approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e modificato con legge

costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1.

2. - Premesso che la citata legge statale non dovrebbe essere

ritenuta applicabile alla Regione Sardegna, posto che non ha abrogato

il d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, emanato in attuazione degli

artt. 17 e 55 dello Statuto, recante "norme per la prima elezione del

Consiglio regionale della Sardegna" e dettante una specifica e

compiuta disciplina delle cause di ineleggibilità, si afferma in

ricorso che ove, peraltro, la legge n. 154 del 1981 fosse applicabile

anche alla Regione sarda, essa sarebbe incostituzionale in quanto non

specificamente emessa per la Sardegna, in contrasto col "significato"

da attribuire all'art. 17 dello Statuto che, dopo aver contemplato

tre casi di incompatibilità, prevede, all'ultimo comma, che gli

altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti

con legge dello Stato.

La ritenuta necessità di una specifica norma statale sarebbe

avallata da un triplice ordine di considerazioni:

a) dalla specialità dell'autonomia della Sardegna, le cui forme

e condizioni particolari sono garantite dall'art. 116 Cost.;

b) dall'orientamento costantemente seguito dal legislatore

statale che - eccezion fatta per il Trentino Alto Adige e per la

Sicilia, dove i casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono

disciplinati con leggi regionali - ha sempre dettato norme elettorali

di carattere generale per le sole regioni a statuto ordinario,

apprestando specifiche disposizioni per la Sardegna, Valle d'Aosta e

Friuli Venezia Giulia;

c) dal richiamo operato dal d.P.R. n. 1462 del 1948 alle

disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e dalla

conseguente inammissibilità dell'assimilazione dei consiglieri delle

regioni a statuto speciale ai consiglieri comunali e provinciali.

3. - In ogni caso - si afferma in ricorso - l'art. 4 della legge

in parola, stabilendo che la carica di consigliere regionale è

incompatibile con quella di sindaco di qualunque comune compreso nel

territorio della Regione, sarebbe in palese contrasto con la norma

statutaria di cui all'art. 17, secondo comma, legge costituzionale n.

3 del 1948, la quale, invece, detta che "l'ufficio di consigliere

regionale è incompatibile con quello... di un sindaco di un comune

con popolazione superiore a diecimila abitanti". Né - si afferma

testualmente - potrebbe "obiettarsi che l'ultimo comma dell'art. 17

demanda alla legge dello Stato di stabilire gli altri casi di

incompatibilità, perché proprio questa precisa dizione fissa

l'assoluta inderogabilità del caso di incompatibilità

esplicitamente previsto dalla norma statutaria".

4. - Evidentemente - conclude la Regione Sardegna - appare del

pari l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 154 del 1981

laddove stabilisce che "sono eleggibili a consigliere regionale...

gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano

compiuto..." in riferimento all'art. 17, primo comma, dello Statuto

speciale d'autonomia, secondo il quale "è elettore ed eleggibile al

consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della

Regione".

5. - l'Avvocatura dello Stato, costituitasi per il Presidente del

Consiglio dei ministri, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

Premesso che l'art. 122 Cost. distingue tra le norme che

disciplinano il sistema di elezione da quelle sull'elettorato

passivo, che la Corte costituzionale, con sentenze n. 105 del 1957,

n. 60 del 1966 e n. 108 del 1968, ha statuito debba avere una

disciplina uniforme per tutti i cittadini e per tutto il territorio

nazionale a mente dell'art. 51 Cost., si osserva sostanzialmente in

atto di intervento che nessun dubbio può sussistere sulla diretta

applicabilità della legge impugnata alla Sardegna, attesa la riserva

di legge statale espressamente posta dalla norma statutaria ed i

limiti anche temporali fissati dall'art. 55, secondo comma, dello

Statuto, alla efficacia del d.P.R. n. 1462 del 1948, concernente solo

la prima elezione del Consiglio regionale e contenente un richiamo

alle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati

esclusivamente ai fini della disciplina delle elezioni (oggi

direttamente regolate dalla legge regione sarda 23 marzo 1961, n. 4),

non già dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Nel merito l'Avvocatura rileva che la legge impugnata si è

limitata, con l'art. 4, a fissare un ulteriore caso di

incompatibilità che si aggiunge ai tre già previsti dall'art. 17,

secondo comma, dello Statuto; e con l'art. 1 a stabilire una regola

che non è ovviamente applicabile nella Regione Sardegna attesa la

diversa disposizione statutaria, di rango costituzionale e di

carattere speciale, che stabilisce che è eleggibile al Consiglio

regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. Ma

ciò ovviamente non comporta la illegittimità costituzionale della

norma statale, che trova piena applicazione in tutto il restante

territorio della Repubblica. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via

principale dal Presidente della regione Sardegna va dichiarata

inammissibile, stante l'erroneità del presupposto da cui essa muove,

consistente nella ritenuta applicabilità anche alle elezioni dei

consiglieri regionali sardi dei casi di ineleggibilità ed

incompatibilità disciplinati dalla legge statale 23 aprile 1981 n.

154.

2. - Invero, il rapporto tra lo statuto regionale sardo e la

citata legge n. 154 del 1981 si configura nella parte che interessa,

non soltanto in termini di sovraordinazione della norma

costituzionale rispetto a quella ordinaria, ma anche quale rapporto

fra legge speciale e legge ordinaria: la disciplina dei casi suddetti

trova cioè la sua speciale regolamentazione nello statuto regionale

e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che la

disciplina dei medesimi casi, dettata in via generale con legge dello

Stato, non può configurarsi, per tale ragione, come automaticamente

derogatoria o integrativa di quella speciale. Ciò dicasi non solo

con riferimento ai casi di ineleggibilità di cui all'art. 1 della

legge n. 154 del 1981, ma altresì con particolare riguardo a quelli

di incompatibilità sanciti dal successivo art. 4, dovendosi,

relativamente ad essi e per le testé esposte ragioni, osservare che

se tale norma avesse inteso riferirsi alla regione ricorrente,

muovendosi nello spazio proprio della riserva di cui all'art. 17

dello Statuto di tale regione, avrebbe dovuto in tal senso contenere

una espressa previsione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge 23 aprile 1981 n. 154, in toto e degli artt. 1 e 4 della

medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 55 della

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale regione

Sardegna), dal Presidente della regione Sardegna col ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari